Elenco sanzioni
Albi, Ruoli e Licenze
Sanzioni del Ruolo Agenti di Affari in Mediazione e del Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Sanzioni del Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione
L'esercizio abusivo della professione, nonché l'uso di formulari non depositati o diversi da quelli depositati presso la Camera di commercio è punito con:
- una sanzione amministrativa di una somma compresa tra € 516,46 e € 2065,83 con restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite
- eventuale sanzione disciplinare e penale
Sanzioni del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio
L'esercizio abusivo della professione è punito con una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2065,83
Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Attività Regolamentate.
Albo Imprese Artigiane
Termini di deposito
Le domande e le denunce all'Albo Imprese Artigiane devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere.
In caso di presentazione della domanda di iscrizione di nuova impresa l’avvio dell’attività può essere solo contestuale alla presentazione della Comunicazione Unica.
In caso di successiva acquisizione dei requisiti per l'iscrizione, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento.
Importi
La Legge Regionale n. 1 del 09/02/2010 ha stabilito che le sanzioni per ritardata od omessa presentazione di domande all'Albo delle Imprese Artigiane ammontano a:
EVENTO | IMPORTO SANZIONE | |
---|---|---|
Iscrizione | € 500 a carico del titolare di impresa individuale/di ogni amministratore in carica al momento della violazione (31° giorno successivo all'evento) | |
Modificazione/Cancellazione | € 333,33 a carico del titolare di impresa individuale/di ogni amministratore in carica al momento della violazione (31° giorno successivo all'evento) |
Per le modifiche si applica la sanzione per le violazioni avvenute fino al 21/06/2011, per le imprese solo annotate all'Albo Artigiani. Da tale data tutte le imprese artigiane sono iscritte anche al Registro delle Imprese, pertanto non si applicano più le sanzioni artigiane per le modifiche, in quanto, con l'avvio della Comunica, si considerano assorbite dalle modifiche del Registro delle Imprese e quindi, in caso di ritardo, si applicano solo le sanzioni previste per il Registro delle Imprese.
In base alla direttiva regionale del 20/07/2011, in caso di cancellazione contestuale dall'Albo delle Imprese Artigiane e dal Registro delle Imprese, viene applicata solo la sanzione del Registro delle Imprese.
Le domande tardive riguardanti l'inizio/cessazione dell'attività e l'iscrizione/cancellazione dall'Albo Artigiani di ditte individuali o di società già iscritte inattive o che restano iscritte inattive al Registro delle Imprese, sono soggette all'applicazione della doppia sanzione, cioè sia la sanzione artigiana che quella del Registro Imprese/R.E.A.
Recapito Verbali
I verbali di accertamento della sanzione vengono notificati tramite PEC a tutti i soggetti sanzionati che risultano dotati di pec, in alternativa vengono spediti:
SOGGETTO | RECAPITO VERBALI |
---|---|
Impresa individuale | alla residenza del titolare |
Società | alla residenza degli amministratori ed alla sede legale della società che risponde in solido se i responsabili non pagano. |
Modalita' di pagamento
Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:
- tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento
oppure
- il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di procedimento.
Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.
L’importo della sanzione e le spese di procedimento (€ 22,00) vanno pagate tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale.
Gli avvisi di pagamento Mopa di PagoPa possono essere pagati presso banche, Poste Italiane, tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5 o tramite home banking circuito CBILL.
Termini di pagamento ordinario
Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.
Prescrizione - Rimborsi
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24/11/1981, " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Le violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e Albo delle Imprese Artigiane sono violazioni istantanee, che si compiono allo scadere del termine previsto ( es.31°g.), ma con effetti permanenti, pertanto i cinque anni decorrono dalla cessazione degli effetti permanenti, cioè dal momento dell'adempimento (data domanda).
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Il diritto all'accertamento delle violazioni non è soggetto a prescrizione.
In caso di pagamento errato o doppio, chiedere il rimborso alla CCIAA di Ferrara utilizzando l'apposito modello.
vedi Modello per il rimborso dei diritti di segreteria/sanzioni
Atti difensivi
Se i responsabili ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Contenzioso-Verifiche amministrative della CCIAA di Ferrara e Ravenna, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso, per richiedere l'archiviazione o, in subordine, l'applicazione del minimo, valutandone la convenienza.
Diritto Annuale
Sanzioni amministrative tributarie previste nei casi di tardivo o omesso versamento
Nel caso di tardivo ed integrale versamento del diritto annuale dovuto (ovvero versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria di pagamento al 16/06 o 6/7), sarà applicata una sanzione amministrativa del 10% (art. 4, comma 2, del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54).
Nei casi di versamento omesso (si intende omesso anche il versamento effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza ordinaria di pagamento, 16/06 - solo per l'anno 2007 il 18/6), o insufficiente versamento limitatamente al non versato, sarà applicata, a partire dal diritto annuale 2005, una sanzione amministrativa dal 30% al 50% (art. 4, comma 3, del Decreto 27 gennaio 2005, n. 54).
Vedi D.M. n. 54 del 27/01/2005
Il Consiglio camerale, con delibera n. 157 dell'8.11.2005, ha approvato il "Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative-tributarie in materia di diritto camerale", recependo quanto disposto dal D.M. sopra citato e definendo nel particolare le procedure sanzionatorie.
Metalli preziosi
Qualora nel corso dell'attività ispettiva i funzionari dell'Ufficio Vigilanza sul mercato rilevino la violazione di norme di loro competenza, elevano sanzioni, alcune delle quali sono riportate nella seguente tabella
Registro Imprese - REA
Termini di deposito
Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento/atto da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate rispettivamente entro 10 e 20 giorni dalla data dell'atto.
La presentazione delle domande al R.I. e delle denunce al R.E.A., il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n. 558/1999).
Per approfondimenti sui singoli casi, consultare il SARI-Supporto Specialistico Registro Imprese.
Sanzioni Registro Imprese
La sanzione per ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese ammonta a:
SOGGETTI | IMPORTO SANZIONI |
---|---|
Imprese individuali/Notai/Commercialisti/Curatori fallimentari/Enti Pubblici Economici |
€ 20 a carico del titolare/del professionista/di ogni legale rappresentante € 60 a carico del titolare di ditta individuale per omessa iscrizione del domicilio digitale (p.e.c.) |
Società/Consorzi
|
€ 68,66 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione € 91,56 per ritardato deposito bilancio/situazione patrimoniale a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione |
Società/Consorzi
|
€ 206 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione € 412,00 a carico di ogni legale rappresentante in carica al momento dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, per omessa iscrizione del domicilio digitale (p.e.c.) |
Sanzioni R.E.A. (Mod. S5 - UL - R)
L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:
Giorni di ritardo | IMPORTO SANZIONE |
---|---|
dal 31° al 60° giorno di ritardo | € 10 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A. |
dal 61° giorno di ritardo |
€ 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A. |
Sanzioni Albo Imprese Artigiane
La Legge Regionale n. 1 del 09/02/2010, artt. 3 e 4, ha stabilito che le sanzioni per ritardata od omessa presentazione di domande all'Albo delle Imprese Artigiane ammontano a:
EVENTO | IMPORTO SANZIONE | |
---|---|---|
Iscrizione | € 500 a carico del titolare di impresa individuale/di ogni amministratore in carica al momento della violazione (31° giorno successivo all'evento) | |
Cancellazione | € 333,33 a carico del titolare di impresa individuale/di ogni amministratore in carica al momento della violazione (31° giorno successivo all'evento) |
In base alla direttiva regionale del 20/07/2011, in caso di cancellazione contestuale dall'Albo delle Imprese Artigiane e dal Registro delle Imprese, viene applicata solo la sanzione del Registro delle Imprese.
Le domande tardive riguardanti l'inizio/cessazione dell'attività e l'iscrizione/cancellazione dall'Albo Artigiani di ditte individuali o di società già iscritte inattive o che restano iscritte inattive al Registro delle Imprese, sono soggette all'applicazione della doppia sanzione, cioè sia la sanzione artigiana che quella del Registro Imprese/R.E.A.
Per approfondimenti consulta il seguente prospetto.
Recapito Verbali
I verbali vengono notificati tramite PEC a tutti i soggetti sanzionati che risultano dotati di PEC.
In alternativa i verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:
SOGGETTO | RECAPITO VERBALI |
---|---|
Imprese individuali | alla residenza del titolare |
Società | alla residenza degli amministratori/dei liquidatori/dei sindaci effettivi e alla sede legale della società che risponde in solido se gli obbligati non pagano. |
Modalità di pagamento
Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:
- tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento
oppure
- il verbale recapitato alla società che è già comprensivo delle sanzioni dei singoli responsabili e di tutte le spese di procedimento.
Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.
Per le sanzioni del Registro Imprese:
l’importo della sanzione compete all’Erario e va pagato con modello F23
l’importo delle spese di procedimento (€ 22,00) va pagato tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale
Per le sanzioni R.E.A. e Albo Artigiani:
- l’importo della sanzione + le spese di procedimento (€ 22,00) vanno pagate tramite il sistema PagoPa, utilizzando il relativo avviso di pagamento allegato al verbale.
Gli avvisi di pagamento Mopa di PagoPa possono essere pagati presso banche, Poste Italiane, tabaccherie, ricevitorie Sisal, Lottomatica, Banca 5 o tramite home banking circuito CBILL.
Le ricevute di pagamento dovranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo sanzioni@fera.camcom.it.
Modalità di pagamento semplificato
E' possibile usufruire della modalità di pagamento semplificato per le sanzioni relative a violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico amministrativo (R.E.A.) e Albo Artigiani
Procedura da seguire
L’utente che deve presentare una domanda/denuncia di iscrizione/deposito al RI, REA, Albo Artigiani, oltre i termini di legge, può procedere con il pagamento semplificato dell’importo della sanzione in misura ridotta, usufruendo dell’azzeramento dei costi delle spese di procedimento e di notifica.
Per attivare tale possibilità l’interessato deve indicare nel “Modulo Note” della pratica telematica la seguente dicitura:
“Pratica presentata fuori termine - Si autorizza l’Ufficio del Registro delle Imprese a prelevare quanto dovuto per la sanzione mediante addebito sul conto prepagato Telemaco o a fornire indicazioni per il pagamento semplificato tramite mod. F23. Per qualsiasi comunicazione l’e-mail è: (indicare un’indirizzo e-mail per essere contattati dall’ufficio)".
Si possono verificare le seguenti casistiche:
- Nel caso di sanzione REA o Albo Artigiani, i cui importi vengono incassati dalla Camera di Commercio, verrà prelevato direttamente dal conto prepagato Telemaco l’importo della sanzione indicato nella voce “sanzioni” della ricevuta del protocollo.
- Nel caso di sanzioni relative a domande del Registro delle Imprese, i cui importi vengono incassati dall’Erario, l’ufficio sanzioni procederà ad inviare un’e-mail per indicare l’importo complessivo della sanzione che l’utente dovrà pagare con modello F23, presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o presso qualsiasi sportello bancario o postale, così compilato:
- Dati anagrafici
- Dati del versamento:
Ufficio: ARA
Causale: PA
Estremi dell’atto: anno e numero del verbale
Codice tributo: 741T
Descrizione: Sanzione Amministrativa Registro delle Imprese
Importo: indicare l’importo comunicato nell’e-mail.
Copia del mod. F23 quietanzato dovrà pervenire all’ufficio entro cinque giorni lavorativi, da conteggiare dalla data dell’e-mail, tramite posta elettronica all’indirizzo sanzioni@fera.camcom.it.
Qualora questo non avvenisse, l’ufficio dovrà ritenere che la contestazione immediata non abbia avuto esito positivo e, pertanto, dovrà provvedere a notificare il verbale agli interessati ai sensi della L. n.689/81, addebitando l’importo ordinario delle spese di procedimento e notifica (€ 22,00 per ogni verbale).
Con questa modalità di pagamento semplificato non verrà inviato nessun verbale di accertamento ai trasgressori (es. titolare, legale rappresentante, amministratori ecc.) e non sarà possibile presentare scritti difensivi
Termini di pagamento ordinario
Le sanzioni vanno pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.
L'utente dovrà in seguito comprovare l'avvenuto pagamento della sanzione inviando alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna tramite posta elettronica all'indirizzo sanzioni@fera.camcom.it le ricevute e quietanze di pagamento.
Rimborsi
In caso di pagamento errato o doppio, chiedere il rimborso:
- per le sanzioni Registro Imprese:
all'Agenzia delle Entrate di Ferrara o Ravenna - per le sanzioni R.E.A. e Albo Artigiani:
alla CCIAA di Ferrara e Ravenna utilizzando l'apposito modello.
Atti difensivi
Se i responsabili ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Contenzioso amministrativo della CCIAA di Ferrara e Ravenna, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso, per richiedere l'annullamento o, in subordine, l'applicazione del minimo, valutandone la convenienza.
Modello atto difensivo, art. 18 L.n. 689/81
Prescrizione
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 24/11/1981, " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Le violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e Albo delle Imprese Artigiane sono violazioni istantanee, che si compiono allo scadere del termine previsto ( es.31°g.), ma con effetti permanenti, pertanto i cinque anni decorrono dalla cessazione degli effetti permanenti, cioè dal momento dell'adempimento (data domanda).
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Il diritto all'accertamento delle violazioni non è soggetto a prescrizione.