Attività soggette a presentazione di SCIA
Ambito di applicazione
Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Gli impianti sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (che in precedenza erano compresi tra gli impianti alla lettera b), nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
(intesi come circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere; vi rientrano anche gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale e gli impianti posti all'esterno di edifici se collegati anche solo funzionalmente agli edifici)
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti
(intesi come componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua)
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
(intesi come l'insieme di tubazioni, serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, comprese le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto e per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione)
f) impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
g) impianti di protezione antincendio
(intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).
Requisiti per lo svolgimento di attività impiantistiche
Requisiti tecnico professionali
Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica mediante la nomina di un responsabile tecnico, cioè di un soggetto in possesso dei requisiti professionali che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Il Decreto n. 37/2008 precisa che il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Per le attività previste alle lettere a), b), c), e), f) e g), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
-
Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni.
Per le attività previste alla lettera d), i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
-
Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a quattro anni.
Guida Titoli di studio idonei per le attività di cui alla Legge 122/1992 al D.M. 37/2008 alla Legge 82/1994 a cura delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna (vers.22/03/2022)
Requisiti di onorabilità
La verifica riguarda il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s, i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi. I requisiti di onorabilità risultano provati qualora a carico dei detti soggetti non sussistano misure di sicurezza o di prevenzione e/o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Responsabile tecnico in "esclusiva"
L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 prevede che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa". Tale previsione (fortemente innovativa rispetto alla previgente normativa) garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti che non potrà svolgere nessun'altra attività di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale che professionale) nè tantomeno operare nell'ambito di più imprese.
Procedimento
Le imprese individuali o le società devono presentare il giorno stesso di inizio dell'attività, esclusivamente per via telematica con le modalità della Comunicazione Unica al Registro Imprese nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.
Per la trasmissione telematica, la Segnalazione certificata di inizio attività cartacea deve essere acquisita tramite scanner ed allegata alla pratica tramite il modello RP con codice E20 o 98, possibilmente in unico file, firmata digitalmente dal presentante.
Adeguamento al D.M. 37/2008 delle imprese abilitate ai sensi della legge 46/1990
Il D.M. 37/08, nel ridefinire la disciplina in materia di installazione di impianti all’interno di edifici, non contiene disposizioni per disciplinare la conversione delle abilitazioni già acquisite dalle imprese di impiantistica ai sensi della legge n. 46/1990. Con l'entrata in vigore del DM n. 37/2008 tali imprese conservano i requisiti per lo svolgimento dell'attività di impiantistica per le quali era già stata riconosciuta l'abilitazione ai sensi della legge n. 46/1990.
Poichè si rende necessario adeguare alla disciplina vigente i riferimenti alle abilitazioni possedute dalle imprese già operanti alla data di entrata in vigore del DM 37/2008, sono state individuate tre possibili casistiche di "conversione" delle abilitazioni dalla Legge 46/1990 al DM 37/2008 delle abilitazioni dalla Legge 46/1990 al DM 37/2008:
- conversione automatica;
- conversione d'ufficio;
- conversione su domanda presentata dall'impresa.
Per una più agevole conoscenza della materia e degli adempimenti connessi sono disponibili una tabella riepilogativa delle conversioni dalle abilitazioni della L. n. 46/1990 alle abilitazioni del DM 37/2008.
Dichiarazioni di Conformità
Il Decreto n. 37/2008 stabilisce che al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a redigere e rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte.
Avvertenza per i committenti e proprietari di immobili
Il committente dei lavori o il proprietario dell'immobile è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti previsti dal Decreto n. 37/2008 ad imprese abilitate, iscritte nel Registro delle Imprese.
Legge n. 224/12 è stata modificata dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe (art. 22-ter decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni della legge 24 febbraio 2023, n. 14) ed ha prorogato di un ulteriore anno - fino al 5 gennaio 2024 - il termine per la regolarizzazione ed abilitazione per l'attività di meccatronica.
Si evidenzia che, entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate all’esercizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, qualora non possano dimostrare il possesso dei requisiti professionali richiesti per entrambe le soppresse sezioni della legge n.122/1992, devono frequentare un apposito corso professionale regionale teorico pratico di qualificazione che consente l'estensione dell'abilitazione alla parte mancante. In mancanza di tale regolarizzazione, decorso il termine previsto dalla normativa - quindi dal 5 gennaio 2024 - il responsabile tecnico che non abbia provveduto a tale estensione della abilitazione alla meccatronica non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa.
Circolare MSE n. 3706/C del 23/05/2018
L'attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992 e D.P.R n. 558/99 art. 10, è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.).
Gli autoriparatori che devono ottenere l'abilitazione sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonchè l'installazione di impianti e componenti fissi.
E' richiesta l'abilitazione anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.
La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha introdotto importanti modifiche alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
Le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività definita "MECCATRONICA".
Pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:
- meccatronica;
- carrozzeria;
- gommista
Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica e motoristica sia per l'elettrauto.
L’art. 3 della Legge 224/2012 contiene disposizioni in merito alla fase transitoria della nuova disciplina:
1. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
2. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 558/1999.
3. Il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Requisiti per lo svolgimento di attività di autoriparazione
L'esercizio dell'attività di autoriparazione presuppone la designazione del responsabile tecnico che sia in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge 122/1992.
Requisiti personali
Il preposto alla gestione tecnica deve possedere i seguenti requisiti personali:
- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l'"autocertificazione antimafia" tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965 presente sul modello Intercalare.
Requisiti tecnico professionali
Il responsabile tecnico deve avere con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (essere titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- Laurea in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Laurea in Fisica e Ingegneria chimica)
- Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio Diploma di maturità professionale Tecnico delle Industrie Meccaniche - Diploma professionale di qualifica Meccanico Riparatore Autoveicoli - Diploma di Perito Industriale Meccanico)
- Titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività diverso da laurea e da diploma, congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni come operaio qualificato
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Guida Titoli di studio idonei per le attività di cui alla Legge 122/1992 al D.M. 37/2008 alla Legge 82/1994 a cura delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna (vers.22/03/2022)
Iter
Imprese individuali o società
Per le imprese che intendono iniziare tali attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività -SCIA allo sportello unico per le attività produttive del Comune -SUAP e la pratica di Comunica al registro imprese seguendo le note operative alla voce "attività regolamentate" del supporto specialistico registro imprese -SARI .
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
L’attività di pulizia è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività - S.C.I.A.(link).
Devono ottenere l'abilitazione le imprese, in forma individuale o societaria, che svolgono le attività di pulizia distinte e definite all’art. 1 comma 1 del D.M. Industria n. 274/97 come segue:
- pulizia - complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
- disinfezione - complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
- disinfestazione - complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e speci vegetali non desiderate
- derattizzazione - complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia
- sanificazione - complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperataura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all'attività esercitata.
Requisiti per lo svolgimento di attività di pulizia
Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007, l'esercizio dell’attività di pulizia e disinfezione non è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, cioè dei requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale da parte di un preposto, mentre continua ad essere richiesto il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità.
L'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è subordinato al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti dall'art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.
Il requisito della capacità economico-finanziaria è posseduto al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
- iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d’opera
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori
- esistenza di rapporti con il sistema bancario.
Il requisito della capacità tecnico-professionale è riconosciuto con la preposizione alla gestione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare). A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 53 del D.lgs. n. 81/2015 all'art. 2549 del c.c.(vigenti dal 25/06/2015) il contratto di associazione in partecipazione non risulta più idoneo a costituire il rapporto di immedesimazione in quanto l'apporto dell'associato persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:
- assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività all’interno di imprese del settore, per almeno 2 anni nel caso di attività di pulizia e disinfezione e di almeno 3 anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (si ritiene idoneo il corso professionale il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (si ritiene idoneo il diploma il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione)
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività (si ritiene idoneo il titolo il cui piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione sanificazione).
I requisiti di onorabilità sono previsti dall’art. 2 della Legge n. 82/94 e devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di società di persone, dai soci accomandatari della s.a.s., dai componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Fasce di Classificazione
Esclusivamente ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria, le imprese di pulizia con un periodo di esercizio attività nel settore pulizia non inferiore a due anni, possono presentare istanza di iscrizione nelle seguenti fasce di classificazione di volume d'affari al netto di I.V.A. realizzato mediamente nell'ultimo triennio o, nel minor periodo di attività, in un periodo non inferiore a due anni:
a) | fino a € 51.646 |
b) | fino a € 206.583 |
c) | fino a € 361.520 |
d) | fino a € 516.457 |
e) | fino a € 1.032.914 |
f) | fino a € 2.065.828 |
g) | fino a € 4.131.655 |
h) | fino a € 6.197.483 |
i) | fino a € 8.263.310 |
l) | oltre € 8.263.310 |
La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio.
Nel caso di prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987.
Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione l'impresa deve rispondere anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:
- aver fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40%, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60% dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione
- avere sopportato per ciascuno degli anni di riferimento un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione. L'impresa che per la sua natura giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui sopra, ovvero che per qualunque motivo non le raggiunge, deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e assicurazione.
L'impresa deve fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività:
- copia dei libri paga e dei libri matricola o copia del modelli 770
- l'elenco dei servizi eseguiti nel settore pulizia allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente.
L'impresa deve fornire inoltre:
- l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda
- dichiarazioni bancarie che comprovino l'esistenza di rapporti con il sistema bancario.
Le variazioni che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi. In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
La comunicazione di iscrizione/variazione della fascia di classificazione di appartenenza deve essere inviata al registro imprese per via telematica mediante la Comunica allegando il modello di cui al seguente (link).
Per maggiori info consultare il SARI.
Iter
Imprese individuali o società
Per le imprese che intendono iniziare tali attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività -SCIA allo sportello unico per le attività produttive del Comune -SUAP e la pratica di Comunica al registro imprese seguendo le note operative alla voce "attività regolamentate" del supporto specialistico registro imprese -SARI .
Avvertenze per i committenti
I committenti di lavori di pulizia devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese, pena il pagamento di una sanzione amministrativa
Dal 14 settembre 2012 aboliti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
Con l'entrata in vigore dell'articolo 10 del D.gls. 147/2012, per svolgere l'attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
La Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)
L'attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da parte di imprese, in forma individuale o societaria, che esercitano una fra le seguenti attività:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
-
insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
La Circolare M.A.P. n. 3570 del 30.12.2003 precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di facchinaggio rilevano non le singole attività, ad esempio di mattazione o abbattimento alberi, ma le attività di movimentazione dei prodotti di mattazione o abbattimento alberi.
La Circolare M.A.P. prot. n. 548552 del 09.03.2004 inoltre precisa che solo nel caso in cui tali attività sono preliminari e complementari all'attività di facchinaggio rientrano nella normativa in questione. Viceversa qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e l'attività di facchinaggio sia solo strumentale a queste, non è applicabile la normativa in questione.
Requisiti per lo svolgimento di attività di facchinaggio
Le imprese che svolgono attività di facchinaggio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità.
I requisiti di onorabilità sono elencati all'art. 7 del Decreto n. 221/2003 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale, da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative.
Dal 02.02.2007, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31.01.2007 (convertito con Legge n. 40 del 02.04.2007), l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, da parte di un preposto.
Dal 02.04.2007, con l'entrata in vigore della Legge n. 40 del 02.04.2007 di conversione del D.L. n. 7/2007, inoltre l'esercizio dell'attività di facchinaggio NON è più subordinato al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. n. 221/2003, cioè al possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato dell'impresa specifico nel settore facchinaggio al 31 dicembre dell'anno precedente.
La Camera di Commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Fasce di Classificazione
Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
a) | inferiore a 2,5 milioni di euro |
b) | da 2,5 a 10 milioni di euro |
c) | superiore a 10 milioni di euro |
L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47.
All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.
La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi con l'apposito modello.
In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
Iter
Per le imprese che intendono iniziare tale attività occorre presentare la segnalazione certificata di inizio di attività -SCIA allo sportello unico per le attività produttive del Comune -SUAP e la pratica di Comunica al registro imprese seguendo le note operative alla voce "attività regolamentate" del supporto specialistico registro imprese -SARI .
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati.
Avvertenze per i committenti
I committenti di lavori di facchinaggio devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese pena il pagamento di una sanzione amministrativa.