Organismi abilitati alla verifica periodica degli strumenti di misura

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, che attua la normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio conformi alla normativa nazionale ed europea. Gli strumenti in servizio utilizzati per le funzioni di misura legale sono soggetti alla verificazione periodica con le periodicità indicate al punto 1 dell’allegato IV del DM 93/2017 che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare. Successivamente, il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione. La verifica periodica è eseguita dagli organismi che hanno presentato Scia ad Unioncamere indicando, tra l’altro, le tipologie di strumenti sulle quali intendono effettuare la verifica periodica, specificandone le caratteristiche metrologiche, e allegando copia del corrispondente certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA.
Infatti, prima di presentare la segnalazione ad Unioncamere, i laboratori interessati  dovranno ottenere da ACCREDIA  il certificato di accreditamento in base ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.

Unioncamere, ricevuta la SCIA, effettua la verifica documentale della segnalazione e delle dichiarazioni a corredo e assegna il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo; inoltre forma l’elenco pubblico degli organismi che hanno presentato la SCIA. Alla SCIA si applicano le disposizioni della L. 241/90 (artt. 19 e 21 e Capo IV-bis). Gli organismi sono tenuti ad eseguire la verifica periodica entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta dei titolari degli strumenti, attenendosi alle procedure e agli obblighi di comunicazione prescritti dal D.M. 93/2017. Essi sono soggetti all'attività di sorveglianza di ACCREDIA. Inoltre la Camera di commercio, competente sul luogo dove lo strumento è in servizio, esercita l’attività di vigilanza su un campione degli strumenti che l’organismo ha sottoposto a verificazione periodica.

 

Organismi abilitati alla verifica periodica degli strumenti di misura


Ultima modifica
Mar 13 Giu, 2023