Martedì 10 Dicembre 2024
Iscrizione al Registro delle imprese
Chi deve iscriversi
Il Registro Imprese è composto da una sezione ordinaria e da una sezione speciale.
Nella sezione ordinaria si devono iscrivere:
- imprenditori individuali commerciali non piccoli;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società di capitali;
- società cooperative;
- società consortili;
- consorzi con attività esterna;
- Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.);
- enti pubblici economici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
- società estere con sede amministrativa in Italia, ovvero l'oggetto principale della loro attività;
- associazioni ed enti o organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa;
- aziende speciali o consorzi fra gli enti locali;
- società europee;
- cooperative europee;
- reti di impresa dotate di soggettività giuridica.
Nella sezione speciale si devono iscrivere:
- piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.);
- imprenditori agricoli (con qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto) (art. 2135 c.c.);
- imprese artigiane, individuali e collettive (L. n.443/1985 e L.R. n.7/2012);
- società semplici (D.P.R. n.581/1995);
- soggetti che esercitano attività di direzione o coordinamento di società (art. 2497 bis c.c.);
- società tra avvocati (art.16 D.Lgs. n.96/2001);
- società tra professionisti (D.M. n.34/2013);
- imprese sociali (D.Lgs. n.155/2006);
- società di mutuo soccorso (D.M. 06/03/2013);
- start up innovative (L. n.221/2012);
- PMI innovative (D.L. n.3/2015);
- imprese che attivano i percorsi di alternanza scuola–lavoro (L. n.107/2015);
- atti di società di capitali depositati in altra lingua comunitaria (art.42 L. n.88/2009).
Stampa in PDF
Ultima modifica
Ven 27 Set, 2024