Cancellazione d'ufficio delle imprese non operative -procedure-

Procedura massiva di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese

Le imprese non operative ai sensi dell'art. 40 D.L.n.76/2020 convertito L.n. 120/2020, DPR n.247/2004, art.2490 c.c sono sottoposte al procedimento di cancellazione d'ufficio avviato con Determinazione del Conservatore anche a seguito di specifica Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Ferrara e dei decreti del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Ravenna.

Sono stati avviati i procedimenti di cancellazione d'ufficio  relativi a:

a) cancellazione d'ufficio delle imprese non operative;

b) iscrizione d'ufficio dello scioglimento per le imprese (non in liquidazione) che non depositano i bilanci di esercizio da 10 esercizi consecutivi;

c) trasferimento d'ufficio della sede legale delle società di capitali irreperibili presso la residenza del legale rappresentante;

d) assegnazione d'ufficio del domicilio digitale/PEC in sola ricezione e relativa iscrizione nel registro delle imprese per le imprese inadempienti.

Il procedimento di cancellazione è articolato in due fasi

A) Una prima fase (c.d. periodo cuscinetto) in cui viene dato corso esclusivamente alla pubblicazione del menzionato elenco sul sito della Camera di Commercio senza procedere ad alcuna iscrizione o annotazione nelle visure camerali per un periodo di almeno 30 giorni.

Si evidenzia che l'affissione all'Albo on line della Camera di Commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990, sostituisce le comunicazioni agli interessati dell'avvio del procedimento o di qualsiasi altro atto di natura infraprocedimentale e conclusiva del procedimento.

L'avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio massivo è pubblicato anche sulla piattaforma del supporto specialistico - SARI - con apposita scheda "in evidenza" , è comunicato alle associazioni di categoria e agli ordini professionali e diffuso agli organi di stampa locali, regionali e nazionali.

B) Decorso tale periodo, al fine di rafforzare la conoscibilità dell’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio massivo delle imprese non operative, si valuterà l'invio delle comunicazioni alla sede legale dell'impresa o l'invio dell'informativa tramite posta certificata. Si procederà altresì all'annotazione del procedimento di cancellazione nella visura camerale, oltre a procedere all'iscrizione nel registro della determinazione di scioglimento senza liquidazione per le imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 40 commi 2 e ss del D.L. n. 76/2020 convertito con legge 120/2020 (società di capitali che non hanno depositato il bilancio per cinque esercizi consecutivi e non hanno convertito il capitale in euro - società di capitali che non hanno depositato il bilancio per cinque esercizi consecutivi e non hanno depositato l'apposita dichiarazione per integrare nel registro delle imprese le risultanze del libro soci, limitatamente alle srl e consortili a r.l.) e per le imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2484 n.3) c.c. (società di capitali che non hanno depositato il bilancio per dieci anni consecutivi e pertanto si presume l'impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea).

Si evidenzia che l'art.40 D.L.n.76/2020, convertito con legge 120/2020,  per le società di capitale (le quali non hanno depositato il bilancio per cinque esercizi consecutivi e non hanno convertito il capitale in euro e/o non hanno depositato la dichiarazione di allineamento al libro soci) prevede che il conservatore iscriva d'ufficio nel Registro imprese la determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e, dalla suddetta iscrizione,  decorrerà il termine di sessanta giorni al fine di consentire agli amministratori di presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e di presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati.

 

Chiunque sia interessato a comunicare informazioni relative alle imprese indicate negli elenchi con le argomentazioni in base alle quali si ritiene che non debbano essere cancellate d'ufficio può inviare un messaggio di posta elettronica esclusivamente ai seguenti  indirizzi indicando il numero REA  o il codice fiscale dell'impresa interessate e le relative informazioni:

1) Posta elettronica certificata (PEC) cciaa@pec.fera.camcom.it

2) Posta elettronica ordinaria cancellazioni@fera.camcom.it

Nel casi si concordi con l'avanzamento della procedura di cancellazione d'ufficio non va effettuata alcuna comunicazione.

Si ricorda che la cancellazione verrà pubblicata in visura con la data della Determina.

Stante le limitazioni tecniche in linea con i principi del GDPR sul trattamento dei dati personali, con cui viene pubblicato l'elenco (non è possibile scaricarlo, nè stamparlo ma consultarlo e fare ricerche su Numero REA, CF o Denominazione con il comando CTRL+F ) coloro che hanno necessità di disporre dell'elenco in formato elaborabile (csv, ods, xls o simili)  possono essere nominati dalla Camera di Commercio, con apposito atto, come responsabile esterno al trattamento dei dati personali compilando apposito modulo. Tale modulo andrà compilato,  firmarlo con firma digitale e inviarlo alla PEC della Camera di commercio  cciaa@pec.fera.camcom.it

 

Ultima modifica
Mer 07 Feb, 2024