Imposta di bollo
Imposta di bollo virtuale sulle pratiche telematiche
Le domande, denunce e atti inviati telematicamente al Registro delle Imprese scontano un imposta di bollo differenziata a seconda del soggetto obbligato. Gli importi dei bolli virtuali da scontare a fronte di ciascuna pratica telematica sono i seguenti:
Imprese individuali: € 17,50 dal 01/01/2008
Società di persone: € 59,00 dal 01/02/2005
Società di capitali: € 65,00 dal 01/02/2005
Imposta di bollo: approfondimenti
DOMANDE E DENUNCE PRESENTATE DA SOCIETA'(solo con modalità telematica) |
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DATI REGISTRO IMPRESE: sono soggetti ad imposta di bollo differenziata a seconda dell'obbligato. | |
- dati di società di persone | € 59,00 |
- dati di società di capitali | € 65,00 |
DATI REA: dati di natura statistico-economica. A titolo esemplificativo: - denunce relative all'attività (mod. S5) - denunce di apertura, modifica e cessazione unità locali (mod. UL) - variazioni residenza persone con cariche o qualifiche (mod. INT P) |
esenti |
DOMANDE E DENUNCE PRESENTATE DA IMPRESE INDIVIDUALI |
invio telematico |
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DATI REGISTRO IMPRESE: dati da iscrivere ai sensi della normativa civilistica o previsti dal DPR 581/95 (variazione di ditta, trasferimento sede, denuncia attività agricola e richiesta iscrizione nella sezione speciale,...) | € 17,50 |
DATI REA: dati di natura statistico-economica diversi dai precedenti (attività, unità locali, residenza, insegna...) | esenti |
DENUNCE PRESENTATE DA SOGGETTI REA |
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Per soggetti REA si intendono quelli per i quali non esistono i presupposti per l'iscrizione al Registro Imprese (associazioni, fondazioni,...) che, oltre all'attività istituzionale, esercitano un'attività economica marginale | esenti |
ATTI DELLE SOCIETA' COOPERATIVE(comprese le cooperative edilizie) |
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L'esenzione di bollo è prevista per i soli atti costitutivi e modificativi dello statuto (art. 19 Tabella - allegato B - D.P.R. n. 642/1972). L' Agenzia delle Entrate ha chiarito, con l'Interpello n. 954 - 581/2004, che le cooperative, sia agli effetti civilistici che fiscali, sono trattate, per quanto non diversamente disposto, come le società di capitali. Di conseguenza, per ciascuna domanda, denuncia o atto che le accompagna, da presentare al Registro Imprese è dovuta l'imposta di bollo di € 65,00. L'atto inviato al Registro Imprese è, infatti, una copia conforme dell'originale solo quest'ultimo è esente da imposta di bollo. Sulle copie conformi l'imposta è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 171/E del 08/08/2003). |
€ 65,00 |
ATTI DELLE COOPERATIVE SOCIALI |
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Sono ESENTI dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27bis DPR 26/10/72, n. 642 |
L'IMPOSTA DI BOLLO NEL TEMPO... |
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IMPORTI | dal 17/05/02 Decreto Ministeriale 17/05/2002, n. 127 |
dal 01/08/04 Legge 30 luglio 2004, n. 191 |
dal 01/02/05 D.L. 31/01/2005, n. 7, convertito nella Legge 31/03/2005, n. 43 |
dal 01/06/05 Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 24/05/2005 |
dal 01/01/08 Legge n. 224 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) art. 1 comma 205 |
dal 26/06/2013 Legge n. 71 del 24/06/2013 |
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Marca da bollo |
€ 10,33 | € 11,00 | € 11,00 | € 14,62 | € 14,62 | € 16,00 | |
Bollo forfettario su pratiche telematiche | € 41,32 |
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Imposta di bollo sugli atti notari trasmessi per via telematica
Decreto Ministero Economia e Finanze del 22/02/2007.
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22/02/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 51 del 02/03/2007, sono state modificate le tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.
E' stata introdotta una nuova tariffa per gli atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali da sottoporre a registrazione mediante utilizzo di procedure telematiche.
I nuovi importi - si veda l'estratto sotto riportato - sono entrati in vigore dal 17/03/2007 e la modalità prescritta dal prescritto decreto sarà obbligatoria dal 01/06/2007.
Pertanto, fino ad allora, si potrà scegliere di inviare le istanze con la modalità fino ad ora utilizzata o avvalersi della nuova procedura inserendo nella distinta Fedra o FedraPlus gli estremi dell'assolvimento del bollo (assolto all'origine) indicando "assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.".
Tali estremi andranno altresì indicati in calce all'atto.
Estratto dall'art. 1 del DM 20-08-1992 (agg. con il DM 22-02-2007)
(...)
1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: 1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonchè atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: € 230,00;
2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: € 300,00;
3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: € 155,00;
4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: € 225,00;
5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499): € 125,00;
6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: € 195,00;
1-bis. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:
1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: € 156,00;
2) per le procure, deleghe e simili: € 30,00;
3) per gli atti di cessione di quote sociali: € 15,00;
4) per tutti gli altri atti: € 45,00
1- ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto
a) se presentate da ditte individuali € 42,00 (dal 1 gennaio 2008 € 17,50)
b) se presentate da società di persone € 59,00
c) se presentate da società di capitali € 65,00
Vedi il testo integrale del decreto 22-02-2007
Imposta di bollo cartacea (marca da bollo)
In applicazione della Legge n. 71 del 24 giugno 2013, a decorrere dal 26 giugno 2013 ogni imposta di bollo di euro 14,62 passa ad euro 16,00.
Applicazione imposta di bollo per le Cooperative
In relazione ai dubbi interpretativi relativi all’eventuale soggezione all’imposta di bollo delle copie conformi di atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 13 gennaio 2005 ha precisato che “le cooperative sono soggette all’imposta di bollo per domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per ciascuna domanda, denuncia o atto…” nella misura di € 65,00.
Inoltre con parere Prot. n. 909-2854/2006 del 20/01/2006, la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna, ha stabilito che “le domande d’iscrizione presentate dalle società cooperative edilizie ai sensi dell’art. 31, L. 340/2000 sono soggette ad imposta di bollo, cumulativamente per istanza e documentazione allegata, nelle misura di euro 65, giusta articolo 1-ter Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/72.”
Infatti la precitata Direzione ha ritenuto che le domande di iscrizione e deposito nel Registro Imprese presentate dalle società cooperative edilizie non fruiscano di alcuna agevolazione ai fini dell’imposta di bollo, perché non rientranti nell’elencazione dell’art. 66, comma 6-bis, D.L. 331/1993 convertito in L. 427/1993.
Al contrario risultano esenti dall’imposta di bollo per tutte le denunce e le richieste di iscrizione e/o deposito, le cooperative sociali (ONLUS), come previsto al punto 27 bis della Tabella – Allegato B – al D.P.R. 642/1972.
L’esenzione dall’imposta di bollo riguarda anche l’imposta di bollo relativa alla domanda di iscrizione all’Albo Cooperative.