Materiale elettrico di bassa tensione

Il materiale elettrico di bassa tensione destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua deve sottostare alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 86/2016, che ha recepito la Direttiva 2014/35/UE.

Se il materiale elettrico è stato immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 è consentita l'applicazione della precedente normativa, disciplinata dalla Direttiva 2006/95/CE.

Il materiale elettrico di bassa tensione può circolare nell'UE se non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

Per messa a disposizione sul mercato si intende la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; con immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale elettrico.

La normativa non si applica nei seguenti casi:

  • materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
  • materiali elettrici per radiologia e uso clinico;
  • parti elettriche di ascensori e montacarichi;
  • contatori elettrici;
  • basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
  • dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
  • disturbi radioelettrici;
  • materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
  • kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

La normativa riconosce presunzione di conformità del materiale elettrico secondo:

  • le norme armonizzate;
  • se non sono state pubblicate norme armonizzate, norme internazionali elaborate dalla Commissione elettrotecnica internazionale per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione;
  • se non sono state pubblicate norme armonizzate o norme internazionali, norme nazionali dello Stato membro dell'UE in cui il materiale è stato fabbricato, qualora venga garantito un livello di sicurezza equivalente a quello italiano

Fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale.
E' ritenuto fabbricante l'importatore o il distributore che immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati dall'art. 3 del D.Lgs 86/2016 , tra i quali:

  • garantire che il materiale elettrico immesso sul mercato è progettato e fabbricato conformemente agli obbiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato I del D.Lgs 86/2016;
  • eseguire un'analisi e una valutazione adeguata dei rischi;
  • eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità;
  • preparare la documentazione tecnica;
  • redigere una dichiarazione di conformità UE;
  • apporre la marcatura CE;
  • apporre un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione sul prodotto oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
  • indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato;
  • garantire che il materiale elettrico si accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana, chiare, comprensibili e intelleggibili;
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;
  • predisporre le procedure necessarie affinchè la produzione in serie continui ad essere conforme. A tal fine devono tenere conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonchè delle modifiche delle norme armonizzate, internazionali o nazionali o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del materiale elettrico;
  • eseguire, se necessario, in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori;
  • esaminare i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantenendo, se ritengono, un registro degli stessi e informando i distributori di tale monitoraggio;
  • se ritiene di aver immesso sul mercato materiale elettrico non conforme ha l'obbligo di prendere immediatamente le misure correttive necessarie, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, deve informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese;
  • su richiesta motivata di un'autorità, deve fornire tutte le informazioni e la documentazione per dimostrare la conformità del materiale elettrico, in una lingua compresa dall'autorità. Deve cooperare con l'autorità, su richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da lui immesso sul mercato.

Rappresentante autorizzato

Il fabbricante può delegare un rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica, con sede stabile nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante mandato scritto che lo autorizza ad agire a nome suo in relazione a determinati compiti.
Secondo l'art. 4 del D.Lgs 86/2016 i rappresentanti autorizzati, se delegati, devono:

  • mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;
  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico;
  • cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico che rientra nel proprio mandato.

L'importatore è la persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un Paese extra UE.

Obblighi dell'importatore

L'importatore è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati all'art.5 D. Lgs. n.86/2016, fra cui:

  • immettere sul mercato solo il materiale elettrico conforme agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato I del D. Lgs. n. 86/2016;
  • non immettere il materiale elettrico non conforme sul mercato, fino a quando non sia stato reso conforme e ne deve informare le autorità di vigilanza;
  • assicurare che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità;
  • assicurare che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul materiale elettrico siano apposti la marcatura CE, un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione, nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale del fabbricante, che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti prescritti;
  • indicare il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento. Queste informazioni devono essere in lingua italiana;
  • garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana;
  • garantire che, mentre il materiale elettrico è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità;
  • eseguire una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, se necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori;
  • esaminare i reclami, il materiale non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantenendo, se del caso, un registro degli stessi e informando i distributori di tale monitoraggio;
  • se ritenesse che il materiale elettrico da lui immesso sul mercato non sia conforme deve prendere immediatamente le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, gli importatori ne devono informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • mantenere la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato; garantendo inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità;
  • a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, deve fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico in una lingua compresa dall'autorità e, per il materiale elettrico immesso sul mercato in Italia, in lingua italiana. Devono cooperare con l'autorità, su sua richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato.
 

Il distributore è la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico.

Obblighi del distributore

Il distributore è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati all'art.6 D. Lgs. n.86/2016, fra cui:

  • non mettere a disposizione sul mercato il materiale elettrico che non sia conforme agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato I, fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, deve informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato;
  • verificare che il prodotto rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana, che il fabbricante e l'importatore abbiano apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione e il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;
  • garantire che, mentre il materiale elettrico è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità;
  • se ritiene che il materiale elettrico che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme, si deve assicurare che siano prese le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenta un rischio, ne deve informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • a richiesta di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione, necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico. Cooperando con l'autorità, su sua richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da lui messo a disposizione sul mercato

 

Ultima modifica
Gio 28 Set, 2023