Sanzioni

Sanzioni del Registro Imprese, del R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) e dell'Albo Imprese Artigiane
 

Termini di deposito

Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento/atto da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate rispettivamente entro 10 e 20 giorni dalla data dell'atto.

La presentazione delle domande al R.I. e delle denunce al R.E.A., il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n. 558/1999).

Per approfondimenti sui singoli casi, consultare il SARI-Supporto Specialistico Registro Imprese.

 

Sospensione termini per imprese dei territori alluvionati

Alle imprese e società con sede legale o operativa (unità locale o sede secondaria) nei territori interessati dagli eventi alluvionali (allegato 1 al D.L. 61/2023) verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 si applica la sospensione prevista dall'art. 11, comma 3, del D.L. 61/2023, convertito con modifiche dalla legge 100/2023 (termini sospesi dal 1° maggio al 31 luglio 2023). Se il termine per adempiere decorre interamente nel periodo di sospensione, l’impresa può presentare la pratica entro il 30 agosto 2023 senza incorrere in sanzione. Dal 30 agosto al 29 settembre 2023 la sanzione sarà comminata con importo ridotto. Diversamente, se parte del termine è trascorso prima del 1° maggio, verrà considerato il periodo sospeso e la parte residuale dei giorni riprenderà a decorrere dal 1° agosto 2023.

In applicazione dell’Art. 4, comma 1, del D.L. 61/2023, convertito con modifiche dalla legge 100/2023, la Camera di commercio in relazione ai procedimenti pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente, terrà sospesi fino al 31 agosto 2023 gli accertamenti nei confronti dei soggetti che alla medesima data avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa, nei territori indicati nell’Allegato 1 del D.L. 61/2023.

 

Sanzioni Registro Imprese

La sanzione per ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese ammonta a:

SOGGETTI IMPORTO SANZIONI
Imprese individuali/Notai/Commercialisti/Curatori fallimentari/Enti Pubblici Economici € 20 a carico del titolare/di ogni legale rappresentante
in carica al momento della violazione

Società/Consorzi


per istanze presentate nei 30 gg successivi alla scadenza del termine

€ 68,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

€ 91,56 per ritardato deposito
bilancio/situazione patrimoniale
a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

Società/Consorzi


per istanze presentate oltre i 30 gg successivi alla scadenza del termine

€ 206 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

€ 274,66 per ritardato deposito bilancio/situazione patrimoniale
a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

 

Informazioni sulle modifiche agli importi

Novità in materia di sanzioni riguardanti gli adempimenti societari al registro delle imprese

L’art. 9 c. 5 della legge n. 180 dell’11/11/2011, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15/11/2011, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle istanze e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ha modificato l’art. 2630 c.c. dimezzando gli importi delle sanzioni e riducendoli ulteriormente ad un terzo in caso di presentazione nei 30 gg. successivi allo scadere del termine.

Pertanto, in base al principio di legalità e irretroattività, art. 1 della L. n. 689/81, per tutte le violazioni commesse (31°g.) dal 15/11/2011 in poi, verranno applicati i seguenti nuovi importi:

ADEMPIMENTI SOCIETARI IMPORTO SANZIONE IMPORTO LIBERATORIO
Denunce e comunicazioni presentate nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine min. € 34,33
max €344,00
€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre i 30 gg. successivi alla scadenza del termine min. €103,00
max €1.032,00
€ 206,00
Deposito dei bilanci  nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine min. € 45,78
max € 458,67
€ 91,56
Deposito dei bilanci  oltre i  30 gg. successivi alla scadenza del termine min. € 137,33
max  € 1.376,00
€ 274,66

 

Sanzioni R.E.A. (Mod. S5 - UL - R)

L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:

Giorni di ritardo IMPORTO SANZIONE
dal 31° al 60° giorno di ritardo € 10 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.
dal 61° giorno
di ritardo
€ 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.


Sanzioni Albo Imprese Artigiane

La Legge Regionale n. 1 del 09/02/2010, artt. 3 e 4,  ha stabilito che le sanzioni per ritardata od omessa presentazione di domande all'Albo delle Imprese Artigiane ammontano a:

EVENTO IMPORTO SANZIONE  
Iscrizione                 € 500 a carico del titolare di impresa individuale/di ogni amministratore in carica al momento della violazione (31° giorno successivo all'evento)  
Cancellazione € 333,33 a carico del titolare di impresa individuale/di ogni amministratore in carica al momento della violazione      (31° giorno successivo all'evento)  

In base alla direttiva regionale del 20/07/2011, in caso di cancellazione contestuale dall'Albo delle Imprese Artigiane e dal Registro delle Imprese, viene applicata solo la sanzione del Registro delle Imprese.

Le domande tardive riguardanti l'inizio/cessazione dell'attività e l'iscrizione/cancellazione dall'Albo Artigiani di ditte individuali o di società già iscritte inattive o che restano iscritte inattive al Registro delle Imprese, sono soggette all'applicazione della doppia sanzione, cioè sia la sanzione artigiana che quella del Registro Imprese/R.E.A.

Per approfondimenti consulta il seguente prospetto

Recapito Verbali

I verbali vengono notificati tramite PEC a tutti i soggetti sanzionati che risultano dotati di PEC.

In alternativa i verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:

SOGGETTO RECAPITO VERBALI
Imprese individuali alla residenza del titolare
Società alla residenza degli amministratori/dei liquidatori/dei sindaci effettivi e alla sede legale della società che risponde in solido se gli obbligati non pagano.

 

Modalità di pagamento

Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.


Devono essere pagati:

  • tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento 

oppure

  • il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di procedimento.

Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.

Per le sanzioni del  Registro Imprese:

l’importo della sanzione compete all’Erario e va pagato con modello F23

l’importo delle spese di procedimento (€ 22,00) va pagato tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale


    Per le sanzioni  R.E.A. e Albo Artigiani:

    • l’importo della sanzione + le spese di procedimento (€ 22,00) vanno pagate tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale.

    Gli avvisi di pagamento Mopa di PagoPa possono essere pagati presso banche, Poste Italiane, tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5 o tramite home banking circuito CBILL.

    Le ricevute di pagamento dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo sanzioni@fera.camcom.it.
     

    Modalità di pagamento semplificato

    E' possibile usufruire della modalità di pagamento semplificato per le sanzioni relative a violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico amministrativo (R.E.A.) e Albo Artigiani

    Procedura da seguire

    L’utente che deve presentare una domanda/denuncia di iscrizione/deposito al RI, REA, Albo Artigiani, oltre i termini di legge, può procedere con il pagamento semplificato dell’importo della sanzione in misura ridotta, usufruendo dell’azzeramento dei costi delle spese di procedimento e di notifica.

    Per attivare tale possibilità l’interessato deve indicare nel “Modulo Note” della pratica telematica la seguente dicitura:

    “Pratica presentata fuori termine - Si autorizza l’Ufficio del Registro delle Imprese a prelevare quanto dovuto per la sanzione mediante addebito sul conto prepagato Telemaco o a fornire indicazioni per il pagamento semplificato tramite mod. F23. Per qualsiasi comunicazione l’e-mail è: (indicare un’indirizzo e-mail per essere contattati dall’ufficio)".

    Si possono verificare le seguenti casistiche:

    1. Nel caso di sanzione REA o Albo Artigiani, i cui importi vengono incassati dalla Camera di Commercio, verrà prelevato direttamente dal conto prepagato Telemaco l’importo della sanzione indicato nella voce “sanzioni” della ricevuta del protocollo. 
    2. Nel caso di sanzioni relative a domande del Registro delle Imprese, i cui importi vengono incassati dall’Erario, l’ufficio sanzioni procederà ad inviare un’e-mail per indicare l’importo complessivo della sanzione che l’utente dovrà pagare con modello F23, presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o presso qualsiasi sportello bancario o postale, così compilato:


      Dati anagrafici
      - Dati del versamento:

               Ufficio: ARA

               Causale: PA

               Estremi dell’atto: anno e numero del verbale

               Codice tributo: 741T

               Descrizione: Sanzione Amministrativa Registro delle Imprese

               Importo: indicare l’importo comunicato nell’e-mail.

     

    Copia del mod. F23 quietanzato dovrà pervenire all’ufficio entro cinque giorni lavorativi, da conteggiare dalla data dell’e-mail, tramite posta elettronica all’indirizzo sanzioni@fera.camcom.it.

    Qualora questo non avvenisse, l’ufficio dovrà ritenere che la contestazione immediata non abbia avuto esito positivo e, pertanto, dovrà provvedere a notificare il verbale agli interessati ai sensi della L. n.689/81, addebitando l’importo ordinario delle spese di procedimento e notifica (€ 22,00 per ogni verbale).

    Con questa modalità di pagamento semplificato non verrà inviato nessun verbale di accertamento ai trasgressori (es. titolare, legale rappresentante, amministratori ecc.) e non sarà possibile presentare scritti difensivi

     

    Termini di pagamento ordinario

    Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.
    L'utente dovrà in seguito comprovare l'avvenuto pagamento della sanzione inviando alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna tramite posta elettronica all'indirizzo sanzioni@fera.camcom.it le ricevute e quietanze di pagamento.

     

    Rimborsi

    In caso di pagamento errato o doppio, chiedere il rimborso:

    • per le sanzioni Registro Imprese:
                all'Agenzia delle Entrate di Ferrara o Ravenna
    • per le sanzioni R.E.A. e Albo Artigiani: 
               alla CCIAA di Ferrara e Ravenna utilizzando l'apposito modello.

     

    Atti difensivi

    Se i responsabili ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Contenzioso amministrativo della CCIAA di Ferrara e Ravenna, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso, per richiedere l'annullamento o, in subordine, l'applicazione del minimo, valutandone la convenienza.

     

    Prescrizione 

    Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24/11/1981, " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

    Le violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e Albo delle Imprese Artigiane sono violazioni istantanee, che si compiono allo scadere del termine previsto ( es.31°g.), ma con effetti permanenti, pertanto i cinque anni decorrono dalla cessazione degli effetti permanenti, cioè dal momento dell'adempimento (data domanda).
    L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
    Il diritto all'accertamento delle violazioni non è soggetto a prescrizione.

     

    Ultima modifica
    Gio 25 Gen, 2024