FAQ

Albi, Ruoli e Registri

[19 giugno 2007] Occorre presentare un modello R in bollo (salvo che si tratti di Onlus) firmato dal legale rappresentante (con copia del documento di identità se la firma non è effettuata alla presenza dell'addetto) allegando copia conforme del verbale di nomina e un Intercalare P per ciascun consigliere.

[19 giugno 2007] Occorre presentare un modello R in bollo (salvo che si tratti di Onlus) firmato dal legale rappresentante (con copia del documento di identità se la firma non è effettuata alla presenza dell'addetto) allegando copia conforme del verbale di nomina e un Intercalare P per ciascun consigliere.

[19 giugno 2007] No, al momento non esiste alcun albo o ruolo per gli amministratori di condominio.

Certificati di Origine

[2 gennaio 2013] In caso di smarrimento o furto del Certificato d’Origine già vistato dalla Camera di Commercio può essere richiesto un suo duplicato a condizione che il richiedente fornisca alla Camera di Commercio denuncia di smarrimento (in originale) presentata agli organi di Polizia. Per il rilascio del duplicato sarà utilizzato un nuovo formulario che dovrà recare, nel quadro 5 osservazioni, a dicitura “duplicato del Certificato d’Origine n ……”

Sul foglio rosa il richiedente dovrà indicare che il certificato è richiesto in sostituzione del C.O. n:….. che è stato smarrito come da denuncia allegata e che impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

[2 gennaio 2013] La nota ministeriale n. 75361 del 26/08/2009, emanata dal Ministero dello sviluppo economico d’intesa con Unioncamere, ha innovato le modalità di rilascio dei CO da parte delle Camere di commercio. Le principali novità sono:

  • maggior rilevanza della firma apposta dal richiedente sui documenti sulla quale la Camera di commercio esercita un attento controllo
  • sulla fattura viene apposto il visto “conformità firma”
  • è stato introdotto il principio di non condizionamento per le Camere di commercio per eventuali discrepanze tra C.O. regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari
  • il duplicato di un C.O. smarrito va richiesto entro 6 mesi dal rilascio
  • non possono essere vistate dichiarazioni discriminatorie verso altri paesi riportate su qualsiasi documento
  • è possibile richiedere un certificato per la Comunità Europea (occorre una richiesta motivata e documentata)
  • le dichiarazioni apposte sul foglio rosa e sulle autocertificazioni sono rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall’art. 76 dello stesso DPR.

[2 gennaio 2013] Il certificato di origine è rilasciato per merci in corso di spedizione. Nel caso di spedizione già avvenuta e solo per fatture non più vecchie di 6 mesi, con richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi, è consentito il rilascio del certificato di origine “a posteriori”. Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell’art 47 D.P.R. n. 445/2000 che non esistono precedenti richieste di emissione per la medesima spedizione.

Ruolo dei periti ed esperti

[19 giugno 2007] No, l'iscrizione al Ruolo non è obbligatoria per lo svolgimento di alcuna delle attività previste. L'iscrizione ha finalità di pubblicità ed è necessaria per iscriversi nell'Elenco dei CTU del Tribunale.

Sì, l’esercizio di quelle attività professionali per le quali esistono Albi regolati da apposite disposizioni: Collegio dei ragionieri, Collegio dei geometri, Ordine dei dottori commercialisti, etc.

Posta Elettronica Certificata

 La PEC, per quanto in apparenza simile al servizio di posta elettronica "tradizionale", offre un servizio più completo e sicuro, prevedendo: 

  •  livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti dalla legge;
  • certificazione dell’invio e della consegna del messaggio;
  • l’opponibilià a terzi delle evidenze relative alle operazioni di invio e ricezione di un messaggio. 

Il Log file è un registro informatico all’interno del quale vengono memorizzate tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate (invio, ricezione, etc.) utile per la ricostruzione delle ricevute, nel caso di eventuale smarrimento delle stesse. 

Il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di "certificazione" dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi.
In particolare, nella PEC si riscontra:

  • semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione;
  • semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
  • facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;
  • velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna;
  • possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web), ed in qualunque momento grazie alla persistenza del messaggio nella casella di posta elettronica;
  • diversamente dalla raccomandata, nella ricevuta di avvenuta consegna sono presenti anche i contenuti del messaggio originale.

Sì, ma nel solo caso in cui il destinatario sia dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata, sia l’invio che la ricezione di un messaggio di PEC hanno valore legale.  

Si, la normativa impone ai differenti gestori di PEC di garantire la piena interoperabilità dei servizi offerti.

Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare l’avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l’ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di PEC del destinatario, certificandone l’avvenuta consegna.  

Nel momento in cui l’utente invia il messaggio, riceve, da parte del proprio Gestore di PEC, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale. Tale ricevuta costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione di data ed orario, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni "ufficiali" per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della consegna del messaggio. Ciò non toglie che, volendo, la casella possa essere utilizzata per qualsiasi comunicazione anche nel caso in cui non sia indispensabile la certificazione dell’invio e della consegna.

 No, la certificazione è relativa ai soli eventi di invio del messaggio e di consegna dello stesso nella casella di PEC del destinatario. 

Si, dal momento che è garantita l’inalterabilità dell’indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l’invio del messaggio; inoltre, proprio questa particolarità del servizio PEC, risulta essere un valido deterrente contro il fenomeno dello SPA

 Sì, in quanto il soggetto che intende richiedere un servizio di PEC deve presentare al Gestore, oltre alla richiesta di attivazione del servizio, anche un documento che attesti la sua identità diventando quindi titolare del servizio. 

Si, in quanto è assicurata l’inalterabilità dell’indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l’invio del messaggio.

Le modalità di accesso sono sostanzialmente le stesse. Si può accedere alla propria casella di PEC, infatti, sia attraverso un client di posta elettronica che attraverso un browser Internet. Nel primo caso, prima di poter utilizzare la propria casella sarà necessario configurare il proprio client con i parametri forniti dal Gestore di PEC scelto.

 La Norma impone ai Gestori di PEC di tenere traccia di tutte le trasmissioni effettuate per un periodo di trenta mesi, in un apposito archivio informatico (log file). 

La Norma impone ai Gestori di PEC di applicare tutte le procedure atte a garantire la sicurezza e la privacy dei dati personali. Analogo livello di sicurezza è garantito anche per le informazioni archiviate nel Log delle trasmissioni. 

La normativa di riferimento fissa i livelli minimi si sicurezza che devono essere garantiti dal
Gestore ai propri utenti. In particolare, il Gestore è tenuto ad informare il mittente, bloccandone la trasmissione, della eventuale presenza di virus nelle e-mail inviate/ricevute.

In tal caso occorre rivolgersi al proprio Gestore di PEC il quale, per legge, è obbligato a "registrare" e archiviare (vedi "Che cosa è il Log file?") tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate per trenta mesi.

Albi, Ruoli e Licenze

La Legge Regionale n.14/2003 ha abolito il R.E.C. per la Regione Emilia Romagna mentre rimane istituito presso tutto il resto del territorio nazionale

Si, ci si può iscrivere nel Ruolo quale Estimatore al massimo in 3 categorie e sempre che queste siano tra loro affini.

Per qualsiasi informazione sui vari Albi, Ruoli e Licenze contattare https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/fe

 

Con Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1949 del 07/10/2003 la competenza è stata attribuita alla Provincia.

Alla Provincia di Ferrara - Settore Agricoltura e Ambiente - Servizio Produzioni e Sviluppo Agricolo - U.O.P.C. Agro-ambiente.

 

Tecnici degustatori:

  1. possedere uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito agrario, di enologo, laurea in scienze agrarie o scienze forestali, in chimica, in biologia, in scienze delle preparazioni alimentari
  2. aver esercitato l’attività di tecnico degustatore in modo continuativo nei due anni precedenti la domanda di iscrizione

Esperti degustatori:

  1. partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento dei relativi esami finali esercizio dell’attività di degustazione per almeno due anni prima della data di presentazione della domanda

La licenza viene rilasciata dal Dirigente del Settore Registri, Albi e Ruoli. Nei casi di nuovo impianto/trasformazione/trasferimento/ riattivazione la Camera di Commercio chiede preventivamente il parere della Direzione Provinciale del Lavoro in merito ai requisiti tecnici dell’impianto molitorio (prova di macinazione).

60 giorni. Se entro questo termine la Camera di Commercio non comunica all’interessato il provvedimento di diniego del rilascio della licenza, la domanda si intende accolta.

Sì, l'iscrizione al Ruolo è incompatibile con:

  1. l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione
  2. l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali

Si, l’iscrizione è obbligatoria anche per chi esercita la mediazione in modo occasionale e discontinuo.

Si, l’iscrizione al Ruolo degli Agenti e dei Rappresentanti è incompatibile con l’attività svolta in qualità di lavoratore dipendente ed è preclusa agli iscritti nel Ruolo dei Mediatori.

Occorrono 60 giorni dalla presentazione della domanda; se entro tale data la Camera di Commercio non provvede, la domanda si intende accolta (secondo il principio del silenzio assenso).

Per i procedimenti di iscrizione e di cancellazione occorrono 90 giorni dalla data della domanda.
Se entro tale termine la Camera di Commercio non provvede la domanda si intende accolta (secondo il principio del silenzio assenso).

Attività Regolamentate - Impiantisti

Per tutti i dubbi ed informazioni si può visitare il sito SARI - Supporto specialistico, più precisamente sotto la voce:

Attività ed altri Adempimenti -> Attività Regolamentate -> Impiantistica.

 

 

Sono necessari requisiti tecnico professionali.

Si, i lavori devono essere eseguiti solo da imprese iscritte al Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, altrimenti si è  soggetti al pagamento di sanzioni amministrative.

E' possibile effettuare una ricerca presso l'archivio della Camera di commercio attraverso i dati riguardanti l'impiantista.

 

Attività Regolamentate - Autoriparatori

Per tutti i dubbi ed informazioni si può visitare il sito SARI - Supporto specialistico, più precisamente sotto la voce:

Attività ed altri Adempimenti -> Attività Regolamentate -> Autoriparatori.

L’impresa può iniziare l’attività appena presentata la denuncia di inizio attività. Il Registro Imprese entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, verifica la sussistenza dei requisiti e, se accerta la mancanza degli stessi, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la cancellazione dal Registro Imprese.

Attività Regolamentate - Imprese di Pulizia

Per tutti i dubbi ed informazioni si può visitare il sito SARI - Supporto specialistico, più precisamente sotto la voce:

Attività ed altri Adempimenti -> Attività Regolamentate -> Imprese di pulizia.

Appena presentata la denuncia di inizio attività. Se entro 60 giorni non si riceve alcuna comunicazione dal Registro Imprese  la denuncia si intende accettata e l’impresa iscritta.

Attività Regolamentate - Imprese di Facchinaggio

Per tutti i dubbi ed informazioni si può visitare il sito SARI - Supporto specialistico, più precisamente sotto la voce:

Attività ed altri Adempimenti -> Attività Regolamentate -> Facchinaggio.

Al Registro Imprese per il riconoscimento dei requisiti.

Una volta presentata al Registro delle Imprese la denuncia di inizio attività per il riconoscimento dei requisiti, qualora l’impresa abbia le caratteristiche previste dalla legge n. 443/85 presenta la contestuale comunicazione per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.

Appena presentata la denuncia di inizio attività. Se entro 60 giorni non si riceve alcuna comunicazione dal Registro Imprese la denuncia si intende accettata e l’impresa iscritta.

Registro Imprese - Atti Societari

L'e-mail di riferimento è: registro.imprese.atti@fe.camcom.it

Dal 01/07/2003, con l'entrata in vigore dell'art.31 della Legge 340/2000, anche il deposito dei bilanci segue le specifiche previste per le tradizionali pratiche telematiche ovvero è presentabile esclusivamente tramite trasmissione telematica o con supporto informatico con firma digitale.

  • Ci sono tre diverse possibilità:
  1. supporto cartaceo, utilizzando apposita modulistica (solo per Ditte Individuali e soggetti REA)
  2. floppy disk, avvalendosi del programma Fedra con allegati cartacei (solo per Ditte Individuali e soggetti REA) o con firma digitale
  3.  in modalità telematica, utilizzando i programmi Fedra e  Telemaco con firma digitale (obbligatorio per le società)

Entro 30 giorni
Entro 20 giorni nel caso di iscrizione di società di capitali

  • Occorrono:
  1. smart card
  2. lettore di smart card
  3. PC con collegamento a internet
  4. contratto Telemaco (che si può stipulare presso la Camera di Commercio)
  5. software: Fedra, Dike, un software di conversione dei file in PDF (es. Acrobat)
  • Tutte le pratiche relative a:
  1. Registro Imprese - R.E.A.
  2. Diritto annuale
  3. Firma digitale
  4. R.E.C. - Albi e Ruoli
  5. Settore commercio estero
  6. Ufficio Protesti e Prezzi
  7. Albo imprese artigiane
  8. Licenze di macinazione-panificazione
  9. Ricezione domande Premio San Giorgio

 

Il nuovo art. 2497-bis del codice civile prevede l’obbligo di dare pubblicità della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento e detto obbligo è a carico degli amministratori. La norma non fissa un termine per l’esecuzione dell’adempimento, ma attribuisce agli amministratori inadempienti una responsabilità per i danni derivanti dalla mancata conoscenza di tali fatti.
La comunicazione deve essere presentata con modulo S2 informatico o telematico, riq. 20, nel quale deve essere dichiarato genericamente “società soggetta ad altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 – bis c.c.”.
Al modulo S2 deve essere allegato l’Intercalare S, riq. 5, nel quale si devono precisare le generalità delle società interessate e il tipo di controllo esercitato.

Attività Regolamentate - Commercio al Dettaglio

Per tutti i dubbi ed informazioni si può visitare il sito SARI - Supporto specialistico.

 

Presso l’ufficio Registro Imprese per il commercio all’ingrosso e presso il Comune territorialmente competente per il commercio al dettaglio.

Per il commercio al dettaglio: il Comune; per il commercio all’ingrosso: la Camera di commercio.

Registro Imprese - Sanzioni

NO, o paga l'amministratore o paga la società: non entrambi. In caso di più  soggetti responsabili va pagato un verbale per ciascuno con le relative spese di procedimento + una spesa di procedimento per la società, oppure deve essere pagato il verbale recapitato alla società cumulativo di tutte le sanzioni dei singoli soggetti responsabili già comprensivo di tutte le spese di procedimento.

Il verbale della società comprende la somma delle sanzioni dei singoli soggetti responsabili e la somma delle spese di procedimento + una spesa di procedimento per la società stessa, che rimarrebbe comunque da pagare, qualora vengano pagati i verbali dei singoli responsabili.

Sanzioni Registro Imprese e REA

NO, o paga l'amministratore o paga la società: non entrambi. In caso di più  soggetti responsabili va pagato un verbale per ciascuno con le relative spese di procedimento + una spesa di procedimento per la società, oppure deve essere pagato il verbale recapitato alla società cumulativo di tutte le sanzioni dei singoli soggetti responsabili già comprensivo di tutte le spese di procedimento.

Il verbale della società comprende la somma delle sanzioni dei singoli soggetti responsabili e la somma delle spese di procedimento + una spesa di procedimento per la società stessa, che rimarrebbe comunque da pagare, qualora vengano pagati i verbali dei singoli responsabili.

Registro Imprese - Bilanci

Dal 31° al 60° g. la sanzione è di € 91,56 + € 16,00 per spese di procedimento per ogni amministratore della società, dal 61° g. in poi ammonta ad € 274,66 + € 16,00 per ogni amministratore..

No, in quanto l'art. 2435 c.c. recita: "Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio .."; pertanto devono essere depositati al registro delle imprese solo bilanci approvati dall'organo assembleare.

  • NO, l’allegato 3 deve essere sempre compilato. Al limite, se proprio non si riesce a creare un unico file, si procederà compilando:
  1. All. 3 cod. atto B00  associato al file del Prospetto Contabile inserendo da pag.1 a pag. (numero totale delle pagine compresa la nota integrativa);
  2. All. 4 cod. prospetto PC associato al file del Prospetto Contabile inserendo da pag.1 a pag. (totale delle pagine del Prospetto);
  3. All. 5 cod. prospetto NI associato al file della Nota Integrativa inserendo da pagina 1 a pag. (totale delle pagine della Nota)

Si. Se ci sono variazioni rispetto a quello depositato l'anno precedente, occorre allegare al modello B (di deposito del bilancio) anche l'intercalare S con la compilazione dell'elenco soci aggiornato e l'indicazione analitica dei trasferimenti come riportato sul libro soci.

L'elenco soci deve essere depositato solo se sono intervenute variazioni nella compagine sociale tra la data dell'atto costitutivo e la data dell'assemblea di approvazione del bilancio.

No, non è possibile sostituire gli atti già depositati, ma si può procedere ad un ulteriore deposito del bilancio corretto.

No, occorre depositare sempre e solo il bilancio d'esercizio; ultimata la liquidazione e redatto il bilancio finale, è necessario procedere al deposito di quest'ultimo atto.

E' necessario ripresentare la pratica Fedra (senza allegare la documentazione relativa al bilancio), con modello B, codice atto 508,  intercalare S e l'indicazione nel quadro note: "la presente pratica rettifica quella depositata il ……. Prot. ……".

Le società straniere possono operare in Italia in due modi diversi: aprire una o più unità locali oppure una o più sedi secondarie. L'obbligo per il deposito del bilancio d'esercizio sussiste solo per le società con sedi secondarie e riguarda tutte le attività svolte dalla società estera e non solo quelle svolte in Italia.

 

Deve depositare il bilancio d'esercizio al 31/12/2005 (con il modello B) e il bilancio finale di liquidazione al 10/01/2006 (con il modello S3).

Ruolo Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (TAXI)

Deve essere effettuato a richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

  1. aver compiuto 21 anni
  2. essere in possesso della patente B
  3. essere in possesso del C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) iscrizione al Ruolo dei Conducenti tenuto dalla Camera di Commercio ottenimento autorizzazione o licenza comunale
  4. Infine, una volta iniziata l’attività, occorre iscriversi all’Albo artigiani o al Registro Imprese.

Registro protesti

19 dicembre 2006

 

È il Registro nel quale le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei nominativi protestati dai pubblici ufficiali levatori (notai, segretari comunali, ufficiali giudiziari, Stanza di Compensazione della Banca d'Italia). È stato istituito dall'art. 3-bis del D.L. n. 381 del 18 settembre 1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 480 del 15 novembre 1995 (Regolamento di attuazione: Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 agosto 2000, n. 316). Questo Registro ha sostituito la pubblicazione cartacea che veniva prodotta in passato dalle Camere di Commercio.

20 dicembre 2006

 

La pubblicazione è mensile. Gli Ufficiali levatori trasmettono gli elenchi il 1º giorno di ogni mese. Detti elenchi contengono i protesti levati fino al 26 del mese precedente a partire da quelli levati dal 27º giorno del mese antecedente (ad esempio il 1º dicembre 2005 hanno trasmesso i protesti levati dal 27 ottobre al 26 novembre 2005). Le Camere provvedono alla pubblicazione nei 10 giorni successivi al loro ricevimento.

20 dicembre 2006

 

Rimangono iscritti per 5 anni dalla data di registrazione, sempre che, nel frattempo, non ne venga disposta la cancellazione da parte del Dirigente dell'Ufficio protesti o la sospensione da parte del Tribunale.

20 dicembre 2006

 

Ogni Camera pubblica i protesti levati nel territorio di competenza relativi al mancato pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali accettate e vaglia cambiari, mentre i protesti delle tratte non accettate non vengono pubblicati.

Servizi Innovativi

La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.
La sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento, come una lettera, un atto, un messaggio o, in generale, qualunque file di dati (testo, immagini, musica, ecc.).
Come tale, non va confusa con altri oggetti definiti genericamente "elettronici", come ad esempio la firma autografa scannerizzata e conservata come immagine.
La firma digitale è infatti il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica e una privata), che consente:

  • la sottoscrizione di un documento informatico;
  • la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto firmatario;
  • la sicurezza della provenienza e della ricezione del documento;
  • la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata;
  • la segretezza dell'informazione contenuta nel documento.

La firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta e la sua funzione è quella di attestare la validità, la veridicità e la paternità di un documento.

La Carta Nazionale dei Servizi è invece uno strumento di identificazione in rete e permette di accedere servizi on-line erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

La Carta Nazionale dei Servizi rilasciata dalla Camera di commercio contiene anche un certificato di sottoscrizione che permette di firmare digitalmente i documenti informatici e consente al titolare della carta di ottenere, gratuitamente via internet, tutte le informazioni relative alla propria posizione nel Registro Imprese (fino ad un massimo di 3 posizioni).

L'ufficio di riferimento è l'Ufficio Servizi Innovativi - e-mail  servizi.innovativi@fe.camcom.it - tel. 0532/783729-719

In caso di smarrimento, furto o decisione del titolare è necessario revocare o sospendere il certificato digitale.

  1. Procedura di revoca
    Secondo quanto previsto dal Manuale Operativo,  che si adegua alle Nuove Regole Tecniche - DPCM 13 gennaio 2004, il Titolare può richiedere la revoca esclusivamente tramite l’Ufficio di Registrazione presso la Camera di commercio, esibendo un documento di riconoscimento valido (non occorre il codice di emergenza) e sottoscrivendo la richiesta di revoca.
  2. Procedura di sospensione
    La sospensione può essere effettuata:
    • dal sito internet www.card.infocamere.it inserendo il codice di emergenza contenuto nella cartellina o nella tessera plastificata allegata ed indicare ID scratch o codice carta per le emissioni precedenti al 2014;
    • tramite il call center di Infocamere 049/20 30 230, fornendo i dati di cui al punto precedente;
    • tramite l’Ufficio di Registrazione presso la Camera di Commercio, esibendo documento di riconoscimento valido (non occorre il codice di emergenza) e sottoscrivendo la richiesta di sospensione.

Nel caso in cui il PIN sia bloccato, per smarrimento del codice o per un numero di tentativi errati superiori a tre, è possibile sbloccarlo tramite il programma Dike oppure File Protector .

Si tratta di un codice esclusivamente numerico e composto da un numero di 8 cifre.
Il PIN viene assegnato la prima volta in fase di emissione della smart card e può essere modificato all'occorrenza utilizzando un lettore di smart card e il programma File Protector oppure Dike.

Una volta inserita la smart card nel lettore, utilizzare il software File Protector, nella barra del menu  selezionare "Dispositivo" -> "Certificati disponibili" , selezionare il certificato di firma digitale. Nel campo "Validità" si può verificare la data di scadenza.
Per verificare il certificato di autenticazione CNS la procedura è la stessa.

Oltre ad una smart card, per firmare digitalmente un documento è necessario avere una semplicissima dotazione hardware e software.
Come dotazione hardware, è indispensabile possedere un lettore di smart card,  una semplice periferica esterna  che si connette alla porta  USB del pc.
Come dotazione software, è necessario avere installato il driver del lettore di smart card ed il software di firma digitale (File Protector oppure  Dike).
In alternativa alla smart card e al lettore, è possibile utilizzare un dispositivo di firma digitale su supporto USB (es. Token USB/Business Key).
In questo caso non è necessario installare il lettore e nemmeno il software di firma in quanto è già precaricato in versione "portable".

Il certificato digitale può essere revocato o sospeso.
La revoca o la sospensione di un certificato ne tolgono la validità e rendono NON VALIDE le firme emesse successivamente al momento della revoca/sospensione.
La revoca è definitiva, mentre cessato il periodo di sospensione il certificato viene riattivato pertanto la smart card riacquista le sue funzionalità di firma.

L'amministratore può recarsi presso lo studio del professionista che redige i documenti ed adempirà alla trasmissione telematica oppure, se in possesso del lettore, può firmare i file negli uffici della propria impresa ed inviarli firmati tramite e-mail all'intermediario che poi provvederà alla trasmissione telematica apponendo anch'egli la propria firma digitale.

Assolutamente NO, per motivi di sicurezza la smart card deve essere conservata con la massima diligenza esclusivamente dal titolare. Non va per nessun motivo lasciata in custodia a terzi, nemmeno a consulenti.

No. Ogni modifica al documento originario, fatta in seguito alla firma, lo invalida di fatto e tale operazione necessita di una nuova firma da parte del Titolare.
Ad esempio in presenza di un documento WORD contenente un Verbale, trasformato in PDF e firmato digitalmente, in occasioni di modifiche al documento WORD occorrerà convertire nuovamente in PDF e ripetere su quest'ultimo documento ottenuto le procedure di firma digitale.
Per lo stesso motivo non è possibile sottoscrivere un file già firmato in precedenza in maniera non corretta, anche dalla stessa persona, in quanto la firma apposta non può essere cancellata o sovrascritta da quella successiva.

No, per il rilascio del dispositivo di firma e della CNS è necessaria la presenza fisica del richiedente.

Sì, la firma digitale è unica ed è rilasciata alla persona fisica, quindi se un soggetto è titolare di cariche in diverse imprese, potrà firmare sempre con la stessa smart card.

  • documento di riconoscimento in corso di validità (preferibilmente la carta d'identità)
  • codice fiscale
  • indirizzo di posta elettronica personale

La firma digitale può essere apposta su qualunque documento informatico. Pertanto, alcune applicazioni potrebbero essere le seguenti:

  • firma delle pratiche telematiche da depositare al Registro Imprese
  • comunicazioni ufficiali con le amministrazioni pubbliche
  • risposte a bandi e gare pubbliche
  • moduli di richiesta di vario genere
  • dichiarazioni fiscali e di altro tipo
  • trasmissione di documenti legali
  • rapporti contrattuali su reti aperte (Internet)
  • fornitura elettronica di beni e servizi
  • transazioni finanziarie
  • identificazione e/o autorizzazione
  • gestione di attività in gruppi/sistemi chiusi o a partecipazione controllata
  • gruppi di lavoro e di ricerca
  • transazioni personali.

Il Decreto del 02/12/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico prevede che "In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito di atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è stato rilasciato".

Pertanto per avere diritto alla CNS  gratuita  le condizioni sono le seguenti:

  • che all'impresa  non siano stati rilasciati in precedenza altri dispositivi di firma digitale/CNS gratuiti;
  • che l'impresa sia iscritta al Registro delle  Imprese di Ferrara. In caso contrario, per il rilascio gratuito, dovrà rivolgersi alla Camera di Commercio di competenza;
  • che sia in regola con il pagamento del diritto annuale;
  • che il rilascio sia richiesto all'atto della prima iscrizione o in occasione di modifiche e  deposito atti.

Occorre recarsi, previo appuntamento, all'Ufficio Servizi Innovativi  della Camera di commercio di Ferrara in  via Borgoleoni n. 11 oppure presso l'Ufficio decentrato di Cento - Via Ferrarese, 28/1 - tel. 051/683.55.51 muniti di documento di riconoscimento valido, codice fiscale ed indirizzo di posta elettronica.

E’ possibile richiedere la CNS anche presso le Associazioni imprenditoriali di categoria che hanno sottoscritto un apposito mandato con la Camera di commercio di Ferrara per svolgere l’attività di “Operatore di Registrazione” (Ascom, CNA e Confartigianato). In questo caso si consiglia  di contattare l'Associazione  per ulteriori informazioni.

Il titolare può decidere di conservare la CNS fino a scadenza, ovvero di revocarla se pensa di non utilizzarla per fini personali. In ogni caso, la CNS non deve essere restituita alla Camera di commercio.

Brevetti

Chiunque può depositare un brevetto. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un’impresa. La domanda di deposito di un brevetto può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo. Si ricorda comunque che il mancato utilizzo del brevetto, anche tramite la licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.

La legge prevede espressamente che tali scoperte non possono essere brevettate come invenzioni industriali. I programmi per elaboratore (software) non possono essere brevettati in quanto tali, però potrebbero essere oggetto di brevetto, qualora costituissero lo strumento attraverso il quale si produce un’invenzione atta ad avere un’applicazione industriale.
Il software, come invenzione in sé, può essere protetto come opera dell’ingegno presso la SIAE. Inoltre sono sempre di competenza della SIAE, e non dell’Ufficio Brevetti, le opere dell’ingegno a carattere artistico e letterario.

Nel caso in cui l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi respinga la domanda di invenzione, il richiedente ha diritto di ottenere il rimborso delle tasse versate al momento del deposito, ad eccezione della tassa di domanda. Le procedure per ottenere il rimborso sono comunicate contestualmente al provvedimento di reiezione.

Si. Per avere una stima del valore economico dei titoli di Proprietà Industriale, la DGLC-UIBM ha messo a punto un sistema di valutazione denominato "Griglia di valutazione economico-finanziaria" per i brevetti e per i disegni/modelli, volto a misurare – seguendo un metodo standardizzato e condiviso tra i diversi attori del mercato – l’incremento di valore all’interno dell’azienda derivante dallo sfruttamento di tali diritti. Nel caso in cui il brevetto appartenga ad una società il suo valore figurerà in bilancio tra i beni immateriali (marchi e brevetti).

In primo luogo, una volta accertato che un’azienda stia effettivamente utilizzando un brevetto uguale o simile al proprio, è possibile mandare una lettera di diffida all’azienda, tramite un legale, se si riceve una risposta negativa si può iniziare un’azione giurisdizionale vera e propria.

 

 

La realizzazione di un prototipo non è richiesta ai fini del deposito della domanda di invenzione. La domanda prevede infatti la compilazione di appositi moduli e la redazione di una descrizione dell’invenzione, che deve essere comprensibile e dettagliata, in modo tale che una persona esperta del ramo possa essere in grado di realizzarla.

Il diritto di utilizzare il brevetto in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l’uso. Il diritto di impedire a terzi di brevettare un'invenzione uguale o simile alla propria, se precedentemente depositata, o di farne uso senza il proprio consenso.

Possono essere brevettate le invenzioni che abbiano il carattere della novità e che siano atte ad avere un’applicazione industriale, intesa in senso lato, cioè qualsiasi genere di “industria”, compresa quella agricola.

Marchi

Chiunque può depositare un marchio. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un’impresa. La domanda di deposito di un marchio può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo. Si ricorda comunque che il mancato utilizzo del marchio, anche tramite la licenza d’uso, per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.

Attraverso il deposito della domanda alla Camera di Commercio che provvederà all’invio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Quando gli interessi commerciali del richiedente travalicano i confini nazionali è opportuno proteggere il marchio anche nei Paesi esteri interessati. Il titolare del marchio può scegliere, a seconda delle esigenze aziendali, tra le seguenti possibilità:

  1. deposito di un marchio internazionale, individuando i Paesi aderenti all’Accordo o al Protocollo di Madrid (in tutto sono oltre 70 Paesi, tra cui la Comunità Europea, come Organizzazione) nei quali il richiedente è interessato a proteggere il marchio. La domanda di un marchio internazionale può essere presentata solo successivamente al deposito del marchio nazionale. La domanda, redatta su moduli predisposti dall’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale) di Ginevra e disponibili sul sito web www.wipo.org può essere depositata alla Camera di Commercio che ne curerà l’invio all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che a sua volta lo farà pervenire all’OMPI.
  2. deposito di un marchio comunitario, che consente attraverso un’unica domanda la protezione del marchio in tutti i Paesi dell’Unione Europea. In questo caso non è necessario presentare prima una domanda nazionale. La domanda di marchio comunitario, redatta su appositi moduli predisposti dall’OAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno), disponibili sul sito web http://oami.europa.eu può essere presentata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Roma, oppure direttamente ad Alicante in Spagna, dove ha sede l’Ufficio dei Marchi Comunitari, anche per via telematica.
  3. deposito di un marchio in singoli Paesi esteri, quando il Paese o i Paesi in cui si vuole proteggere il marchio non rientra nelle convenzioni internazionali sopra citate, oppure si tratta di un solo Paese estero, e quindi una domanda internazionale o comunitaria risulterebbe più onerosa. In questo caso è consigliabile che la domanda venga presentata da un mandatario autorizzato o studio professionale abilitato con iscrizione in un apposito Albo, in quanto è necessario conoscere la lingua del Paese designato e le leggi locali riguardanti i marchi e i risvolti fiscali dell’operazione.

No, non è obbligatorio, il marchio può essere utilizzato anche in assenza di registrazione. In questo caso si tratta di un marchio “di fatto”

La legge prevede il preuso del marchio. Chi utilizza un marchio di fatto, non può impedire ad altri di farne uso. Chi ha depositato o registrato un marchio simile o uguale ad uno “di fatto”, e questo sia effettivamente utilizzato da più tempo, non può imporre al suo titolare di cessare di usarlo, purchè detto uso sia limitato ad un ambito locale. In caso di controversia legale, il titolare del marchio di fatto deve provare al Giudice di utilizzare il marchio da più tempo. Non potendo ricorrere a documentazione ufficiale, come nel caso del marchio depositato o registrato, l’onere della prova può risultare complesso.

Si, anche se non esistono norme di riferimento che fissino dei parametri per  determinare il valore di un marchio. Nel caso di cessione, saranno le parti ad attribuire un valore al marchio, anche avvalendosi di appositi studi professionali specializzati in materia, per esempio Mandatari autorizzati. Nel caso in cui il marchio appartenga ad una società il suo valore figurerà in bilancio tra i beni immateriali (marchi e brevetti).

No, perchè i diritti di utilizzo esclusivo del marchio e le relative tutele vengono conferite con la registrazione, ma hanno effetto dalla data del deposito.

In primo luogo, una volta accertato che un’azienda stia effettivamente utilizzando un marchio uguale o simile al proprio, per la stessa classe di prodotti o servizi, o per classi affini, è possibile mandare una lettera di diffida all’azienda, tramite un legale, se si riceve una risposta negativa si può iniziare un’azione giurisdizionale vera e propria.

Il diritto di utilizzare il marchio in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l’uso. Il diritto di impedire a terzi di depositare o registrare un marchio uguale o simile al proprio marchio, se precedentemente depositato, per la stessa classe di prodotti o servizi, o di farne uso senza il proprio consenso.

Il cerchietto con la “R” di registrato si può mettere solo dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha rilasciato l’attestato di registrazione. Questo avviene di norma dopo circa tre anni dal deposito.

Registro Imprese - Pratiche Telematiche

Una volta entrati nel sito http://web.telemaco.infocamere.it ed aver selezionato "Invio Telematico" è possibile accedere alla sezione "Lista in istruttoria" . Cliccando su tale voce si ottiene l'elenco delle pratiche inviate alla Camera di Commercio e l'indicazione del loro "stato"; ad esempio "trasferita in camera", "protocollata", etc. Da qui si può stampare una ricevuta di protocollo; inviare, in riferimento ad una determinata pratica, un breve messaggio alla Camera di Commercio; o correggere gli allegati di una pratica a seguito della richiesta di correzione da parte dell'Ufficio Registro Imprese.
In caso di sospensione della pratica da parte dell'Ufficio Registro Imprese, viene inviata comunque una e-mail all'utente che ha spedito telematicamente la pratica, contenente i motivi di sospensione ed i passaggi necessari per regolarizzare la pratica.

Occorre inserire obbligatoriamente negli estremi del cedente e del cessionario solamente il campo provincia evitando di compilare il campo Numero REA.

    Occorre inserire nella riga del cedente i dati del cessionario, se questo è iscritto.

      Dopo aver predisposto i documenti necessari, aver compilato il modello utilizzando l'applicazione FeDra, scaricato la pratica per la spedizione telematica, e aver firmato digitalmente il tutto, occorre utilizzare "Telemaco". Il sito di riferimento è http://web.telemaco.infocamere.it. Una volta entrati nel sito occorre selezionare la voce "Pratiche Telematiche" e successivamente "Invio per il Registro Imprese". Dopo aver cliccato su tale voce il sistema richiede user e password (sono quelle rilasciate da chi ha autorizzato l'accesso a Telemaco tipicamente la user inizia con la lettera T). A questo punto cliccare sul pulsante "Spedizione pratiche" per accedere all'Applet dove saranno indicate tutte le pratiche pronte per essere spedite. "Parcheggiare" le pratiche che devono essere spedite in un secondo momento e premere Spedisci che permette di spedire tutte le pratiche elencate che si trovano nello stato di "pronta"; al termine della spedizione verrà data conferma della corretta esecuzione della procedura di spedizione.

        Quando la correzione è richiesta dall'ufficio a seguito della sospensione della pratica viene anche specificato il modo per integrarla. In ogni caso esistono due modalità:

        1. se l'errore è nella compilazione del modello occorre procedere all'invio di una nuova pratica completa e corretta, inserendo il quadro "Note" dove l'utente indicherà che si tratta di nuovo invio ad integrazione e/o rettifica della pratica con codice n. xxxxxxx, protocollo n. yyyyy/zzzz inviata il gg/mm/aaaa.
        2. se l'errore riguarda gli allegati della pratica, dovrà essere utilizzata la funzione "Gestione correzioni" da WebTelemaco.
          • Occorre:
          1. FeDra per il compilare la pratica formata dai modelli del Registro Imprese
          2. Dike per l'apposizione della firma digitale
          3. Convertitore di file in formato PDF per gli atti da allegare alla pratica telematica
          4. la Smart Card,  ovvero il dispositivo di firma digitale ed il relativo lettore da collegare al PC
          5. una convenzione per poter accedere alla spedizione pratiche "Telemaco", solitamente Telemaco TelePay.

          Il programma FeDra può essere scaricato gratuitamente dal sito http://web.telemaco.infocamere.it. Occorre registrarsi sul sito, la registrazione è gratuita, dopo alcune ore è possibile effettuare gratuitamente lo scarico del software. Su tale sito è anche possibile scaricare gratuitamente un programma di conversione PDF, necessario per convertire i file da allegare alle pratiche telematiche. Inoltre, dal mese di marzo 2003, sullo stesso sito, Infocamere ha messo a disposizione degli utenti, abilitati alla spedizione telematica delle pratiche, un servizio sperimentale gratuito di conversione files in formato PDF.
          Sul sito http://www.card.infocamere.it alla voce Software è invece possibile scaricare gratuitamente DiKe che è il software di firma realizzato da InfoCamere. Per maggiori informazioni su come ottenere la smart card consultare la pagina Firma Digitale, mentre per visionare il contratto di convenzione per accedere alla spedizione delle pratiche, consultare la pagina Telemaco.

          Per ogni pratica telematica vengono scalati dal conto "Tariffe" € 2,50. In generale dal conto "Tariffe" vengono scalati tutti gli importi soggetti ad IVA e le commissioni bancarie se dovute.

          I diritti di segreteria e i bolli virtuali vengono scalati dal conto "Diritti".

            E' opportuno che tutti i documenti e atti informatici che vanno allegati alla pratica siano in formato PDF o TIFF. E' possibile convertire un file con una qualsiasi estensione (DOC, TXT, XLS, …) in formato PDF usando un driver di conversione PDF. In commercio esistono software a pagamento come l'Adobe Acrobat oppure gratuiti come il Ghostscript o il PDF995.

              Quando il sistema Telemaco non riesce a far fronte ad un sovraccarico di rete, invia una e-mail dettagliata in cui vengono specificati i motivi del mancato trasferimento. In questi casi, è bene allegare alla pratica FEDRA anche questa e-mail in modo da dimostrare che la spedizione era stata tentata nei termini correttamente.

               

               

                Questo può succedere se l'utente ha cliccato su "no" sulla finestra di richiesta di attendibilità del certificato InfoCamere che si apre non appena ci si collega al sito (oppure sull'analoga finestra che si apre una volta caricato l'applet Telemaco). Per risolvere il problema, basta cancellare i certificati in questione da explorer. Procedere in questo modo:

                1. entrare in Explorer e dal menu "Strumenti" scegliere “Opzioni Internet”
                2. cliccare sulla scheda "Contenuto"
                3. cliccare su "Certificati"
                4. nella lista "Altri Utenti" dovrebbero esserci i certificati in questione

                Selezionarli e rimuoverli con l'apposito bottone

                1. spostarsi nella lista a fianco “Autorità di certificazione intermedie” individuare i certificate InfoCamere e procedure come sopra a rimuoverli
                2. riavviare il browser
                3. al prossimo accesso, quando si presenta la finestra di richiesta del certificato cliccare su "SI"

                I diritti così come le tariffe hanno un soglia minima oltre alla quale non è possibile scendere. Generalmente, per i TelePay la soglia è di € 2,00 euro per le Tariffe e € 7,00 per i Diritti.

                No, è possibile accedere anche alla funzione di "Invio in notturna". Una volta entrati nel sito http://web.telemaco.infocamere.it ed aver selezionato "Invio Telematico" basta selezionare "Spedizione Pratiche 24Ore". Il servizio necessita di una ulteriore registrazione, dopodichè basta cliccare sul bottone "Spedizione pratiche", viene richiesta user e password,  ed è possibile inviare le pratiche.

                  Nonostante abbia risposto "sì" alla richiesta di attendibilità del certificato InfoCamere, non riesco ancora ad attivare l’Applet di Telemaco Pratiche attraverso Explorer. Nel campo dove dovrebbe comparire l’indicazione della versione 1.2.102 viene invece visualizzato JAVA Error (o qualcosa di simile). Cosa devo fare?

                  Verificare la versione dell'Explorer: l'applet funziona dalla 5.5 in poi con la Virtual Machine installata. Se non c'è, installare Explorer 5.5 scegliendo la Modalità Personalizzata anziché Tipica e spuntare dove dice Installa Microsoft Virtual Machine ed anche VB Script.
                  Questo errore infatti, può succedere se non c'è la Java machine installata oppure se si è scaricata la Java Machine della SUN. Verificare che nel browser ci siano le funzionalità JAVA. Strumenti - Opzioni Internet - Avanzate - Microsoft VM.
                  Se non ci sono, collegarsi a Start - Windows Update e scaricare la Microsoft Virtual Machine aggiornata.
                  Verificare nel Pannello di Controllo la presenza di un Java Plug-in: se non c'è meglio, se invece è presente disabilitare i controlli nella scheda Base e nella scheda Browser (Visitare la sezione Manuali)

                  La pratica, prima di essere inoltrata al server della Camera di Commercio competente, viene sottoposta ad un controllo formale di correttezza di alcuni dati; ad esempio sul nr. Rea e sul codice fiscale inseriti nella modulistica FeDra. Se tali dati non corrispondo a quelli inseriti nell'archivio camerale la pratica non viene inoltrata, per cui l'utente verrà informato dell'errore e potrà procedere ad una nuova spedizione, dopo aver corretto i dati errati.
                  Se il controllo formale va a buon fine, la pratica viene inoltrata alla Camera di Commercio competente e viene inviata, via e-mail, all'utente la relativa comunicazione che varrà come "ricevuta" di avvenuta spedizione. In un secondo momento, a seguito della protocollazione della pratica da parte dell'Ufficio Registro Imprese, viene inviata un'altra comunicazione all'utente, sempre via e-mail, che contiene in allegato la ricevuta di protocollo (in formato PDF).
                  Infine, successivamente all'evasione del protocollo, all'utente arriverà l'ultima e-mail che lo informerà dell'avvenuto caricamento dei dati; in allegato troverà una visura aggiornata della società (in formato PDF).
                  E', quindi, opportuno ricordarsi di scaricare periodicamente la propria casella di posta elettronica, poiché se troppo piena l'invio di nuove e-mail viene bloccato.

                  Metrologia Legale

                  Qualora si renda necessario provvedere alla riparazione di uno strumento, premesso che fino a riparazione avvenuta lo strumento può essere detenuto dall’utente ma non utilizzato, occorre richiedere l’intervento di un riparatore autorizzato ed effettuare una nuova richiesta di verifica periodica. Dopo aver provveduto a tali adempimenti (riparazione dello strumento e richiesta di verifica) lo strumento può essere riutilizzato.

                   

                  L’utente che detiene uno strumento metrico per il solo ed esclusivo impiego in controlli interni di lavorazione non è soggetto alla verifica periodica, ma deve provvedere a distinguere tali strumenti esonerati da quelli soggetti a verifica, mediante l’applicazione sugli strumenti esonerati di una iscrizione, in caratteri chiari ed indelebili della sottoriportata dicitura (circ. n. 38 del 16/03/1970):
                  “Strumento non sottoposto a verificazione periodica; ne è vietato l’uso in rapporto con terzi, art. 692 C.P.”
                  Resta inteso che, anche per i soprariportati strumenti, qualora siano di tipo regolarmente ammesso a verificazione metrica, devono essere debitamente provvisti dei bolli di verificazione prima.

                  Si deve controllare che l’oggetto in metallo prezioso porti impresse due iscrizioni:
                  1. il titolo, espresso in millesimi, del fino contenuto :

                  • per il platino, 950, 900 o 850 millesimi;
                  • per il palladio, 950 o 500 millesimi;
                  • per l’oro, 750,585 o 375 millesimi;
                  • per l’argento, 925 o 800 millesimi;

                  2. il marchio di identificazione, che consiste in una impronta poligonale contenente la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico atto a identificare il produttore o l’importatore e la sigla della provincia dove questi ha la sede legale.

                  A scelta dell'utente, presso la sede di utilizzo o presso la sede di Via Borgoleoni, 11, previo contatto telefonico (Tel. 0532/783.918-920).

                  Dobbiamo distinguere due casi:

                  • se il coltivatore diretto effettua la vendita dei suoi prodotti agricoli sul fondo (frutta, ortaggi, ecc.) è utente metrico, e quindi deve sottoporre a verifica i propri strumenti;
                  • se ha strumenti di grossa portata (pesette, pese a ponte ecc.) è comunque utente metrico, ma può chiedere l’esonero se il quantitativo dei prodotti viene determinato da altri (frigo, molini, essiccatoi, ecc.)

                  No. Per i ristoranti la bilancia legale è obbligatoria solo se sul menù vengono indicati i prezzi secondo quantità.

                   

                  E’ necessario verificare la presenza sullo strumento di un contrassegno di colore verde, consistente in una etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione sulla quale è riportata la data di scadenza (mese e anno ), termine ultimo per far verificare lo strumento. In ogni caso si consiglia di dare comunicazione del subentro all’Ufficio Vigilanza sul Mercato (ex Metrico) della Camera di Commercio.

                  Si possono configurare due ipotesi:

                  • strumento sottoposto a verifica prima da un fabbricante in autocertificazione (attestata da una etichetta verde indicante il nome del fabbricante , il mese e l’anno di scadenza ): l’utente ha il solo onere di comunicare, in carta semplice, l’inizio dell’utilizzo dello strumento all'Ufficio Vigilanza sul Mercato (ex Metrico) della Camera di Commercio;
                  • strumento non verificato dal fabbricante: l’utente deve richiedere all'Ufficio Vigilanza sul mercato (ex Metrico) della Camera di Commercio, utilizzando l’apposito modulo, la verifica periodica dello strumento.

                  La verifica dovrà essere richiesta entro 60 giorni dall’inizio della prima utilizzazione di ciascuno strumento.

                  Si, l'ufficio compie controlli periodici e verifiche sia per iniziativa propria che su richiesta dell'utenza.

                   

                  In base alla categoria merceologica, gli esercenti devono dotarsi di bilance aventi i seguenti requisiti:

                  Categoria merceologica Div. (e) dell'indicatore
                  Prodotti ortofrutticoli, pane, cerali e derivati non superiore a 5 g
                  Generi di salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, ittiche incluse, alimenti dolci, caffè, thè, funghi secchi e tutti i prodotti alimentari non specificati ai punti a) e c) non superiore a 2 g
                  Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche non superiore a 1 g

                   

                  Ruolo degli agenti e rappresentanti

                  [6 ottobre 2010] Il d.lgs. n. 59/2010 ha soppresso il Ruolo, mantenendo però i requisiti professionali previsti dalla legge n. 204/85. Tali requisiti vanno verificati dalla Camera di commercio che iscrive i dati relativi nel Registro delle imprese, se l'attivitàè svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) per i soggetti diversi dalle imprese. Le nuove procedure di iscrizione sono state stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

                  18 giugno 2010

                   

                  La legge prevede l'obbligo di verifica dei requisiti per tutti i legali rappresentanti.

                  Diritto annuale

                  9 maggio 2007

                   

                  La maggiorazione dello 0,40%, dovuta per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza, deve essere calcolata e versata senza arrotondamento.

                  9 maggio 2006

                   

                  Il diritto annuale versato per l'iscrizione di una nuova impresa o di una nuova unità locale assolve il debito relativo all'anno in corso e non deve essere ripagato alla scadenza di giugno.

                  9 maggio 2007

                   

                  Sull'argomento delle trasformazioni di natura giuridica, il Ministero delle attività produttive (con circolare n.555358 del 25.7.2003) ha chiarito che tutte le società sono iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese, quindi le trasformazioni sono ininfluenti ai fini della determinazione del diritto annuale.

                  Il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella SEZIONE ORDINARIA del Registro Imprese (anche se annotate nella SEZIONE SPECIALE) deve essere determinato applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato (art. 8 comma 5 del Decreto Interministeriale 11 maggio 2001, n. 359).