Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società

L'art. 13 del  DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159 (Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile) - GU n.254 del 31-10-2025  in vigore dal 31-10-2025, ha modificato l'articolo 5. comma 1 del decreto legge 18/10/2012 n.179 stabilendo che l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale è esteso all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. 

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.

Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico”.

Di conseguenza il legislatore ha espressamente previsto con la modifica normativa sopraccitata che non si possa utilizzare il domicilio digitale dell'impresa quale domicilio digitale per i soggetti tenuti all'adempimento sopra menzionati.

Pertanto in seguito alla modifica legislativa introdotta si ha che entro il 31/12/2025 occorre comunicare per le società che hanno l'amministratore unico la pec personale dell'amministratore unico; per le società che hanno un consiglio di amministrazione all'interno del quale è presente un amministratore delegato occorre comunicare la pec personale dell'amministratore delegato, mentre se nel consiglio di amministrazione non c'e' un amministratore delegato è obbligatorio che sia il Presidente del consiglio di amministrazione a comunicare la propria pec personale


Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili.

La pratica che ha ad oggetto la sola comunicazione della PEC dei soggetti tenuti all'adempimento è esente da bolli e diritti (art. 16 VI c. D.L. n.185/2008). 

Comunicato condiviso per una informazione uniforme alle imprese sulle novità normative e sulla gestione operativa
dell’adempimento.

NOTA OPERATIVA CONDIVISA DA UNIONCAMERE A LIVELLO NAZIONALE


MODALITA' DI COMPILAZIONE

Si precisa che la pratica di comunicazione della PEC dell'amministratore può essere compilata con l'applicativo on line  "DIRE" - Modello S2 solo riquadri obbligatori e Modello INT P. di modifica solo riquadro 2,  inserendo la PEC nell'apposita sezione.

Oppure compilare con "DIRE" il solo Modello INT P di modifica nel riquadro 2,  inserendo la PEC nell'apposita sezione e il Modello XX NOTE dove indicare che si tratta della SOLA comunicazione della PEC dell'amministratore e che il domicilio non varia.

In alternativa si può compilare "DIRE" ad "ADEMPIMENTI" nel riquadro Organi sociali/Variazione domicilio.

 

 
Ultima modifica
Mar 11 Nov, 2025