Prodotti connessi all'energia

Tutti gli apparecchi che usiamo in casa ogni giorno impiegano risorse. Il consumo di energia elettrica, acqua e gas ha un impatto crescente sull'ambiente e sulle economie domestiche.

L'Unione europea ha posto la riduzione dei consumi energetici come una delle priorità della sua politica energetica, fissando come obiettivo una diminuzione del 20% su tutto il territorio dell'Unione entro il 2020.

Questo obiettivo è perseguito, tra l'altro, attraverso un doppio ordine di disposizioni:

  • nei confronti dei produttori si impongono standard minimi nella progettazione dei prodotti volti ad un progressivo miglioramento nell'efficienza energetica;
  • nei confronti di fornitori e distributori si impongono obblighi informativi verso il consumatore, che gli consentano di conoscere e confrontare i diversi livelli di efficienza energetica per una scelta consapevole nell'acquisto.

Sono due le direttive quadro che costituiscono il riferimento per produttori, fornitori e distributori in materia di efficienza energetica dei prodotti:

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Regolamento UE 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica (sostituisce la direttiva 2010/30/UE)

 

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Informazioni obbligatorie ai consumatori sul consumo di energia dei prodotti

 

Dall'1 agosto 2017 il Regolamento UE 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica ha sostituito la direttiva 2010/30/UE.

Tale regolamento mantiene nella sostanza il medesimo ambito di applicazione e obiettivo della Direttiva 2010/30/UE, ovvero di  ridurre i consumi energetici favorendo una scelta consapevole del consumatore sul livello di efficienza energetica dei prodotti che intende acquistare,  ma ne modifica e rafforza alcune disposizioni, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti.

Tale Regolamento che fornisce disposizioni generali, essendo poi gli specifici atti delegati come i regolamenti adottati nel corso degli anni dell’Unione Europea, che forniscono le specifiche per ogni singolo prodotto, prevede l’adozione di una banca dati e lo riscalaggio delle classi.

Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri pur restando applicabili il d.lgs 104/2012 e i regolamenti delegati adottati dalla Commissione UE in attuazione della direttiva UE 2010/30 fino all'emanazione dei nuovi regolamento.
 

I prodotti regolamentati

La classificazione energetica

La classificazione energetica è espressa mediante una scala che va da A a G, accompagnata da una scala cromatica che va dal verde al rosso: i livelli della classificazione devono corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell'utilizzatore finale.

Alla classificazione possono essere aggiunte le classi addizionali A+, A++ e A+++, se reso necessario dal progresso tecnologico. Il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che più classi siano ancora popolate.

La scala cromatica è composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Il verde scuro è sempre il codice cromatico solo della classe migliore. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto.
 

Folder energia

L'obiettivo di riduzione dei consumi e aumento dell'efficienza energetica nell'Unione europea viene perseguito, tra gli altri strumenti, anche attraverso una politica di informazione ai consumatori.

Nella Direttiva 2010/30/UE, questa politica è perseguita mediante la prescrizione di obblighi specifici in materia di etichettatura e di informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti.

L'obiettivo finale è quello di creare un vantaggio per l'UE nel suo complesso, tanto dal punto di vista economico quanto ambientale, stimolando le imprese a fare dell'efficienza energetica un elemento di concorrenza e consentendo ai consumatori di acquistare prodotti più efficienti.
 

La Direttiva 2010/30/UE

La Direttiva 2010/30/UE intende armonizzare le misure nazionali sull'informazione fornita agli utilizzatori finali sul consumo di energia di prodotti, in considerazione del notevole impatto che l'uso degli stessi ha sui consumi energetici complessivi dei paesi membri, sia in via diretta che indiretta. Tale informazione viene realizzata mediante:

  • un'etichetta, posta in modo chiaramente visibile sul prodotto stesso;
  • una scheda informativa, inserita in tutti gli opuscoli illustrativi del prodotto ovvero fornita unitamente alla documentazione che lo accompagna;
  • il materiale tecnico promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un prodotto, e la pubblicità.
     

Rapporti con la Direttiva 2009/125/CE sull'Eco-progettazione

La Direttiva 2010/30/UE estende l'ambito di applicazione della Direttiva 92/75/CE, che è limitato agli apparecchi domestici.

La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE ai prodotti connessi all'energia potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la Direttiva 2009/125/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

La Direttiva 2010/30/UE non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2009/125/CE. Insieme a tale direttiva e ad altri strumenti dell'Unione, essa fa parte di un quadro giuridico più ampio volto a produrre ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente.
 

Il D. Lgs. n. 104/2012

Il 28 giugno 2012 è stato emanato il D. Lgs. n. 104, che ha provveduto all'attuazione della Direttiva 2010/30/UE.

Il decreto, oltre a costituire il recepimento della direttiva comunitaria, risponde anche all'esigenza di regolamentare l'utilizzo dell'etichettatura energetica sul territorio nazionale, attraverso lo strumento degli accordi volontari e dei relativi controlli attuati tramite l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo Sviluppo economico sostenibile).
Nello specifico il Ministero dello Sviluppo Economico intende utilizzare tale regolamentazione per tutelare tutte le imprese che attuino una politica ambientale corretta.

Allo stato attuale l'utilizzo di etichettature energetiche per prodotti non soggetti a regolamenti attuativi europei, e dunque volontarie, da parte delle imprese non risulta in contrasto con i principi della Direttiva 2010/30/UE a meno che queste ultime non inducano in errore o generino confusione nel consumatore.

Pertanto il decreto costituisce un'opportunità per le imprese che accetteranno gli accordi, e i controlli correlati, valorizzando i propri prodotti verso i consumatori tramite l'utilizzo di etichette riconosciute e verificate, anche in assenza di appositi regolamenti europei specifici.

 

Ultima modifica
Mer 13 Set, 2023