Attività di Spedizioniere

L'attività di spedizioniere è svolta dall'impresa che assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante,  un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 C.C.).

Con l'entrata in vigore del D.lgs 26/3/2010 n. 59, è stato soppresso l'elenco autorizzato degli spedizionieri di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 e l'attività di spedizioniere è stata assoggettata alla Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 da presentarsi, con la modalità della Comunicazione Unica, alla Camera di Commercio competente in relazione al luogo ove si intende esercitare l'attività.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di spedizioniere e sono state individuate le modalità di passaggio dei soggetti già iscritti nel soppresso "Elenco autorizzato degli esercenti l'attività di spedizione", nonché i termini entro i quali occorre presentare le relative istanze/denunce all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere l'attività di spedizioniere devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442 come modificata dall'art. 76 del D.lgs. 26/3/2010 n. 59.

La modulistica per la presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea degli spedizionieri, è disponibile in DIRE (Depositi e Istanze al Registro Imprese) che consente di realizzare la domanda/denuncia per il registro delle imprese e la compilazione del modello "SPEDIZIONIERI" integrato in essa.

I titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti delle società e gli eventuali preposti sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di idoneità mediante  compilazione della sezione "REQUISITI" del modello "SPEDIZIONIERI".

Sono inoltre tenuti alla compilazione della sezione "REQUISITI", limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti morali, i soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa deve presentare una SCIA e deve nominare almeno un preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali ideonei allo svolgimento dell'attività.

Scarica la Guida agli adempimenti per l'esercizio dell'attività di Spedizioniere

NORMATIVA

Normativa di riferimento

 

Periodo transitorio

L'articolo 10 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011 prevede un periodo di transizione dalla precedente disciplina di settore per le imprese svolgenti l'attività di spedizioniere.

Le imprese attive ed iscritte nell’Elenco degli spedizionieri alla data del 12 maggio 2012 devono procedere all’aggiornamento di ciascuna sede o unità locale presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario esercitano l’attività entro un anno dalla predetta data, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività.

Per l’inoltro della pratica, da effettuare esclusivamente per via telematica, è necessario accedere al programma DIRE (Depositi e Istanze al Registro Imprese), che mette a disposizione la modulistica aggiornata utilizzabile per gli adempimenti necessari.

Imposta di bollo e diritti di segreteria

L'Imposta di bollo e Diritti di segreteria sono quelli previsti per le corrispondenti pratiche Registro delle imprese per l' iscrizione / modifica / cancellazione dell'attività da parte dell' impresa individuale o della società.

     

    Requisiti richiesti per l'attività di spedizioniere

    Per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere l’art. 6 della Legge 14 novembre 1941, nr. 1442, così come modificato dall’art. 76 del D.Lgs. 26 marzo 2010, nr. 59, richiede la presenza di requisiti morali, professionali e finanziari.

    I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare quando l'attività di spedizioniere viene esercitata da impresa individuale; se l’attività viene svolta da società, i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.

    I requisiti morali e professionali devono essere posseduti anche da eventuali preposti.

    I soli requisiti morali devono essere posseduti da tutti gli amministratori delle società di capitali, da tutti i soci di società di persone (esclusi gli accomandanti), da tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate.

    Requisiti morali

    Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

    Non possono esercitare l’attività di spedizioniere coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.lgs. n. 159/2011, della Legge n. 575/1965 e della Legge n. 646/1982 (Antimafia).

     

    Requisiti professionali

    E' necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

    • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
    • aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
    • aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

     

    Requisiti finanziari

    L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro.

    Il requisito di adeguata capacità finanziaria deve essere dimostrato nella Camera di Commercio in cui è iscritta la sede legale dell'impresa.

    Nel caso di una Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.

    Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra sopraindicata.

    Vedi fac-simile fidejussione per requisito di adeguata capacità finanziaria

    Cauzione

    L’impresa, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività, è tenuta a costituire una cauzione pari € 258,23 che potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, oppure tramite deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

    E' necessario allegare alla pratica telematica la scansione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della cauzione e provvedere alla consegna dell'originale entro 7 giorni dall'invio della pratica.

    NB: poiché i requisiti di adeguata capacità finanziaria e la costituzione del deposito cauzionale si riferiscono all'impresa nel suo complesso, non devono essere dimostrati con riferimento ad ogni U.L. dell'impresa.
    Tali requisiti devono essere dimostrati con apposita pratica telematica da presentare alla CCIAA presso cui è iscritta la sede legale dell'impresa, anche nel caso in cui l'attività di spedizioniere venga esercitata solo in Unità Locali iscritte in CCIAA diverse da quella ove è iscritta la sede legale dell'impresa.


    Autorizzazione di pubblica sicurezza

    Non è più necessario presentare al Comune (SUAP) dove viene svolta l’attività di spedizioniere Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di agenzia d'affari di spedizioni ai sensi dell’art.115 del T.U.L.P.S. e nemmeno la richiesta al Comune (SUAP) della licenza di pubblica sicurezza.

    Pertanto i riferimenti contenuti nel "Modello Spedizionieri" codificato C38, Sezione SCIA, sono da considerarsi abrogati a norma del D.Lgs. n. 147/2012.

     

    Modalità di iscrizione e costi

    L’impresa che intende iniziare l'attività, deve presentare al Registro Imprese la pratica telematica con l'applicativo DIRE (Depositi e Istanze al Registro Imprese) o software equivalenti, compilando in ogni sua parte apposito modello Scia (Modello Spedizionieri C38), completo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle autocertificazioni comprovanti il possesso di tutti i requisiti personali, morali, professionali e finanziari.

    Per i legali rappresentanti successivi al primo, compilare il modello Intercalare Requisiti C39.

    Inoltre dovrà integrare la Comunicazione Unica firmata digitalmente, con i seguenti allegati, sempre firmati digitalmente:

    • costituzione della cauzione pari a € 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio di attività di spedizione
    • dimostrazione di possesso di adeguata capacità finanziaria pari a € 100.000,00

    • Diritti di segreteria relativi alla pratica del Registro Imprese/REA

    • Imposta di Bollo virtuale di Euro 17,50 in caso di iscrizione di impresa Individuale.

     
    Ulteriori informazioni:

    Presso ogni sede o U.L. in cui si svolge l'attività, va nominato almeno un preposto per l'attività di Spedizioniere, in possesso di tutti i requisiti professionali e morali previsti dalle normative vigenti.
    Va inoltre precisato che, qualora l'attività di spedizioniere venga svolta solo presso l'U.L. situata in una provincia diversa da quella della sede, è necessario presentare due pratiche distinte:
    - una presso la CCIAA dove è iscritta la sede legale, allegando la modulistica  per la dimostrazione dei requisiti morali e professionali dei legali rappresentanti, il possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria e della costituzione del deposito cauzionale da parte dell'impresa;
    - una presso la CCIAA ove è iscritta la U.L. o le Unità Locali, allegando la modulistica necessaria per la dimostrazione del possesso dei requisiti morali e professionali del Preposto alla suddetta unità locale.


    Cessazione Attività

    Qualora venga cessata l'attività di spedizioniere, va compilata l'apposita “sezione modifiche” del modello Spedizionieri C38, fleggando contestualmente il riquadro relativo allo "svincolo della cauzione".

     

     

    Ultima modifica
    Mar 12 Mar, 2024