Elenco sanzioni

Albi, Ruoli e Licenze

Sanzioni del Ruolo Agenti di Affari in Mediazione e del Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio.

Sanzioni del Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione


L'esercizio abusivo della professione, nonché l'uso di formulari non depositati o diversi da quelli depositati presso la Camera di commercio è punito con:

 
  • una sanzione amministrativa di una somma compresa tra € 516,46 e € 2065,83 con restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite
  • eventuale sanzione disciplinare e penale

 

Sanzioni del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio


L'esercizio abusivo della professione è punito con una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2065,83

 

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Attività Regolamentate.

Albo Imprese Artigiane

Termini di deposito


Le domande e le denunce all'Albo Imprese Artigiane devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere.

In caso di presentazione della domanda di iscrizione di nuova impresa l’avvio dell’attività può essere solo contestuale alla presentazione della Comunicazione Unica.
In caso di successiva acquisizione dei requisiti per l'iscrizione, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento.

 

Importi


La Legge Regionale n. 1 del 09/02/2010 ha stabilito che le sanzioni per ritardata od omessa presentazione di domande all'Albo delle Imprese Artigiane ammontano a:

EVENTO IMPORTO SANZIONE  
Iscrizione € 500 a carico del titolare di impresa individuale/di ogni amministratore in carica al momento della violazione (31° giorno successivo all'evento)  
Modificazione/Cancellazione € 333,33 a carico del titolare di impresa individuale/di ogni amministratore in carica al momento della violazione      (31° giorno successivo all'evento)  

Per le modifiche si applica la sanzione per le violazioni avvenute fino al 21/06/2011, per le imprese solo annotate all'Albo Artigiani. Da tale data tutte le imprese artigiane sono iscritte anche al Registro delle Imprese, pertanto non si applicano più le sanzioni artigiane per le modifiche, in quanto, con l'avvio della Comunica, si considerano assorbite dalle modifiche del Registro delle Imprese e quindi, in caso di ritardo, si applicano solo le sanzioni previste per il Registro delle Imprese.

In base alla direttiva regionale del 20/07/2011, in caso di cancellazione contestuale dall'Albo delle Imprese Artigiane e dal Registro delle Imprese, viene applicata solo la sanzione del Registro delle Imprese.

Le domande tardive riguardanti l'inizio/cessazione dell'attività e l'iscrizione/cancellazione dall'Albo Artigiani di ditte individuali o di società già iscritte inattive o che restano iscritte inattive al Registro delle Imprese, sono soggette all'applicazione della doppia sanzione, cioè sia la sanzione artigiana che quella del Registro Imprese/R.E.A.

 

Recapito Verbali


I verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:

SOGGETTO RECAPITO VERBALI
Impresa individuale alla residenza del titolare
Società alla residenza degli amministratori ed alla sede legale della società che risponde in solido se i responsabili non pagano.

 

Modalita' di pagamento


Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:

  • tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento + una spesa di procedimento per la società

oppure

  • il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di procedimento.

Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.

L’importo della sanzione e le spese di procedimento (€ 16,00) vanno pagate tramite il sistema PagoPa,  utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale.

Gli avvisi di pagamento Mopa di PagoPa possono essere pagati presso banche, Poste Italiane, tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5 o tramite home banking circuito CBILL.

 


    Termini di pagamento

    Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.




    Prescrizione - Rimborsi


    Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24/11/1981, " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

    Le violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e Albo delle Imprese Artigiane sono violazioni istantanee, che si compiono allo scadere del termine previsto ( es.31°g.), ma con effetti permanenti, pertanto i cinque anni decorrono dalla cessazione degli effetti permanenti, cioè dal momento dell'adempimento (data domanda).
    L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
    Il diritto all'accertamento delle violazioni non è soggetto a prescrizione.

     

    In caso di pagamento errato o doppio, chiedere il rimborso alla CCIAA di Ferrara utilizzando l'apposito modello.

    vedi Modello per il rimborso dei diritti di segreteria/sanzioni

     

    Atti difensivi


    Se i responsabili ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Protesti - Sanzioni della CCIAA di Ferrara, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso.

    Diritto Annuale

    Sanzioni amministrative tributarie previste nei casi di tardivo o omesso versamento


    Nel caso di tardivo ed integrale versamento del diritto annuale dovuto (ovvero versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria di pagamento al  16/06 o 6/7), sarà applicata una sanzione amministrativa del 10% (art. 4, comma 2, del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54).
    Nei casi di versamento omesso (si intende omesso anche il versamento effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza ordinaria di pagamento, 16/06 - solo per l'anno 2007 il 18/6), o insufficiente versamento limitatamente al non versato, sarà applicata, a partire dal diritto annuale 2005, una sanzione amministrativa dal 30% al 50% (art. 4, comma 3, del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54).

     

    Vedi D.M. n. 54 del 27/01/2005

     

    Il Consiglio camerale, con delibera n. 157 dell'8.11.2005, ha approvato il "Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative-tributarie in materia di diritto camerale", recependo quanto disposto dal D.M. sopra citato e definendo nel particolare le procedure sanzionatorie.

     

     

    Vedi Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative - tributarie in materia di diritto camerale

     

    Metalli preziosi

    Qualora nel corso dell'attività ispettiva i funzionari dell'Ufficio Vigilanza sul mercato rilevino la violazione di norme di loro competenza, elevano sanzioni, alcune delle quali sono riportate nella seguente tabella

    Vedi tabella

    Registro Imprese - REA

    Termini di deposito


    Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate entro 10/20 giorni dalla data dell'atto.

     

    Sanzioni Registro Imprese


    La sanzione per ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese ammonta a:

    SOGGETTI IMPORTO SANZIONI
    Imprese individuali/Notai/Commercialisti/Curatori fallimentari/Enti Pubblici Economici € 20 a carico del titolare/di ogni legale rappresentante
    in carica al momento della violazione

    Società/Consorzi


    per istanze presentate nei 30 gg successivi alla scadenza del termine

    € 68,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

    € 91,56 per ritardato deposito
    bilancio/situazione patrimoniale
    a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

    Società/Consorzi


    per istanze presentate oltre i 30 gg successivi alla scadenza del termine

    € 206 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

    € 274,66 per ritardato deposito bilancio/situazione patrimoniale
    a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

     

     

    Sanzioni R.E.A. (Mod. S5 - UL - R)


    L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
    La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:

    Giorni di ritardo IMPORTO SANZIONE
    dal 31° al 60° giorno di ritardo € 10 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.
    dal 61° giorno
    di ritardo
    € 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.

     

    Recapito Verbali


    I verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:

    SOGGETTO RECAPITO VERBALI
    Imprese individuali alla residenza del titolare
    Società alla residenza degli amministratori/dei liquidatori/dei sindaci effettivi e alla sede legale della società che risponde in solido se i responsabili non pagano.

     

    Modalità di pagamento


    Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
    Devono essere pagati:

    • tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento + una spesa di procedimento per la società

    oppure

    • il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di procedimento.

    Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.

    Per le sanzioni del  Registro Imprese:

    l’importo della sanzione compete all’Erario e va pagato con modello F23

    l’importo delle spese di procedimento (€ 16,00) va pagato tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale


      Per le sanzioni  R.E.A.:

      • l’importo della sanzione + le spese di procedimento (€ 16,00) vanno pagate tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale.

      Gli avvisi di pagamento Mopa di PagoPa possono essere pagati presso banche, Poste Italiane, tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5 o tramite home banking circuito CBILL.

       

      Modalità di pagamento semplificato


      E' possibile usufruire della modalità di pagamento semplificato per le sanzioni relative a violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico amministrativo (R.E.A.) e Albo Artigiani

      Procedura da seguire

      L’utente che deve presentare una domanda/denuncia di iscrizione/deposito al RI, REA, Albo Artigiani, oltre i termini di legge, può procedere con il pagamento semplificato dell’importo della sanzione in misura ridotta, usufruendo anche dell’azzeramento dei costi delle spese di procedimento e di notifica.

      Per attivare tale possibilità l’interessato deve indicare nel “Modulo Note” della pratica telematica la seguente dicitura:

      “Pratica presentata fuori termine - Si autorizza l’Ufficio del Registro delle Imprese a prelevare quanto dovuto per la sanzione mediante addebito sul conto prepagato Telemaco o a fornire indicazioni per il pagamento semplificato tramite mod. F23. Per qualsiasi comunicazione l’e-mail è: (indicare un’indirizzo e-mail per essere contattati dall’ufficio)".

      Si possono verificare le seguenti casistiche:

      1. Nel caso di sanzione REA o Albo Artigiani, i cui importi vengono incassati dalla Camera di Commercio, verrà prelevato direttamente dal conto prepagato Telemaco l’importo della sanzione indicato nella voce “sanzioni” della ricevuta del protocollo, che verrà rilasciata aggiornata all’utente Telemaco, che potrà rigenerarla dalla lista “pratiche evase” della piattaforma Telemaco. Verrà, quindi, inviato - a cura dell’ufficio sanzioni della Camera di Commercio - un messaggio e-mail all’indirizzo del soggetto che ha trasmesso la pratica, per confermare l’avvenuto prelievo dell’importo della sanzione con riferimento al numero del verbale sintetico formalizzato .
      2. Nel caso di sanzioni relative a domande del Registro delle Imprese, i cui importi vengono incassati dall’Erario, l’ufficio sanzioni procederà ad inviare un’e-mail per indicare l’importo complessivo della sanzione che l’utente dovrà pagare con modello F23, presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o presso qualsiasi sportello bancario o postale,  provvedendo alla compilazione dei seguenti campi:
        • Dati anagrafici
        • Dati del versamento:
          • Ufficio: AFE
          • Causale: PA
          • Estremi dell'atto: anno e numero del verbale
          • Descrizione: Sanzione Amministrativa Registro delle Imprese
          • Importo: indicare l'importo comunicato nell'email

      Copia del mod. F23 quietanzato dovrà pervenire all’ufficio entro cinque giorni lavorativi, da conteggiare dalla data dell’e-mail, tramite posta elettronica all’indirizzo sanzioni@fe.camcom.it (o in subordine con consegna allo sportello, via posta o via fax al n. 0532/783861).

      Qualora questo non avvenisse, l’ufficio dovrà ritenere che la contestazione immediata non abbia avuto esito positivo e, pertanto, dovrà provvedere a notificare il verbale agli interessati ai sensi della L. n.689/81, addebitando l’importo ordinario delle spese di procedimento e notifica(€ 16,00 per ogni verbale).

      Con questa modalità di pagamento semplificato non verrà inviato nessun verbale di accertamento ai trasgressori (es. titolare, legale rappresentante, amministratori ecc.) e non sarà possibile presentare scritti difensivi.

      Termini di pagamento ordinario


      Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

      L'utente dovrà in seguito comprovare l'avvenuto pagamento della sanzione inviando alla
      CCIAA di FERRARA - Ufficio accertamento sanzioni del Registro Imprese-Albo Artigiani
      Via Borgoleoni, 11
      a
      nche via fax, posta tradizionale o posta elettronica all'indirizzo sanzioni@fe.camcom.it, i seguenti allegati:


      per le sanzioni del Registro Imprese:

      • le attestazioni di versamento con c/c postale (per verbali emessi fino al 30 giugno 2020)
      • una copia dei modelli F23 pagati

      per le sanzioni  R.E.A.:

      • l’attestazione di versamento con c/c postale (per verbali emessi fino al 30 giugno 2020)

       

      Prescrizione - Rimborsi


      Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24/11/1981, " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

      Le violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e Albo delle Imprese Artigiane sono violazioni istantanee, che si compiono allo scadere del termine previsto ( es.31°g.), ma con effetti permanenti, pertanto i cinque anni decorrono dalla cessazione degli effetti permanenti, cioè dal momento dell'adempimento (data domanda).
      L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
      Il diritto all'accertamento delle violazioni non è soggetto a prescrizione.


      In caso di pagamento errato o doppio, chiedere il rimborso:

      • per le sanzioni Registro Imprese:
        all'Agenzia delle Entrate di Ferrara
      • per le sanzioni R.E.A.:
        alla CCIAA di Ferrara utilizzando l'apposito modello.

       

      Vedi Modello per il rimborso dei diritti di segreteria/sanzioni

       

      Atti difensivi


      Se i responsabili ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Protesti - Sanzioni della CCIAA di Ferrara, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso.

      Registro Imprese - REA

      Termini di deposito


      Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate entro 10/20 giorni dalla data dell'atto.

       

      Sanzioni Registro Imprese


      La sanzione per ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese ammonta a:

      SOGGETTI IMPORTO SANZIONI
      Imprese individuali/Notai/Commercialisti/Curatori fallimentari/Enti Pubblici Economici € 20 a carico del titolare/di ogni legale rappresentante
      in carica al momento della violazione

      Società/Consorzi

      (per violazioni commesse
      fino al 14/11/2011)

      € 412 a carico di ogni soggetto obbligato in carica
      al momento della violazione
      (31° giorno successivo all'evento)

      € 549,34 per ritardato deposito di bilancio/situazione patrimoniale
      a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

      Società/Consorzi

      (per violazioni commesse 
      dal 15/11/2011)
      per istanze presentate nei 30 gg successivi alla scadenza del termine

      € 68,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

      € 91,56 per ritardato deposito
      bilancio/situazione patrimoniale
      a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

      Società/Consorzi

      (per violazioni commesse 
      dal 15/11/2011)
      per istanze presentate oltre i 30 gg successivi alla scadenza del termine

      € 206 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

      € 274,66 per ritardato deposito bilancio/situazione patrimoniale
      a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

       

      Sanzioni R.E.A. (Mod. S5 - UL - R)


      L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
      La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:

      Giorni di ritardo IMPORTO SANZIONE
      dal 31° al 60° giorno di ritardo € 10 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.
      dal 61° giorno
      di ritardo
      € 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.

       

      Recapito Verbali


      I verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:

      SOGGETTO RECAPITO VERBALI
      Imprese individuali alla residenza del titolare
      Società alla residenza degli amministratori/dei liquidatori/dei sindaci effettivi e alla sede legale della società che risponde in solido se i responsabili non pagano.

       

      Modalità di pagamento


      Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
      Devono essere pagati:

      • tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento + una spesa di procedimento per la società

      oppure

      • il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di procedimento.

      Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.

      Per le sanzioni del  Registro Imprese:

      l’importo della sanzione compete all’Erario e va pagato con modello F23

      l’importo delle spese di procedimento (€ 16,00) va pagato tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale


        Per le sanzioni  R.E.A.:

        • l’importo della sanzione + le spese di procedimento (€ 16,00) vanno pagate tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale.

        Gli avvisi di pagamento Mopa di PagoPa possono essere pagati presso banche, Poste Italiane, tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5 o tramite home banking circuito CBILL.

        Modalità di pagamento semplificato

        E' possibile usufruire della modalità di pagamento semplificato per le sanzioni relative a violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico amministrativo (R.E.A.) e Albo Artigiani

        Procedura da seguire

        L’utente che deve presentare una domanda/denuncia di iscrizione/deposito al RI, REA, Albo Artigiani, oltre i termini di legge, può procedere con il pagamento semplificato dell’importo della sanzione in misura ridotta, usufruendo anche dell’azzeramento dei costi delle spese di procedimento e di notifica.

        Per attivare tale possibilità l’interessato deve indicare nel “Modulo Note” della pratica telematica la seguente dicitura:

        “Pratica presentata fuori termine - Si autorizza l’Ufficio del Registro delle Imprese a prelevare quanto dovuto per la sanzione mediante addebito sul conto prepagato Telemaco o a fornire indicazioni per il pagamento semplificato tramite mod. F23. Per qualsiasi comunicazione l’e-mail è: (indicare un’indirizzo e-mail per essere contattati dall’ufficio)".

        Si possono verificare le seguenti casistiche:

        1. Nel caso di sanzione REA o Albo Artigiani, i cui importi vengono incassati dalla Camera di Commercio, verrà prelevato direttamente dal conto prepagato Telemaco l’importo della sanzione indicato nella voce “sanzioni” della ricevuta del protocollo, che verrà rilasciata aggiornata all’utente Telemaco, che potrà rigenerarla dalla lista “pratiche evase” della piattaforma Telemaco. Verrà, quindi, inviato - a cura dell’ufficio sanzioni della Camera di Commercio - un messaggio e-mail all’indirizzo del soggetto che ha trasmesso la pratica, per confermare l’avvenuto prelievo dell’importo della sanzione con riferimento al numero del verbale sintetico formalizzato .
        2. Nel caso di sanzioni relative a domande del Registro delle Imprese, i cui importi vengono incassati dall’Erario, l’ufficio sanzioni procederà ad inviare un’e-mail per indicare l’importo complessivo della sanzione che l’utente dovrà pagare con modello F23, presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o presso qualsiasi sportello bancario o postale,  provvedendo alla compilazione dei seguenti campi:
          •  Dati anagrafici
          •  Dati del versamento:
            • Ufficio: AFE
            • Causale: PA
            • Estremi dell'atto: anno e numero del verbale
            • Codice tributo: 741T
            • Descrizione: Sanzione Amministrativa Registro delle Imprese
            • Importo: indicare l'importo comunicato nell'e-mail.

        Copia del mod. F23 quietanzato dovrà pervenire all’ufficio entro cinque giorni lavorativi, da conteggiare dalla data dell’e-mail, tramite posta elettronica all’indirizzo sanzioni@fe.camcom.it (o in subordine con consegna allo sportello, via posta o via fax al n. 0532/783861).

        Qualora questo non avvenisse, l’ufficio dovrà ritenere che la contestazione immediata non abbia avuto esito positivo e, pertanto, dovrà provvedere a notificare il verbale agli interessati ai sensi della L. n.689/81, addebitando l’importo ordinario delle spese di procedimento e notifica(€ 16,00 per ogni verbale).

        Con questa modalità di pagamento semplificato non verrà inviato nessun verbale di accertamento ai trasgressori (es. titolare, legale rappresentante, amministratori ecc.) e non sarà possibile presentare scritti difensivi.

         

        Termini di pagamento ordinario


        Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

        L'utente dovrà in seguito comprovare l'avvenuto pagamento della sanzione inviando alla
        CCIAA di FERRARA - Ufficio accertamento sanzioni del Registro Imprese-Albo Artigiani
        Via Borgoleoni, 11
        a
        nche via fax, posta tradizionale o posta elettronica all'indirizzo sanzioni@fe.camcom.it, i seguenti allegati:


        per le sanzioni del Registro Imprese:

        • le attestazioni di versamento con c/c postale (per verbali emessi fino al 30 giugno 2020)
        • una copia dei modelli F23 pagati

        per le sanzioni  R.E.A.:

        • l’attestazione di versamento con c/c postale (per verbali emessi fino al 30 giugno 2020)

         

        Prescrizione - Rimborsi


        Le sanzioni si prescrivono dopo 5 anni dalla data di violazione, cioè dopo 5 anni dal 31° giorno successivo all’evento da iscrivere.

        In caso di pagamento errato o doppio, chiedere il rimborso:

        • per le sanzioni Registro Imprese:
          all'Agenzia delle Entrate di Ferrara
        • per le sanzioni R.E.A.:
          alla CCIAA di Ferrara utilizzando l'apposito modello.

         

        Vedi Modello per il rimborso dei diritti di segreteria/sanzioni

         

        Atti difensivi


        Se i responsabili ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Protesti - Sanzioni della CCIAA di Ferrara, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso.

         

        Nuove disposizioni introdotte al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni


        Dal 15 novembre 2011 dimezzati gli importi delle sanzioni riguardanti gli adempimenti societari al Registro delle imprese.

        L’art. 9 c. 5 della legge n. 180 dell’11/11/2011, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15/11/2011, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle istanze e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ha modificato l’art. 2630 c.c. dimezzando gli importi delle sanzioni e riducendoli ulteriormente ad un terzo in caso di presentazione nei 30 gg. successivi allo scadere del termine.

        Pertanto, in base al principio di legalità e irretroattività, art. 1 della L. n. 689/81, per tutte le violazioni commesse (31°g.) dal 15/11/2011 in poi, verranno applicati i seguenti nuovi importi:

        ADEMPIMENTI SOCIETARI IMPORTO SANZIONE IMPORTO LIBERATORIO
        Denunce e comunicazioni presentate nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine min. € 34,33
        max €344,00
        € 68,66
        Denunce e comunicazioni presentate oltre i 30 gg. successivi alla scadenza del termine min. €103,00
        max €1.032,00
        € 206,00
        Deposito dei bilanci  nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine min. € 45,78
        max € 458,67
        € 91,56
        Deposito dei bilanci  oltre i  30 gg. successivi alla scadenza del termine min. € 137,33
        max  € 1.376,00
        € 274,66

         

        Per tutte le violazioni antecedenti al 15/11/2011, continueranno ad essere applicati gli importi previsti dalla precedente normativa, ossia  € 412,00 per tutti gli adempimenti societari ed  € 549,34 per i bilanci. (Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3647/c del 27/12/2011).

        Approfondimenti

        Termini di deposito


        Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate entro 10/20 giorni dalla data dell'atto.

         

        Sanzioni Registro Imprese


        La sanzione per ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese ammonta a:

        SOGGETTI IMPORTO SANZIONI
        Imprese individuali/Notai/Commercialisti/Curatori fallimentari/Enti Pubblici Economici € 20 a carico del titolare/di ogni legale rappresentante
        in carica al momento della violazione

        Società/Consorzi


        per istanze presentate nei 30 gg successivi alla scadenza del termine

        € 68,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

        € 91,56 per ritardato deposito
        bilancio/situazione patrimoniale
        a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

        Società/Consorzi


        per istanze presentate oltre i 30 gg successivi alla scadenza del termine

        € 206 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

        € 274,66 per ritardato deposito bilancio/situazione patrimoniale
        a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione

         

        Sanzioni R.E.A. (Mod. S5 - UL - R)


        L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
        La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:

        Giorni di ritardo IMPORTO SANZIONE
        dal 31° al 60° giorno di ritardo € 10 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.
        dal 61° giorno
        di ritardo
        € 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A.

         

        Recapito Verbali


        I verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:

        SOGGETTO RECAPITO VERBALI
        Imprese individuali alla residenza del titolare
        Società alla residenza degli amministratori/dei liquidatori/dei sindaci effettivi e alla sede legale della società che risponde in solido se i responsabili non pagano.

         

        Modalità di pagamento


        Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
        Devono essere pagati:

        • tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento + una spesa di procedimento per la società

        oppure

        • il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di procedimento.

        Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.

        Per le sanzioni del  Registro Imprese:

        l’importo della sanzione compete all’Erario e va pagato con modello F23

        l’importo delle spese di procedimento (€ 16,00) va pagato tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale


          Per le sanzioni  R.E.A.:

          • l’importo della sanzione + le spese di procedimento (€ 16,00) vanno pagate tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale.

          Gli avvisi di pagamento Mopa di PagoPa possono essere pagati presso banche, Poste Italiane, tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5 o tramite home banking circuito CBILL.

           

          Modalità di pagamento semplificato


          E' possibile usufruire della modalità di pagamento semplificato per le sanzioni relative a violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico amministrativo (R.E.A.) e Albo Artigiani

          Procedura da seguire

          L’utente che deve presentare una domanda/denuncia di iscrizione/deposito al RI, REA, Albo Artigiani, oltre i termini di legge, può procedere con il pagamento semplificato dell’importo della sanzione in misura ridotta, usufruendo anche dell’azzeramento dei costi delle spese di procedimento e di notifica.

          Per attivare tale possibilità l’interessato deve indicare nel “Modulo Note” della pratica telematica la seguente dicitura:

          “Pratica presentata fuori termine - Si autorizza l’Ufficio del Registro delle Imprese a prelevare quanto dovuto per la sanzione mediante addebito sul conto prepagato Telemaco o a fornire indicazioni per il pagamento semplificato tramite mod. F23. Per qualsiasi comunicazione l’e-mail è: (indicare un’indirizzo e-mail per essere contattati dall’ufficio)".

          Si possono verificare le seguenti casistiche:

          1. Nel caso di sanzione REA o Albo Artigiani, i cui importi vengono incassati dalla Camera di Commercio, verrà prelevato direttamente dal conto prepagato Telemaco l’importo della sanzione indicato nella voce “sanzioni” della ricevuta del protocollo, che verrà rilasciata aggiornata all’utente Telemaco, che potrà rigenerarla dalla lista “pratiche evase” della piattaforma Telemaco. Verrà, quindi, inviato - a cura dell’ufficio sanzioni della Camera di Commercio - un messaggio e-mail all’indirizzo del soggetto che ha trasmesso la pratica, per confermare l’avvenuto prelievo dell’importo della sanzione con riferimento al numero del verbale sintetico formalizzato .
          2. Nel caso di sanzioni relative a domande del Registro delle Imprese, i cui importi vengono incassati dall’Erario, l’ufficio sanzioni procederà ad inviare un’e-mail per indicare l’importo complessivo della sanzione che l’utente dovrà pagare con modello F23, presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o presso qualsiasi sportello bancario o postale,  provvedendo alla compilazione dei seguenti campi:
            •  Dati anagrafici
            • Dati del versamento:
              • Ufficio: AFE
              • Causale: PA
              • Estremi dell’atto: anno e numero del verbale
              • Codice tributo: 741T
              • Descrizione: Sanzione Amministrativa Registro delle Imprese
              • Importo: indicare l’importo comunicato nell’e-mail.

           

          Copia del mod. F23 quietanzato dovrà pervenire all’ufficio entro cinque giorni lavorativi, da conteggiare dalla data dell’e-mail, tramite posta elettronica all’indirizzo sanzioni@fe.camcom.it (o in subordine con consegna allo sportello, via posta o via fax al n. 0532/783861).

          Qualora questo non avvenisse, l’ufficio dovrà ritenere che la contestazione immediata non abbia avuto esito positivo e, pertanto, dovrà provvedere a notificare il verbale agli interessati ai sensi della L. n.689/81, addebitando l’importo ordinario delle spese di procedimento e notifica(€ 16,00 per ogni verbale).

          Con questa modalità di pagamento semplificato non verrà inviato nessun verbale di accertamento ai trasgressori (es. titolare, legale rappresentante, amministratori ecc.) e non sarà possibile presentare scritti difensivi.

           

          Termini di pagamento ordinario


          Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

          L'utente dovrà in seguito comprovare l'avvenuto pagamento della sanzione inviando alla
          CCIAA di FERRARA - Ufficio accertamento sanzioni del Registro Imprese-Albo Artigiani
          Via Borgoleoni, 11
          a
          nche via fax, posta tradizionale o posta elettronica all'indirizzo sanzioni@fe.camcom.it, i seguenti allegati:


          per le sanzioni del Registro Imprese:

          • le attestazioni di versamento con c/c postale (per verbali emessi fino al 30 giugno 2020)
          • una copia dei modelli F23 pagati

          per le sanzioni  R.E.A.:

          • l’attestazione di versamento con c/c postale (per verbali emessi fino al 30 giugno 2020)

           

          Prescrizione - Rimborsi


          Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24/11/1981, " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

          Le violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e Albo delle Imprese Artigiane sono violazioni istantanee, che si compiono allo scadere del termine previsto ( es.31°g.), ma con effetti permanenti, pertanto i cinque anni decorrono dalla cessazione degli effetti permanenti, cioè dal momento dell'adempimento (data domanda).
          L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
          Il diritto all'accertamento delle violazioni non è soggetto a prescrizione.


          In caso di pagamento errato o doppio, chiedere il rimborso:

          • per le sanzioni Registro Imprese:
            all'Agenzia delle Entrate di Ferrara
          • per le sanzioni R.E.A.:
            alla CCIAA di Ferrara utilizzando l'apposito modello.

           

          Vedi Modello per il rimborso dei diritti di segreteria/sanzioni

           

          Atti difensivi


          Se i responsabili ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Protesti - Sanzioni della CCIAA di Ferrara, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso.

          Ultima modifica
          Gio 30 Nov, 2023