Contratto di rete

Il Contratto di rete è stato introdotto nell'ordinamento italiano con l'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33.

La normativa ha subìto, nel tempo, numerose modifiche. L'art. 45 del decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 ha introdotto importanti innovazioni rispetto alla disciplina previgente.
In particolare, è stata riconosciuta al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e  un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di acquisire soggettività giuridica.
 

Cos'è il contratto di rete?

Il contratto di rete può essere definito genericamente come un negozio che genera un fenomeno di aggregazione tra imprese al fine di instaurare una reciproca collaborazione per accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitiva sul mercato. Si tratta in pratica di un contratto plurilaterale di cooperazione interaziendale.
 

Forma dell'atto e "modello standard"

La legge 134/2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012 ha modificato il comma 4-ter dell'art. 3 del DL n. 5/2009, stabilendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Il modello dovrà contenere le informazioni indicate nel comma 4 ter lettere a), b), c), d), e), f) del citato articolo 3.

Il modello può essere trasmesso attraverso la procedura telematica resa disponibile in apposita area del sito www.registroimprese.it, tramite la medesima procedura è possibile trasmettere eventuali allegati come indicato dal decreto.

Per tutte le informazioni, strumenti, riferimenti normativi consultare il sito e il portale dedicato ai contratti di rete http://contrattidirete.registroimprese.it.
 

Tipologie di contratto di rete

Con le recenti modifiche introdotte con la Legge 134/2012 si possono individuare due tipologie di contratti di rete:

  1. contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi;
  2. contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l’attività con i terzi.
     

Contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune

Se viene costituita una rete senza costituzione del fondo patrimoniale comune e dell'organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.


Contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune - Deposito situazione patrimoniale

Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, la rete può iscriversi (in alternativa alle modalità di cui sopra) nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.

Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

L'art. 3 comma 4 ter, n.3), così come modificato dall'art. 17 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, prevede che qualora la rete d'imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

E’ previsto l’obbligo di presentazione del file XBRL con utilizzo della vigente tassonomia ed è possibile compilare le sole voci effettivamente presenti nel prospetto contabile.  Per il deposito si utilizza il codice atto 722 allegando il modello B.  L’invio potrà essere effettuato con gli usuali strumenti Fedra e Bilanci on line.


Contratto di rete nel settore agricolo

L’art. 36 comma 5, del D.L. 179/2012 ha introdotto la possibilità di usare il contratto di rete anche in agricoltura al fine di consentire alle imprese agricole di mettere in comune fattori produttivi (terreni, macchinari, strutture produttive) per accrescere e migliorare la produzione agricola e dunque favorire una maggiore competitività per le aziende, con riflessi positivi anche di natura fiscale.

Il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto digitalmente dalle parti (senza intervento notarile) con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo. Il documento sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e dalle associazioni di categoria dovrà essere preventivamente registrato (Nota del Ministero dello sviluppo economico del 16.07.2013 n. 0120618).

Inoltre la previsione generica (contenuta nell'articolo 36 comma 5 del DL 179/2012) al contratto di rete nel settore agricolo consente un'interpretazione estensiva della norma, nel senso di ritenere legittimo il contratto di rete stipulato tra imprese agricole senza verificare nel merito la prevalente attività dell'impresa. “Ne consegue che, purchè le imprese contraenti rientrino nel settore in parola, quale che sia l'attività fattualmente esercitata (coltivazione, trasformazione, attività complementari, strumentali ed accessorie), trova applicazione la speciale previsione normativa richiamata” (Nota Ministero dello Sviluppo Economico del 4 giugno 2014, Prot. 104434).

 

Per maggiori info consulta SARI

Ultima modifica
Ven 24 Nov, 2023