Calzature

Le calzature che sono destinate al consumatore finale devono essere etichettate, come stabilito dalla Direttiva 94/11/CE.
 

A quali prodotti si applica la normativa?

L'espressione "calzature" si riferisce a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. La normativa si applica, quindi, ad una varia tipologia di articoli che includono, a titolo esemplificativo:

  • scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno, e stivali di qualunque altezza;
  • sandali di tipo vario, espadrilles;
  • scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
  • calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo;
  • calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica), senza suole riportate;
  • calzature usa e getta con suole riportate;
  • calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche.

Sono esclusi dalla normativa i seguenti prodotti:

  • calzature d'occasione usate;
  • calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
  • calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. n. 475/92 (dispositivi di protezione individuale);
  • calzature disciplinate dal DPR. n. 904/82 (sostanze pericolose).

 

il 4 gennaio 2018 il decreto legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura dei settori tessile e calzaturiero.

Non cambiano le regole di etichettatura contenute per il settore tessile nel Regolamento UE 1007/2011 e per il settore calzaturiero nella direttiva 94/11/CE recepita in Italia con DM 11/4/1996 cambiano solo le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.

In particolare:
Vengono introdotte nell'ordinamento italiano le sanzioni applicabili per la vendita di calzature prive di etichetta o con etichetta non conforme.
Vengono innalzate le sanzioni applicabili per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o con etichetta non veritiera o non conforme.
Viene prevista una specifica sanzione da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su cataloghi e  prospetti.
Viene introdotta una sanzione applicabile nel caso il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall'autorità di vigilanza (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
 

L'etichetta

L'etichetta delle calzature deve avere le seguenti caratteristiche:

  • deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale da cui è composta ciascuna parte della scarpa;
  • deve fornire le informazioni mediante i simboli adottati o mediante indicazioni scritte in lingua italiana;
  • deve contenere le informazioni concernenti il materiale che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l'80 % del volume della suola esterna (se nessun materiale raggiunge tale limite, l'etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell'articolo);
  • deve essere ben visibile, saldamente applicata e durevole;
  • deve essere necessariamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni) ed accessibile al consumatore;
  • non deve indurre in errore il consumatore; a tal fine, nei luoghi di vendita deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia utilizzata;
  • può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
  • può contenere anche altre indicazioni, per chiarire la qualità e le finiture delle calzature, in quanto la normativa stabilisce solo il livello minimo delle informazioni (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di migliore qualità)

Il fabbricante di suole può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua italiana o in altra lingua dell'Unione europea).
 

Parti della calzatura

Le calzature si compongono di tre parti:

  • tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna;
  • rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede, interni alla scarpa;
  • suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura.

I materiali usati nella produzione delle calzature possono essere:

  • il cuoio (pelle o pellame di un animale che conserva la struttura fibrosa originaria, debitamente conciato per evitare la marcescenza);
  • il cuoio rivestito (strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa);
  • le materie tessili (naturali e sintetiche o non tessute);
  • altre materie (para o gomma).

 

Simbologia indicata sull'etichetta della scarpa

parti della scarpa e simboli corrispondenti: tomaia - rivestimenti della tomaia e suola interna - suola esterna

Materiali e simboli corrispondenti: cuoio - cuoio rivestito - materie tessili naturali e sintetiche - altre materie

 

Obblighi del fabbricante

Il fabbricante, oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione europea, deve apporre l'etichetta ed è personalmente responsabile per l'esattezza delle informazioni in essa contenute.

Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nell'UE, il responsabile è il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario.

Obblighi del venditore al dettaglio

Il venditore al dettaglio deve, in ogni caso, verificare la presenza dell'etichetta sulla calzatura in vendita ed esporre il cartello con la simbologia in modo che sia visibile al pubblico.

 

Tutela del mercato

La vigilanza del mercato compete al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese – Divisione VII - Via Molise 2 - 00187 ROMA) che la esercita attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio.

Per verificare la conformità delle calzature, l'Ufficio Vigilanza sul Mercato della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna effettua dei controlli nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio.

In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme viene assegnato un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette un decreto motivato di ritiro dal mercato delle calzature.


Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

Direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha introdotto l'obbligo dell'etichetta sulle calzature, destinate alla vendita al consumatore finale

Normativa nazionale:

D.M. 11/04/1996 così come modificato dal D.M. 30/01/2001 con cui la direttiva 94/11/CE è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano)

Codice del Consumo, D. Lgs. n. 206/2005 artt. 102-113 per la sicurezza delle calzature

D. Lgs. n. 190/2017 - DISCIPLINA SANZIONATORIA

Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE

  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3,  della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di  etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000  euro  a 20.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il  distributore  che,  ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive  di  etichetta  è  soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
  3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5,  della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato  calzature  con  composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati   nei   principali   componenti   delle   calzature    indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, è soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
  4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   fabbricante   o l'importatore che immette sul mercato  calzature  con  etichetta  non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1,  2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate  in  lingua  italiana,  e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  1.500  euro  a 20.000 euro.
  5. La medesima sanzione  amministrativa  di  cui  al  comma  4  del presente articolo si applica anche al fabbricante  o  all'importatore che utilizza una lingua  diversa  dall'italiano  o  da  altra  lingua ufficiale dell'Unione europea.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che  mette a  disposizione  sul  mercato  le  calzature  senza  avere  informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4,  paragrafo  2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
  7. L'autorità di vigilanza, ove  rilevi  che  le  calzature  sono prive di etichettatura o che l'etichettatura  non  è conforme  alle prescrizioni  della  direttiva  94/11/CE,   previo   accertamento   e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2,  3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14  della  legge  n.  689  del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima  immissione  in commercio   delle   calzature   sul   mercato   nazionale,   per   la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle  calzature  dal mercato.
  8. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che  non ottemperano al provvedimento di cui  al  comma  7  entro  il  termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  3.000 euro a 20.000 euro.
  9. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle calzature di cui all'articolo 1, paragrafo  1,  quarto  comma,  della direttiva 94/11/CE.

 

Folder calzature

 

Ultima modifica
Mer 04 Ott, 2023