Camera arbitrale di Ferrara

Cos'è?


E' una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa alla giustizia ordinaria, in cui uno o più soggetti neutrali (arbitri) vengono incaricati della soluzione di una lite insorta tra le parti.

 

Quali vantaggi offre?


Rapidità di risoluzione delle controversie

  • costi prefissati
  • competenza specifica di chi decide (arbitri)
  • riservatezza

 

Come fare?


L'arbitrato può essere utilizzato se le parti lo hanno preliminarmente previsto inserendo nel contratto, già al momento della conclusione, una specifica clausola compromissoria.

Anche dopo il verificarsi della lite è comunque possibile optare per il ricorso all'arbitrato, sottoscrivendo apposito compromesso.

In entrambi i casi le parti possono fare riferimento ad una istituzione arbitrale, che garantisce la trasparenza dei costi e il rispetto dei tempi e vigila su ogni aspetto del procedimento arbitrale (clausola compromissoria).

 

Come funziona?


Per i servizi di arbitrato la Camera di Commercio di Ferrara opera, dal 1 ottobre 2010, in convenzione con la Camera Arbitrale di Milano si riporta alle seguenti voci per maggiori informazioni:

  1. Regolamento Arbitrale

  2. Come avviare un arbitrato

  3. Domanda di arbitrato

  4. Costi Arbitrali

 

Principali attività


Presso la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna è possibile:

  • ottenere informazioni generali sull'arbitrato e assistenza specifica nella redazione delle clausole e del compromesso arbitrale;
  • depositare gli atti introduttivi dell'arbitrato e tutti gli atti successivi della procedura arbitrale;
  • svolgere le udienze arbitrali, fruendo della necessaria assistenza in ordine alla verbalizzazione delle stesse.

Approvate dal Consiglio camerale con delibera n. 6 del 18/5/2005.

  1. Chiunque accetti l’incarico di svolgere la funzione arbitrale in un arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento della stessa e secondo le presenti norme di comportamento.
  2. L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter assolvere al proprio compito con la competenza richiestagli secondo le sue personali qualificazioni professionali.
  3. L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter assolvere al proprio compito con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che egli si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti.
  4. Allo scopo di garantire la propria imparzialità, l’arbitro deve essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura arbitrale, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta.
  5. Unitamente all’accettazione l’arbitro deve dichiarare per iscritto:
    1. qualunque relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità;
    2. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
    3. qualunque pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità.
      Tale dichiarazione, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta nel corso di tutta la procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.
  6. Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato come causa di revoca dell’arbitro o di mancata conferma da parte della Camera arbitrale in un nuovo procedimento arbitrale.
  7. L’arbitro designato dalla parte, che sia tenuto per volontà delle parti stesse a partecipare alla scelta del terzo arbitro, può contattare la parte che l’ha designato o il suo rappresentante in giudizio, per sapere se ritengono accettabili i nominativi proposti.
  8. L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione della controversia ma non può influire sulla loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
  9. Durante la procedura arbitrale l’arbitro deve evitare ogni comunicazione unilaterale con qualunque delle parti o dei suoi difensori, senza darne notizia alla Camera arbitrale affinché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.
  10. L’arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Camera arbitrale.
  11. L’arbitro non deve sollecitare né accettare alcun accordo diretto con la parte che l’ha designato, relativo alle spese o agli onorari. L’arbitro ha diritto, oltre che ai rimborsi spese, al compenso per l’opera prestata nella misura determinata esclusivamente dalla Camera arbitrale, in relazione alle tariffe della stessa, che si ritengono accettate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
  12. Durante la procedura arbitrale, l’arbitro deve favorire un sereno e proficuo svolgimento della procedura. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la massima partecipazione delle parti su di un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contradditorio.
  13. E’ dovere dell’arbitro dedicare all’arbitrato tutto il tempo e l’attenzione che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile. In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.
  14. L’arbitro chiamato a svolgere la propria funzione all’interno di un collegio giudicante deve partecipare con impegno a tutte le attività del collegio così da garantire alle parti la massima attenzione e ponderazione al momento della decisione. In particolare, deve astenersi da qualunque comportamento defatigatorio o intimidatorio nei confronti dei colleghi diretto ad ostacolare il corretto svolgimento della procedura arbitrale fino alla sua conclusione.
  15. L’arbitro che non rispetta le presenti norme di comportamento, può essere sostituito dalla Camera arbitrale. Qualora non ritenga opportuno provvedere alla sostituzione per non provocare inutili ritardi nella procedura arbitrale, il Consiglio arbitrale, anche dopo la fine del procedimento arbitrale, può sanzionare il comportamento dell’arbitro, rifiutandone la conferma in successive procedure arbitrali.
Ultima modifica
Mer 29 Nov, 2023