Diritto annuale 2024
Misure del diritto annuale per l'annualità 2024
Le imprese iscritte o annotate al R.I. in corso d'anno (esclusi i casi di trasferimento da altra provincia) devono corrispondere il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, attraverso una delle seguenti modalità:
pagamento con modello F24
pagamento tramite cassa automatica (addebito effettuato al momento della protocollazione della pratica)
Con nota del 20/12/2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito indicazioni sulle misure del diritto annuale 2024.
In caso di omissione sarà applicata la sanzione prevista dalle norme vigenti.
Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, entrato in vigore in data 17/04/2023, è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Gli importi dovuti dalle imprese iscritte rimangono pertanto gli stessi del precedente triennio.
Si precisa inoltre che l’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove è iscritta all'1 gennaio 2024.
Imprese che pagano in misura fissa | Sede | Unità Locale |
---|---|---|
imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del RI (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) |
53,00 (52,80) | 11,00 (10,56) |
imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 120,00 | 24,00 |
Se viene iscritta l'impresa individuale con una UL nella stessa provincia l'importo da versare a titolo di diritto annuale sarà pari a 63,00 (52,80+10,56=63,36 arrotondato per difetto all'unità intera)
Soggetti che in via transitoria pagano in misura fissa | Sede | Unità Locale |
---|---|---|
società semplici non agricole | 120,00 | 24,00 |
società semplici agricole | 60,00 | 12,00 |
società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | 120,00 | 24,00 |
soggetti only REA | 18,00 | |
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO (per ciascuna unità locale o sede secondaria) |
66,00 |
FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE (secondo il decreto interministeriale 21 aprile 2011)
Scaglioni di fatturato | Aliquota | Importo dovuto per la sede | con riduzione al 40% (=-50%+20%) per il 2022 | |
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da euro | a euro | |||
0,00 | 100.000,00 | Misura fissa | € 200,00 | 120,00 |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% | € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% | € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% | € 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% | € 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% | € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% | € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00 |
parte variabile da aggiungere |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% | € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00 |
parte variabile da aggiungere (fino ad un massimo di 20.000,00) |
L'importo massimo dovuto per ciascuna UL è pari ad € 120.00 (€ 200.00 - 40%)
In fase di nuova iscrizione UL per società, l'importo per il primo anno è pari ad € 24.00 (€ 40,00 - 40%)
Quando versare
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.
La data scadenza del pagamento è LUNEDI' 01 LUGLIO 2024, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il 31 luglio per chi ha la scadenza del 01 luglio - con la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
Eventuali proroghe di scadenza di versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Differimento dei termini di versamento: ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, il termine dei versamenti che scadono il 30 giugno 2024, ovvero il 01 luglio 2024, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, è prorogato al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.
La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale.
Consulta la circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Come versare
Il versamento del diritto va eseguito, in un'unica soluzione, con il modello di pagamento F24 da utilizzarsi con modalità telematica anche compensando l’importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi.
Unità locali
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali, devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ogni unità locale.
Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66 euro.
Per l’individuazione dei righi del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2024 la Circolare di riferimento è la n. 19230 del 30 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato.
Arrotondamento
Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:
Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare
Ai fini del versamento dell'importo complessivo occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi. (circolare Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 30.3.2009).