Distributori

Distributore di gpl

 

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93

La verifica periodica di un distributore di GPL è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento.

La verifica periodica dei distributori di carburanti in servizio è ordinariamente eseguita dai pertinenti organismi accreditati laboratori abilitati.

La periodicità della verifica dei distributori di GPL è di due anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare.

Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 4.

Successivamente, la verificazione è effettuata ogni due anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento.

Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata.

Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.

La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti.

I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

 

Distributore di carburanti liquidi

 

La verifica periodica di un distributore di carburanti liquidi, è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento.
La verifica periodica dei distributori di carburanti in servizio è  eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati.
La periodicità della verifica dei distributori di carburanti è di due anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno della marcatura metrologica supplementare.
Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 4. Successivamente, la verificazione è effettuata ogni due anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento.
Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.
La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti.
I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Distributore di metano CNG (gas naturale compresso)

 

La verifica periodica di un distributore di CNG è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento.
La verifica periodica dei distributori di CNG in servizio è eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati.
I distributori di CNG non sono tra le categorie di strumenti MID  e sono approvati esclusivamente secondo la normativa nazionale.
La periodicità della verifica dei distributori di CNG è di due anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale.
Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale, la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno di fabbricazione indicato sullo strumento aumentato di 4.
Successivamente, la verificazione è effettuata ogni due anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento.
Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.
La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti.
I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Sistema di misurazione di liquidi diversi dall'acqua montato su autobotte

 

La verifica periodica di un sistema di misurazione di liquidi diversi dall’acqua  montato su autobotte  è la verifica dell'affidabilità metrologica dello strumento dopo un certo periodo di tempo di utilizzo o dopo un aggiustamento.
Si tratta di sistemi per la misurazione di Carburanti liquidi, di liquidi alimentari, di GPL, di LNG, di Liquidi Criogenici, ecc.
La verifica periodica dei sistemi di misurazione su autobotte in servizio è ordinariamente eseguita dai pertinenti laboratori abilitati od organismi accreditati.
La periodicità della verifica dei sistemi di misurazione montati su autobotte è di due anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell’anno  della marcatura metrologica supplementare.
Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 4. Successivamente, la verificazione è effettuata ogni due anni dalla data dell’ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento.
Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.
La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti. 
I titolari degli strumenti di misura sono soggetti agli obblighi relativi alla corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

Ultima modifica
Gio 30 Nov, 2023