Registro Imprese - REA

Il Registro delle Imprese è un pubblico registro che, già previsto dall’art. 2188 del codice civile, ha avuto completa attuazione solo dal 19 febbraio 1996, con l’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 relativa al riordino delle Camere di Commercio e con il D.P.R. 581/95 contenente l’apposito Regolamento di attuazione.

L’art. 8 della Legge 580/93 ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l’Ufficio Registro delle Imprese, che ha le seguenti caratteristiche:

  • una competenza provinciale (e non più per circoscrizione del Tribunale);
  • è gestito secondo tecniche informatiche;
  • la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova il Comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento (art.4 III comma DPRN n.581/1995);
  • è retto da un Conservatore, Segretario Generale o dirigente camerale che assicura la corretta tenuta del Registro delle Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.

Attualmente l'incarico di Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna è ricoperto dal Dott. Maurizio Pirazzini nominato con la determinazione n. 2023000001 in data 6 aprile 2023 assunta in via d’urgenza dal Presidente ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 2023000001 in data 31/05/2023.

I ricorsi avverso le determinazioni del Conservatore del Registro Imprese di Ferrara e Ravenna o i ricorsi ai sensi dell'art.2191 c.c.  sono da presentare alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione - Giudice del Registro Imprese c/o il Tribunale di Ravenna.

L’obiettivo principale del Registro delle Imprese è di assicurare un sistema organico di pubblicità legale delle imprese che consenta di far conoscere a tutti l’esistenza ed i principali eventi delle imprese commerciali.

Sono obbligati ad iscriversi tutti gli imprenditori (art. 2082 c.c.) che svolgono una delle seguenti attività:

  • produzione di beni e servizi;
  • intermediazione nella circolazione dei beni;
  • attività di trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo;
  • attività bancaria ed assicurativa;
  • attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
  • attività agricola (*).
    (*) L'iscrizione è facoltativa se il volume d’affari dell’anno precedente è inferiore a 7.000,00 euro. 

Il Registro delle Imprese è unico ed è costituito da una Sezione Ordinaria e dalle Sezioni Speciali.

Nella Sezione Ordinaria sono obbligati ad iscriversi:

  • imprenditori commerciali individuali;
  • società: di persone, di capitali, cooperative;
  • consorzi con attività esterna, società consortili;
  • Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE);
  • società di mutua assicurazione;
  • società estere con sede secondaria in Italia;
  • enti pubblici economici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
  • aziende speciali e consorzi degli enti locali;
  • società costituite all'estero, che hanno nel territorio italiano la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa.


Nelle Sezioni Speciali sono obbligati ad iscriversi:

  • imprenditori agricoli;
  • piccoli imprenditori;
  • società semplici;
  • imprese artigiane già iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane;
  • società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette (art. 2497 bis c.c.)
  • società di avvocati (art. 16 D.lgs 96/2001)
  • le organizzazioni con qualifica di impresa sociale (art. 5 D.lgs 155/2006)

 

Attività soggette a qualifica professionale rilasciata dalla Camera di commercio

Le imprese che intendono svolgere le seguenti attività sono soggette al riconoscimento dei requisiti ed all’ottenimento della relativa abilitazione, rilasciata dalla Camera di commercio, necessaria per l'esercizio all’attività:

  • attività di autoriparazione (L. 122/92),
  • attività di installazione impianti (D.M. Sviluppo Economico 37/08),
  • attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (L. 82/94),
  • attività di facchinaggio (D.M. Attività Produttive 221/03).

 

All’inizio di una delle attività suindicate le imprese presentano alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane (se rientranti nella categoria delle imprese artigiane) una denuncia di inizio attività, allegando una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti.
 

Tipologie di pubblicità legale dell'impresa

La pubblicità legale dell’impresa, conferita dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, è riconducibile ad una triplice tipologia:

  1. pubblicità costitutiva: ricorre nei casi in cui l’iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel Registro delle Imprese è requisito necessario ed indispensabile per la sua esistenza (es. atto costitutivo di società di capitale);
  2. pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l’atto o il fatto del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza; in pratica trasforma la conoscibilità del fatto, resa possibile dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, in presunzione di conoscenza effettiva dello stesso da parte dei terzi (es. atto costitutivo delle società di persone);
  3. pubblicità notizia: ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione solo informativa, consente cioè di far conoscere a chiunque abbia interesse determinati fatti giuridici senza però connettervi alcun particolare effetto riguardo all’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico.

 

Il REA - Repertorio Economico Amministrativo

Presso il Registro delle Imprese è istituito il Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Il REA contiene notizie economico/amministrative riguardanti tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese.
Inoltre, devono avere una posizione REA:

  • i soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari) che esercitano un'attività economica (commerciale o agricola) non in forma principale;
  • le imprese, sia individuali sia societarie, con sede principale all'estero che istituiscono, modificano o chiudono un’unità locale.
     

Le notizie economico/amministrative contenute nelle posizioni REA, ed inserite d'ufficio o da denunciare a cura dei soggetti iscritti, riguardano dati di carattere economico-amministrativo quali, ad esempio, l'apertura e chiusura di unità locali, le modifiche e la cessazione dell’attività, l’insegna, la nomina di responsabili tecnici, l’attività prevalente, l’apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, le iscrizioni di soggetti collettivi che svolgono un’attività economica, anche se non in forma imprenditoriale e altro ancora.

 

Contatti

Ufficio Registro delle imprese e Sanzioni

Responsabile
Conservatore Registro Imprese Maurizio Pirazzini - Responsabile del Servizio Cristina Franchini
Indirizzo
Viale L.C. Farini 14
CAP
48121
Note

Per la gestione delle pratiche al Registro delle imprese sono disponibili esclusivamente le seguenti modalità:

A) Per informazioni relative alle nuove pratiche va utilizzato lo strumento Supporto Specialistico SARI

BPer informazioni relative alla pratiche già inviate va utilizzato esclusivamente lo strumento "Diario messaggi" dall'account Telemaco utilizzato per l'invio telematico delle pratiche

 

Esclusivamente per informazioni relative alle sanzioni amministrative (e non per altri tipi di informazioni)

UFFICIO SANZIONI REGISTRO IMPRESE - R.E.A

sanzioni@fera.camcom.it

Ultima modifica
Mer 21 Feb, 2024