Materiale elettrico

Informazioni ai consumatori sul materiale elettrico.

Indicazioni che il materiale elettrico di bassa tensione deve riportare sul prodotto o sulla confezione:

  • marcatura CE;
  • numero di tipo, di lotto o di serie, qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;
  • nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, il prodotto deve riportare i contatti dell'importatore stabilito nell'UE;
  • informazioni e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana.

 

Guida energia

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico di bassa tensione

D. Lgs. n. 86/2016 – Attuazione della Direttiva 2014/35/UE


Norme precedentemente in vigore

Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (G.U.C.E. del 27.12.2006).

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Legge n. 791/1977 - Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73/23/CEE relativa alla garanzia di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. Provvedimento abrogato dal D. Lgs. n. 86/2016.

Norme armonizzate

Ecco le principali norme armonizzate che, se applicate dal fabbricante, garantiscono la presunzione di conformità per i prodotti elettrici. Si tratta di norme di applicazione volontaria: l'unico obbligo infatti è quello di garantire i requisiti di sicurezza.

Per gli apparecchi elettrodomestici si utilizza la serie EN 60335 composta da:

  • una norma generale, la EN 60335-1 (parte I), che fornisce le prescrizioni di sicurezza comuni ai prodotti elettrici di uso domestico quando vengono fatti funzionare nell'uso normale tenendo conto delle istruzioni del costruttore; tale prescrizione riguarda, ad esempio, i rischi di natura elettrica, meccanica, termica, pericolo di incendio e di emissione di radiazioni pericolose.
  • una serie molto ampia di norme particolari, caratterizzate da una sigla del tipo EN 60335-2-nn (parte II) che vanno a modificare parzialmente la norma generale in modo da renderla dedicata alle caratteristiche dei vari tipi di apparecchi.

Alcune norme:

Piccoli elettrodomestici
EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare.
Parte 1: norme generali
EN 60335-2-3 - Ferri da stiro
EN 60335-2-9 - Tostapane
EN 60335-2-38 - Griglie elettriche

Apparecchi di illuminazione
EN 60598-1- Apparecchi di illuminazione.
Parte 1: prescrizioni generali e prove. 
Parte 2: norme particolari per gli apparecchi di illuminazione
EN 60598-2-1 - Apparecchi fissi per uso generale
EN 60598-2-2 - Apparecchi fissi da incasso
EN 60598-2-5 - Proiettori
EN 60598-2-20 - Catene luminose

Materiale da installazione
EN 61242 - Avvolgicavi per usi domestici e similari

Funzioni

La vigilanza sul mercato è assicurata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che si avvale delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di altre amministrazioni dello Stato e autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.
Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono invece svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Quando gli organi di vigilanza competenti rilevano la non conformità ai requisiti di sicurezza, informano il MISE.

Materiale non conforme che presenta rischi

Nel caso in cui le autorità di vigilanza ritengano che il materiale elettrico non rispetti le prescrizioni del D. Lgs. n. 86/2016, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive per renderlo conforme o, eventualmente, di ritirarlo o richiamarlo dal mercato, entro un termine congruo e proporzionato alla natura del rischio.
In alcuni casi il MISE può provvisoriamente proibire o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul mercato nazionale, ritirarlo dal mercato o richiamarlo. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato all'interessato, indicando i termini e le modalità per un'eventuale opposizione. 
La Commissione europea, gli altri Stati membri e gli organi segnalanti vengono informati immediatamente delle misure correttive adottate, anche provvisorie, per proibire o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul mercato nazionale.
Se la procedura a livello nazionale è stata avviata dall'autorità di un altro Stato membro, il MISE informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, delle informazioni a sua disposizione sulla non conformità del materiale elettrico interessato ed, eventualmente, delle proprie obiezioni. Se entro tre mesi dal ricevimento di queste informazioni, la Commissione o uno stato membro non sollevano obiezioni contro il provvedimento adottato, tale misura è ritenuta giustificata. In tal caso il MISE adotta i provvedimenti necessari per garantire che il materiale elettrico non conforme sia ritirato dal mercato e ne informa la Commissione.
Gli oneri relativi alle misure correttive adottate sono a carico dell'operatore economico destinatario del provvedimento. Qualora la misura provvisoria sia ritenuta ingiustificata, viene revocata.

Materiale conforme che presenta rischi

Se il MISE ritiene che un materiale elettrico, pur conforme al D.Lgs n. 86/2016, presenta un rischio chiede all'operatore economico di provvedere, a seconda dei casi, a:
- eliminare il rischio;
- ritirare il materiale dal mercato o richiamarlo entro un periodo di tempo congruo, proporzionato alla natura del rischio.
Il MISE informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri riguardo ai dati necessari all'identificazione del materiale elettrico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonchè la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

Sanzioni amministrative materiale elettrico.

In caso di violazioni vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n.86/2016.
E' prevista una sanzione pecuniaria amministrativa di una somma compresa tra 500 e 5.000 euro per le seguenti non conformità formali (art. 8 D.Lgs n. 86/2016):

  • marcatura CE non apposta o apposta in violazione dell'art. 30 del Regolamento UE n. 765/2008;
  • dichiarazione di conformità non compilata o non compilata correttamente;
  • documentazione tecnica non disponibile o non completa;
  • estremi identificativi del produttore o importatore mancanti, incompleti o falsi;
  • identificativo del prodotto mancante;
  • indicazioni mancanti dei fornitori o degli operatori a cui è stato fornito materiale elettrico alle autorità che lo richiedono.

Gli operatori economici che immettono sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del D. Lgs n. 86/2016 diverse da quelle sopra riportate o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a 10.000 e non superiore a 60.000 euro (non inferiore a 800 e non superiore a 5.000 euro in caso di messa a disposizione sul mercato).

 

Ultima modifica
Gio 28 Set, 2023