Deposito Bilanci


Manuale nazionale per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese 2024: istruzioni operative per il deposito del bilanci e dell'elenco soci

Finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC): con Decreto del MiMIT e del Ministero finanze del 20 marzo 2024 relativo al finanziamento dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) per l’anno 2024, è stato aggiornato l'importo della maggiorazione dei diritti di segreteria per ogni bilancio depositato, inclusi i bilanci delle cooperative. Si evidenzia in particolare che le voci 2.1) e 2.2) dei diritti di segreteria, indicate nella tabella A) allegata al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2012, sono maggiorate di € 2,40. La maggiorazione è valida per tutto il 2024.

I bilanci d'esercizio e l'elenco annuale soci devono essere depositati, entro 30 giorni dall'approvazione, al Registro Imprese attraverso DIRE: Deposito Bilancio con contestuale aggiornamento dell’elenco soci, per S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A..

Alla pagina bilanci del sito registroimprese.it, sono disponibili Informazioni e strumenti per la redazione e validazione dei bilanci.

Il deposito del bilancio non deve essere trasmesso con la Comunicazione Unica d'Impresa ad eccezione del deposito del bilancio finale di liquidazione che rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica d'Impresa.

Validità Tassonomie XBRL

Validità Tassonomie XBRL

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2023 è la versione "2018-11-04", pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e scaricabile dal portale di XBRL Italia.
Per le annualità precedenti le versioni della tassonomia da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle Imprese sono le seguenti:

per i bilanci relativi a esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016 (cioè i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015) deve essere adottata la tassonomia “Principi Contabili Italiani 2018-11-04”; per i bilanci relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016 (cioè i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015) deve essere adottata la tassonomia “ Principi Contabili Italiani   2015-12 14”.

 

Le precedenti versioni delle tassonomie sono state definitivamente dismesse e quindi non sono utilizzabili per il deposito dei bilanci.

 

Situazione patrimoniale consorzi

Ai sensi dell’art. 2615 bis c.c., entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, i consorzi sono tenuti a depositare al Registro Imprese la situazione patrimoniale. 

Secondo l’orientamento prevalente, l’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all’art. 2423 c.c. (in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2615 bis c.c. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”) il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale anche il conto economico e la nota integrativa.

Alla luce di quanto sopra i consorzi con attività esterna sono tenuti a depositare la situazione patrimoniale composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa in formato XBRL secondo la tassonomia presente sul sito istituzionale www.agid.gov.it 

L’adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale, pertanto non è necessario compilare il campo relativo alla data di approvazione del bilancio presente in modulistica. Non deve essere depositato l’elenco dei consorziati.

I diritti di segreteria dovuti per l'istanza telematica sono pari ad euro 62.30, l'imposta di bollo ammonta ad euro 65.00.

Per la compilazione della pratica utilizzare l'applicativo DIRE scegliere tipo pratica "A modelli Fedra" e tipo bilancio "situazione patrimoniale consorzio (720)".
Non essendo prevista l'approvazione della situazione patrimoniale non deve essere compilato il campo relativo alla data verbale approvazione del bilancio.

Modalità di firma

E' accettato il deposito del bilancio effettuato:

  • dall'amministratore/liquidatore della società
  • da soggetto iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed ESPERTI CONTABILI ai sensi dell'art. 31 della legge 340/2000
  • NON E' ACCETTATO IL DEPOSITO tramite modello procura speciale ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/00


Per ulteriori info consulta SARI

 

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    Ultima modifica
    Lun 22 Apr, 2024