Contatori e dispositivi di conversione

Gli strumenti di misura utilizzati per una funzione legale rientrano nel campo di applicazione della metrologia legale e, come tali, sono soggetti alle relative procedure di omologazione ed a controlli iniziali e periodici, volti a garantirne la affidabilità.

Si fornisce un riepilogo del campo di applicazione degli strumenti di misura soggetti al controllo metrologico legale secondo i criteri e le periodicità definite dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2017 n. 93.

 

Contatore del gas con Qmax > 10 m3/h, a pareti deformabili

La verifica periodica di un contatore del gas a pareti deformabili con Qmax>10 m3/h è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori del gas a pareti deformabili con Qmax>10 m3/h in servizio è ordinariamente eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati. Dal 18/03/2019 i titolari degli strumenti dovranno richiedere il servizio esclusivamente agli organismi accreditati per i corrispondenti strumenti. La periodicità della verifica dei contatori del gas a pareti deformabili è di 16 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 18. I contatori del gas a pareti deformabili di approvazione nazionale o CEE, per i quali la verifica periodica è stata introdotta dal DM 93/2017, effettuano la prima verifica periodica con le modalità e periodicità previste dai commi 5 e 7 dell’art. 18 del citato DM 93/2017. Successivamente, la verificazione è effettuata ogni 16 anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatore del gas con Qmax > 10 m3/h, a turbina o rotoidi

La verifica periodica di un contatore del gas a turbina o a rotoidi con Qmax>10 m3/h è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori del gas a turbina o a rotoidi con Qmax>10 m3/h in servizio è ordinariamente eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati. La periodicità della verifica dei contatori del gas a turbina o a rotoidi è di 10 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 12. I contatori del gas a turbina o a rotoidi di approvazione nazionale o CEE, per i quali la verifica periodica è stata introdotta dal DM 93/2017, effettuano la prima verifica periodica con le modalità e periodicità previste dai commi 5 e 7 dell’art. 18 del citato DM 93/2017. Successivamente, la verificazione è effettuata ogni 10 anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatore del gas con Qmax > 10 m3/h, a ultrasuoni o con altre tecnologie 

La verifica periodica di un contatore del gas a ultrasuoni, o con altre tecnologie,  con Qmax>10 m3/h è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori del gas a ultrasuoni, o con altre tecnologie, con Qmax>10 m3/h in servizio è eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati.
La periodicità della verifica dei contatori del gas a ultrasuoni, o con altre tecnologie,  è di 8 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 10. I contatori del gas a ultrasuoni, o con altre tecnologie, di approvazione nazionale o CEE, per i quali la verifica periodica è stata introdotta dal DM 93/2017, effettuano la prima verifica periodica con le modalità e periodicità previste dai commi 5 e 7 dell’art. 18 del citato DM 93/2017. Successivamente, la verificazione è effettuata ogni 8 anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti.
I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatore del gas con Qmax > 10 m3/h, che indica solo il volume convertito

La verifica periodica di un contatore del gas, con Qmax>10 m3/h, che indica solo il volume convertito  è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori del gas, con Qmax>10 m3/h,  che indicano solo il volume convertito in servizio è eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati.
La periodicità della verifica dei contatori del gas, con Qmax>10 m3/h,  che indicano solo il volume convertito è di 8 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 10. Successivamente, la verificazione è effettuata ogni 8 anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Dispositivo di conversione dei volumi di gas alle condizioni base, tipo 1

La verifica periodica di un dispositivo di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 1 è la verifica dell'affidabilità metrologica del dispositivo dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei dispositivi di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 1 in servizio è eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati. La periodicità della verifica dei dispositivi di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 1 è di 4 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 6. Successivamente, la verificazione è effettuata ogni 4 anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Dispositivo di conversione dei volumi di gas alle condizioni base, tipo 2

La verifica periodica di un dispositivo di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 2 è la verifica dell'affidabilità metrologica del dispositivo dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei dispositivi di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 2 in servizio è eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati. Dal 18/03/2019 i titolari dei dispositivi dovranno richiedere il servizio esclusivamente agli organismi accreditati per i corrispondenti strumenti. La periodicità della verifica dei dispositivi di conversione dei volumi di gas alle condizioni base di tipo 2 è di 2 anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 4. Successivamente, la verificazione è effettuata ogni 2 anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatori di energia elettrica attiva

La verifica periodica di un contatore di energia elettica attiva è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori di energia elettica attiva in servizio è eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati. La periodicità della verifica dei contatori di energia elettica attiva è di: 
18 anni per gli elettromeccanici; 
15 anni per gli statici a bassa tensione (tensione minore o uguale a 1000 V), 
10 anni per gli statici a media e alta tensione (tensione maggiore di 1000 V).
La periodicità decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 20, per gli elettromeccanici, di 17, per gli statici a bassa tensione, di 12, per gli statici a media e alta tensione. Successivamente, la verificazione è effettuata rispettivamente ogni 18, 15 o 10 anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatore dell'acqua meccanico con Q3 <= 16 m3/h

La verifica periodica di un contatore dell’acqua meccanico con Q3?16 m3/h è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori dell’acqua meccanici con Q3?16 m3/h in servizio è eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati.
La periodicità della verifica dei contatori dell’acqua meccanici con Q3?16 m3/h è di dieci anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 12. I contatori dell’acqua di approvazione nazionale o CEE, per i quali la verifica periodica è stata introdotta dal DM 93/2017, effettuano la prima verifica periodica con le modalità e periodicità previste dai commi 5 e 7 dell’art. 18 del citato DM 93/2017. 
Successivamente, la verificazione è effettuata ogni dieci anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatore dell'acqua statico o ventumetrico con Q3 > 16 m3/h 

La verifica periodica di un contatore dell’acqua statico o venturimetrico con Q3>16 m3/h è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori dell’acqua statici o venturimetrici con Q3>16 m3/h in servizio è ordinariamente eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati.
La periodicità della verifica dei contatori dell’acqua statici o venturimetrici con Q3>16 m3/h è di tredici anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare.
Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 15.
I contatori dell’acqua di approvazione nazionale o CEE, per i quali la verifica periodica è stata introdotta dal DM 93/2017, effettuano la prima verifica periodica con le modalità e periodicità previste dai commi 5 e 7 dell’art. 18 del citato DM 93/2017. Successivamente, la verificazione è effettuata ogni tredici anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata.
Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.
La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Contatori di energia termica

La verifica periodica di un contatore di energia termica è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento. La verifica periodica dei contatori di energia termica in servizio è ordinariamente eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati.
La periodicità della verifica dei contatori di energia termica è di: 
6 anni per i contatori con Qp ? 3 m3/h e sensore di flusso meccanico; 
9 anni per i contatori con Qp ? 3 m3/h e sensore di flusso statico; 
5 anni per i contatori con Qp > 3 m3/h e sensore di flusso meccanico; 
8 anni per i contatori con Qp > 3 m3/h e sensore di flusso statico.
La periodicità decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare. Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 8, per i contatori con Qp ? 3 m3/h e sensore di flusso meccanico, di 11, per i contatori Qp ? 3 m3/h e sensore di flusso statico, di 7, per i contatori con Qp > 3 m3/h e sensore di flusso meccanico, e di 10, per i contatori con Qp > 3 m3/h e sensore di flusso statico. Successivamente, la verificazione è effettuata rispettivamente ogni 6, 9, 5 e 8 anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento. Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. 
La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. 
I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Ultima modifica
Gio 30 Nov, 2023