Diritto annuale

 

Soggetti obbligati/esonerati

Diritto annuale - calcola e paga

Sono soggetti OBBLIGATI al pagamento del Diritto Annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno o che si iscrivono in corso d'anno. Sono  tenute, quindi, al pagamento anche le società:

  • in liquidazione o in scioglimento

  • inattive dalla costituzione

  • che abbiano cessato o sospeso l'attività

  • cessate nel corso dell'anno

  • i soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) -  A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2011 I SOGGETTI ISCRITTI AL REA SONO TENUTI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE IN MISURA FISSA PARI AD € 18,00


Sono soggetti ESONERATI dal pagamento del Diritto Annuale:

  • le imprese per le quali è stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa al 31/12 dell'anno precedente al quale si riferisce il diritto annuale (tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa);
  • le imprese individuali che, avendo cessato l'attività al 31/12, chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo alla cessazione di attività

  • le società che, avendo approvato il bilancio finale di liquidazione al 31/12, chiedono la cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo all'approvazione del bilancio

  • le cooperative sciolte con provvedimento dell'Autorità governativa ex art. 2545 septiesdecies c.c. dall'anno solare successivo a quello del provvedimento.

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DI START UP INNOVATIVA ANCHE A VOCAZIONE SOCIALE O TURISTICA

L’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina finalità, definizione e pubblicità delle start-up innovative e degli incubatori certificati. In particolare il comma 8 di detto articolo dispone che le Camere di Commercio istituiscono una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dalla norma in argomento.

Il successivo art. 26, comma 8, prevede che la start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (termine modificato dall'art. 4, comma 11-ter, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33).

Pertanto l'esenzione per il versamento del diritto annuale inizia a decorrere dal riconoscimento del requisito di start up e dura non oltre il quinto anno di iscrizione a condizione che venga mantenuto il requisito. Se l'impresa all'atto dell'iscrizione nella sezione speciale ha gia' versato il diritto annuale per l'anno in corso ha diritto di chiedere il rimborso ovvero di compensare la somma con quella di altri versamenti.

Nei confronti delle società già costituite alla data del 19/12/2012 di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179/2012 la disciplina trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

Consulta la Circolare 3724/C del 18/06/2020.

 

Termini e modalità di pagamento

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento.

IMU ed Altri Tributi Locali Codice Tributo Anno di Riferimento Importo a Debito
RA oppure FE 3850 anno per il quale il tributo è dovuto Importo dovuto

 

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24: il contribuente è tenuto a compilare con attenzione la parte anagrafica del Modello (Codice Fiscale dell'impresa, dati anagrafici, domicilio fiscale). Nella sezione IMU ed Altri Tributi Locali deve riportare la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a favore della quale l'importo è dovuto, il Codice Tributo 3850 e l'anno di riferimento.

Il versamento va eseguito in unica soluzione tramite il modello di pagamento unificato F24, già utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, solo con modalità telematica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/10/2006 pubblicato in G.U. n. 233 del 06/10/06. Questa procedura consente ai contribuenti di compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti.

TRASFERIMENTI DI SEDE: Qualora l'impresa trasferisca in corso d'anno la propria sede legale o principale da una provincia ad un'altra, il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio dove l'impresa era iscritta al 1° gennaio.
 

Sanzioni - Diritto Annuale

Nei casi di omesso o tardato pagamento sarà applicata una sanzione variabile dal 10% al 100% dell’importo dovuto, nel rispetto dei principi e dei procedimenti stabiliti dal D.Lgs. 472/1997 e dal decreto MAP n. 54 del 27/01/2005 pubblicato nella G.U. n. 90 del 19/04/2005.

Vedi D.M. n. 54 del 27/01/2005 


Vedi Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative - tributarie in materia di diritto camerale

 

Ultima modifica
Mer 07 Feb, 2024