D.P.I. parte 2

Definizione


Fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI o che lo fa progettare o fabbricare e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale.
Un importatore o distributore è considerato fabbricante quando immette sul mercato un DPI con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica un DPI già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.


 

Obblighi dei fabbricanti (art. 8 Regolamento UE 2016/425)

  • garantiscono che i DPI immessi sul mercato sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II Reg. UE 2016/425;
  • eseguono una valutazione adeguata dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
  • eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'art. 19 del Reg. UE 2016/425;
  • preparano la documentazione tecnica di cui allegato III del Reg. UE 2016/425;
  • redigono una dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato IX del Reg. UE 2016/425 e la forniscono con il prodotto o indicano il sito internet su cui è reperibile;
  • appongono la marcatura CE;
  • appongono sul prodotto un numero di tipo, di lotto o di serie; oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione; oppure, ove ciò non sia possibile per le dimensioni o la natura del materiale elettrico, appongono le informazioni prescritte sull'imballaggio o le inseriscono in un documento di accompagnamento;
  • indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; oppure ove ciò non sia possibile, le appongono sull'imballaggio o le inseriscono in un documento di accompagnamento. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato;
  • garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intellegibili;
  • conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data dell'immissione sul mercato del prodotto;
  • garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie affinchè la produzione in serie continui ad essere conforme. A tal fine tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonchè delle modifiche delle norme armonizzate. Ove necessario, in considerazione dei rischi presentati dal prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori:
  • una prova a campione del prodotto messo a disposizione sul mercato;
  • esaminano i reclami relativi a DPI non conformi e i richiami di DPI;
  • mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio;
  • se ritengono che il DPI immesso sul mercato non sia conforme prendono immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui il DPI è stato messo a disposizione sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del DPI, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità; cooperano inoltre con essa, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI immesso sul mercato.

Gli operatori economici (fabbricante, importatore, mandatario, distributore) indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:

  • qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un DPI;
  • qualsiasi operatore economico a cui essi abbiano fornito un DPI.

Tali informazioni devono essere disponibili per dieci anni dopo che è stato loro fornito un DPI e per dieci anni dopo che essi hanno fornito un DPI.

Definizione


Importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione un DPI originario di un Paese terzo.


 

Obblighi degli importatori (art. 10 Regolamento UE 2016/425)

  • immettono sul mercato solo DPI conformi; se ritengono che il DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II, non lo immettono sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme e ne informano il fabbricante e le autorità di vigilanza;
  • assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità;
  • assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul DPI siano apposti la marcatura CE, un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione;
  • indicano sul DPI o, ove ciò non sia possibile, sull'imaballaggio o in un documento di accompagnamento, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. Le informazioni relative al contatto devono essere in lingua italiana;
  • garantiscono che il DPI sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana;
  • garantiscono che, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati allegato II del Regolamento UE 2016/425;
  • laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati, eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sul DPI messo a disposizione sul mercato; esaminano i reclami dei DPI non conformi e i richiami, mantenendone, se del caso, un registro degli stessi; informano i distributori di tale monitoraggio;
  • se ritengono che il DPI da essi immesso sul mercato non sia conforme al Reg. UE 2016/425 prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale DPI, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualore il DPI presenti un rischio, ne informano immediatamente le autorità nazionali, competenti degli Stati membri in cui lo hanno messo a disposizione sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • per dieci anni dalla data in cui il DPI è stato immesso sul mercato mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e, garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità;
  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del DPI in una lingua facilmente compresa da tale autorità e cooperano con essa, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal DPI immesso sul mercato.

Gli operatori economici (fabbricante, importatore, mandatario, distributore) indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:

  • qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un DPI;
  • qualsiasi operatore economico a cui esso hanno fornito un DPI.

Tali informazioni devono essere disponibili per dieci anni dopo che è stato fornito un DPI e per dieci anni dopo che essi hanno fornito un DPI.

Definizione


Distributore è la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un DPI.


 

Obblighi dei distributori:

  • si comportano con la dovuta diligenza nella messa a disposizione del DPI e se ritengono che il DPI non sia conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II, non lo mettono a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il DPI  presenta un rischio, ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato;
  • verificano che il prodotto:
  • rechi la marcatura CE;
  • sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonchè da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana;
  • il fabbricante e l'importatore si siano conformati alla prescrizione di garantire che sul DPI sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione ed inoltre il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; oppure, ove ciò non sia possibile, sia apposto sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
  • garantiscono che, mentre il DPI è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità agli obiettivi di salute e di sicurezza;
  • se ritengono che il DPI da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al Reg. UE 2016/425, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il DPI presenti un rischio ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il DPI, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in un formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del DPI e cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal prodotto da essi messo a disposizione sul mercato.

Gli operatori economici (fabbricante, importatore, mandatario, distributore) indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:

  • qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un DPI;
  • qualsiasi operatore economico a cui essi hanno fornito un DPI.

Tali informazioni devono essere disponibili per dieci anni dopo che è stato loro fornito un DPI e per dieci anni dopo che essi hanno fornito un DPI.

Definizione


Mandatario è la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti.


 

Obblighi dei mandatari (art. 9 Reg. UE 2016/425)

I mandatari, se delegati, devono:

  • mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;
  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico;
  • cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico che rientra nel proprio mandato.

Gli operatori economici (fabbricante, importatore, mandatario, distributore) indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:

  • qualsiasi operatore economico che ha fornito un DPI;
  • qualsiasi operatore economico a cui essi hanno fornito un DPI.

Tali informazioni devono essere disponibili per dieci anni dopo che è stato fornito un DPI e per dieci anni dopo che essi hanno fornito un DPI.

 

Ultima modifica
Mer 13 Set, 2023