Iscrizione - Modifica - Cancellazione

In caso di presentazione della domanda di iscrizione di nuova impresa l’avvio dell’attività può essere solo contestuale alla presentazione della Comunicazione Unica. In caso di successiva acquisizione dei requisiti per l'iscrizione, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento.

 

Le caratteristiche che individuano un’impresa come artigiana sono:


  • avere  per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime;
  • l’esercizio personale e professionale del titolare dell’impresa, il quale svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • la prevalenza del lavoro del titolare (anche manuale) nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
  • l’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente;
  • il titolare deve avere piena responsabilità dell’azienda ed assumersi tutti i rischi e gli oneri inerenti la sua direzione e gestione;
  • possibilità di assumere dipendenti, ma nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 4 della L. n.443/1985 Legge quadro per l'artigianato. 


L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria, ad eccezione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.

 

Chi si iscrive all’Albo Imprese Artigiane


  • impresa individuale;
  • S.n.c., purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.a.s., purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero di soci accomandanti;
  • S.r.l. unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.r.l.  con pluralità di soci, purchè la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
  • Società cooperative, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo. Questo dato deve essere  dichiarato nel modulo di autocertificazione da allegare alla domanda d'iscrizione.

 

Separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane


Come disposto dall'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 1/2010 vi si iscrivono i Consorzi e le Società consortili, anche in forma cooperativa, a condizione che siano costituiti per non meno di due terzi da imprese artigiane. Le aziende diverse da quelle artigiane possono farvi parte in numero non superiore ad un terzo. 

I dati relativi alla consistenza  e la tipologia delle imprese consorziate (artigiane o non) deve essere dichiarato mediante il modulo di autocertificazione da allegare all'iscrizione 

 

L'iscrizione all’Albo delle imprese artigiane:

  • è costitutiva dell’impresa artigiana;
  • è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane;
  • comporta l’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
  • comporta l’iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all’attività, negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali. Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare nell’esercizio dell’impresa artigiana.

 

Iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane per le imprese che esercitano attività regolamentate.


Per le procedure di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali relative alle imprese che esercitano l'attività nel settore dell'impiantistica di cui al D.M. n. 37/2008, di autoriparazione di cui alla legge n. 122/92, di facchinaggio di cui al D.M. n. 221/03, di pulizia di cui alla legge n. 82/94, si rinvia alle specifiche sezioni accessibili dai collegamenti sotto indicati.

 

Vedi attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia e facchinaggio

 

Si fa presente che la Camera di Commercio procederà a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Modalità di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane


La legge regionale n. 1/2010 ha previsto che la dichiarazione del possesso dei requisiti  ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane viene presentata con la Comunicazione Unica.

L' art. 3 legge regionale n. 1/2010 dispone che dalla data di invio della Comunicazione Unica, purchè questa sia formalmente corretta e contenente le autocertificazioni richieste per la dichiarazione dei requisiti artigiani, l'impresa acquisisce immediatamente la qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione nella sezione provinciale dell'Albo regionale delle imprese artigiane.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti necessari per l'acquisizione della qualifica artigiana sono riportate nel modello intercalare AA di autocertificazione, che verrà identificato nelle pratiche telematiche con il codice "C18"Tale modello è generato automaticamente dal programma DIRE  mentre chi utilizza software analoghi di compilazione delle pratiche dovrà unire il modello debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale come allegato alla pratica.

Per le modalità di presentazione in via telematica delle pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione all'Albo Imprese Artigiane si rinvia alla sezione Comunicazione Unica.

 

Successivi adempimenti dell' impresa iscritta all'Albo imprese artigiane - modifiche e cancellazione


Per le modifiche e le cessazioni permane il termine ordinario dei 30 giorni dall'evento previsto per la la denuncia presso il Registro delle Imprese, il REA e l’Albo delle Imprese Artigiane.

L’impresa artigiana che dichiara una modifica anagrafica nel Registro delle Imprese assolve all'obbligo di denuncia della variazione anche nei confronti dell’Albo.

Se l'evento modificativo denunciato al Registro delle Imprese comporti la perdita dei requisiti artigiani si dovrà presentare inoltre la comunicazione di cancellazione dall'Albo imprese artigiane.

 Se gli eventi iscritti nel Registro imprese comportano l'acquisto o la perdita dei requisiti artigiani occorre presentare all'Albo la comunicazione d'iscrizione o di cancellazione.

La  Commissione Regionale per l'Artigianato svolge i propri compiti di vigilanza sul settore delle imprese artigiane utilizzando il costante flusso dei dati informativi trasmessi telematicamente dal Registro delle Imprese.

Gli eventi modificativi dell'impresa che hanno rilevanza esclusivamente per l'Albo imprese artigiane, a titolo di esempio e senza pretesa di completezza sono:

  • variazione dei partecipanti al lavoro, anche a seguito di modifiche della compagine societaria per l'ingresso o l'uscita di soci;
  • iscrizione o cancellazione di collaboratori familiari;
  • assunzione di gestione dell'impresa a norma dell’art. 5, comma 4 della Legge n. 443/1985;
  • richiesta del riconoscimento di impresa svolgente lavorazioni artistiche, tradizionali nonchè dell'abbigliamento su misura di cui al D.P.R. n. 288/2001.

 

Ultima modifica
Mar 12 Mar, 2024