Ravvedimento Operoso

Ravvedimento Operoso 

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, è applicabile anche al diritto annuale nei limiti sotto indicati.

IMPRESE ISCRITTE GIA' ISCRITTE AL 1° GENNAIO.
Per le imprese con iscrizione già presente al 1° gennaio, si può applicare il ravvedimento operoso, entro 1 anno dalla scadenza ordinaria, con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30%). L'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto annuale.

IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DELL'ANNO.
Per le imprese iscritte nel corso dell'anno si può applicare il ravvedimento operoso, entro 1 anno e 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro Imprese, con la sanzione ridotta ad un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30%). L'ammontare della sanzione ridotta sarà, in questo caso, pari al 6% del diritto annuale.

Codici per il ravvedimento:

 

IMU ed Altri Tributi Locali Codice Tributo Anno di Riferimento Importo a Debito
FE oppure RA 3850 anno da sanare importo dovuto
FE oppure RA 3851 anno da sanare interessi legali
FE oppure RA 3852 anno da sanare sanzione (3,75% ravv. breve - 6% ravv. lungo)

Gli importi dovuti a titolo di interessi e sanzione NON POSSONO essere compensati.

Gli importi relativi a interessi e sanzione non vanno arrotondati e non e' stabilito un importo minimo per ogni rigo.

CONTESTUALMENTE al pagamento del tributo dovuto e della sanzione, devono essere pagati gli interessi moratori al tasso legale maturati giorno per giorno.

 

Codice 8911 non utilizzabile per regolarizzare il diritto annuale

La sanzione di cui al codice 8911, prevista dal comma 4 dell'art. 19 del D.lgs 241/97 per la tardata presentazione del mod. F24 a saldo zero, non è utilizzabile in riferimento al diritto annuale.

Ultima modifica
Gio 28 Dic, 2023