Diritto annuale 2026

 

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Misure del diritto annuale per l'annualità 2026

NUOVE ISCRIZIONI

Le imprese iscritte o annotate al R.I. in corso d'anno (esclusi i casi di trasferimento da altra provincia) devono corrispondere il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, attraverso una delle seguenti modalità:

pagamento con modello F24
pagamento tramite cassa automatica (addebito effettuato al momento della protocollazione della pratica)

Con nota 9347 del 16 gennaio 2026, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito indicazioni sulle misure del diritto annuale  2026.

In caso di omissione sarà applicata la sanzione prevista dalle norme vigenti.

Con deliberazione della Giunta camerale n. 2025000064 del 23/09/2025, la Camera ha approvato l’incremento del diritto annuale per il triennio 2026-2028 in misura pari al 20% per il finanziamento di specifici progetti. Tale incremento, tuttavia, è subordinato ad autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In attesa del decreto ministeriale di autorizzazione all'aumento del 20% del diritto annuale, per le iscrizioni di nuove imprese al Registro Imprese o di iscrizioni di unità locali, in fase di presentazione della pratica, l'utente ha la facoltà di versare l'importo comprensivo o meno della predetta maggiorazione.
Pertanto, nella pratica di nuova iscrizione: 
1) se l'importo e' comprensivo di maggiorazione l'ufficio non procede con lo storno
2) se l'importo non include la maggiorazione l'ufficio non effettua alcun addebito.

Una volta emanato il decreto di autorizzazione, le imprese che non hanno versato la maggiorazione dovranno effettuare il conguaglio entro la data stabilita dal decreto stesso.

 

Importi 

La Camera di commercio di Ferrara Ravenna ha aderito ad un servizio di invio alle imprese monolocalizzate con un dovuto in misura fissa di un'informativa con allegato l’avviso di pagamento pagoPA predefinito

Gli importi dovuti dalle imprese iscritte comprensivi della maggiorazione del 20% rimangono gli stessi del precedente triennio.

Si precisa inoltre che l’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove è iscritta all'1 gennaio 2026.

Imprese che pagano in misura fissa  Sede Unità Locale
imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del RI 
(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
53,00 (52,80) 11,00 (10,56)
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 120,00 24,00


Se viene iscritta l'impresa individuale con una UL nella stessa provincia l'importo da versare a titolo di diritto annuale sarà pari a 63,00 (52,80+10,56=63,36 arrotondato per difetto all'unità intera)

Soggetti che in via transitoria pagano in misura fissa Sede Unità Locale
società semplici non agricole 120,00 24,00
società semplici agricole 60,00 12,00
società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 120,00 24,00
soggetti only REA 18,00  
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO
 
(per ciascuna unità locale o sede secondaria)
66,00  
 
Per le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato dovranno applicare al fatturato 2025 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati secondo il criterio di cui alla nota n. 19230 del 30 marzo 2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o maggiore di 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE (secondo il decreto interministeriale 21 aprile 2011)

 

Scaglioni di fatturato Aliquota Importo dovuto per la sede con riduzione al 40% (=-50%+20%) per il 2022
da euro a euro
0,00 100.000,00 Misura fissa € 200,00 120,00
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015% € 200,00 + 0,015% della parte eccedente 
€ 100.000,00
parte variabile da aggiungere
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013% € 222,50 + 0,013% della parte eccedente 
€ 250.000,00
parte variabile da aggiungere
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010% € 255,00 + 0,010% della parte eccedente 
€ 500.000,00
parte variabile da aggiungere
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% € 305,00 + 0,009% della parte eccedente 
€ 1.000.000,00
parte variabile da aggiungere
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente 
€ 10.000.000,00
parte variabile da aggiungere
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente 
€ 35.000.000,00
parte variabile da aggiungere
oltre 50.000.000,00 0,001% € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente 
€ 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00
parte variabile da aggiungere 
(fino ad un massimo di 20.000,00)

L'importo massimo dovuto per ciascuna UL è pari ad € 120.00 (€ 200.00 - 40%)

In fase di nuova iscrizione UL per società, l'importo per il primo anno è pari ad € 24.00 (€ 40,00 - 40%)

 

Quando versare

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

La data scadenza del pagamento è il 30 giugno 2026, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il 30 luglio 2026 per chi ha la scadenza del 30 giugno - con la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
Eventuali proroghe di scadenza di versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

 

Come versare

Il versamento del diritto va eseguito, in un'unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.

 

Unità locali

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale.

Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66 euro.

Per l’individuazione dei righi del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 30 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato. 

 

Arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

Ai fini del versamento dell'importo complessivo occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi. (circolare Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 30.3.2009).

 

 

 

 

 

Ultima modifica
Mar 27 Gen, 2026