Start-up innovative
Indicazioni per l'iscrizione al registro imprese
L’art. 25 del decreto legge 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 ha introdotto la disciplina delle start-up innovative. Queste imprese godono di particolari benefici anche di natura fiscale e devono essere iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
Per approfondimenti sulle start-up e sugli incubatori certificati
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 depositata in data 29 marzo 2021, il servizio di assistenza qualificata alle imprese (AQI) per costituire start up innovative nella forma di s.r.l. con utilizzo dello modello standard tipizzato è al momento SOSPESO. |
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Per le società già costituite è disponibile la guida sintetica sugli adempimenti della start-up innovativa e il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti.
Scarica il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti
Scarica la guida ministeriale sugli adempimenti della start-up innovativa
Adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle Start-up innovative
Si ricorda che l’art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto precisi adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle start-up innovative:
In particolare, il comma 15 del medesimo articolo stabilisce che “entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,”, il rappresentante legale della start-up innovativa attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese”.
Il modello di dichiarazione sostitutiva, dovrà essere allegato ad apposita pratica telematica e non potrà essere allegato alla pratica di deposito bilancio da presentare preventivamente.
Si precisa che, qualora tra i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, siano state rilevanti le spese in ricerca e sviluppo (punto 1 lettera h del comma 2 dell’art. 25) le stesse dovranno risultare dal bilancio e dovranno essere descritte in nota integrativa. Si ricorda, altresì, che la start-up innovativa “non distribuisce e non ha distribuito utili” (comma 2 lettera e) e che “a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro” (comma 2 lettera d).
Inoltre, il comma 17 bis del medesimo articolo, stabilisce che la start up innovativa inserisce le informazioni di cui comma 12 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15.
La dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti deve essere depositata al registro imprese solo dopo aver compiuto l'aggiornamento o la conferma delle informazioni contenute nel profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it. Si informa che dal 6 giugno 2019 è stato attivato un blocco informatico che impedisce l'invio della pratica di Comunicazione Unica con il deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti di start-up/PMI innovativa, se la società non ha preventivamente aggiornato le proprie informazioni, nella piattaforma startup.registroimprese.it.
Per approfondimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria Circolare MISE n. 3718/C del 10/04/2019
Le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti al Registro Imprese, compreso il deposito del bilancio di esercizio.
All'indirizzo un'applicazione on-line permette di far comprendere i vantaggi e gli adempimenti connessi alle start-up |
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Incubatori certificati di start-up innovative
Con decreto ministeriale del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, sono stati individuati i valori minimi dei requisiti e degli indicatori previsti ai fini dell’autocertificazione degli incubatori di start-up innovative da effettuare per l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
I requisiti riguardano la disponibilità da parte della società di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, dall’esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari, e, soprattutto, di un’adeguata esperienza maturata nell’attività di sostegno a start-up innovative.
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è disponibile il modulo di domanda in formato elettronico con il quale gli incubatori di startup innovative potranno procedere con l'autocertificazione dei requisiti e condizioni previste per la conseguente iscrizione presso l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
E', inoltre, possibile scaricare una guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari dell’incubatore certificato (aggiornata a gennaio 2015).
Consulta il testo del D.M. 22 febbraio 2013
Scarica il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di incubatore certificato