Arbitrato

L’arbitrato è una procedura di giustizia alternativa di composizione delle controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili o per le quali non vi sia espresso divieto di legge, prevista dal codice di procedura civile. Consiste nell'affidare a un organo arbitrale (arbitro unico/collegio arbitrale) l'incarico di risolvere una controversia mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti.

A chi interessa

Persone fisiche, imprese, professionisti e Enti pubblici. I vantaggi sono molteplici:

  • tempi certi e rapidi,
  • costi contenuti e predeterminati,
  • riservatezza,
  • specifica competenza degli arbitri,
  • garanzia di imparzialità ed indipendenza,
  • regole certe,
  • assistenza della Segreteria della Camera Arbitrale in ogni fase del procedimento.

Tipi di arbitrato

Le parti possono scegliere diversi tipi di arbitrato:

  • RITUALE — Il lodo ha efficacia di sentenza e diventa titolo esecutivo.
  • IRRITUALE — Il lodo ha natura ed efficacia negoziale (non può diventare direttamente titolo esecutivo, ma può essere utilizzato per chiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio).
  • SECONDO DIRITTO — Gli Arbitri, per giungere alla decisione, devono applicare unicamente le norme di diritto regolatrici della materia.
  • SECONDO EQUITÀ — Gli Arbitri possono deviare dal rigore stesso della norma di legge e riferirsi a usi o principî più ampi di giustizia in senso lato, avuto riguardo al caso concreto, ai suoi elementi e alle sue circostanze.
  • AMMINISTRATO — Le parti chiedono l’intervento di un’istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento secondo regole contenute in un regolamento e un tariffario prefissato. È quindi più semplice ricorrere all’arbitrato amministrato, essendo sufficiente indicare nella clausola compromissoria o nel compromesso arbitrale il riferimento all’Istituzione specializzata che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale.
  • AD HOC — Il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale senza il riferimento a una Istituzione arbitrale. Nella clausola è possibile indicare l'autorità di nomina dell’Organo arbitrale.

L'arbitrato consente quindi alle parti mediante convenzione arbitrale (clausola compromissoria o compromesso) di pilotare il procedimento attraverso la scelta degli arbitri, del luogo, delle norme applicabili e della lingua in cui verrà presentata la decisione finale (lodo).

La controversia può essere risolta anche con una transazione sia prima che dopo la costituzione dell’Organo arbitrale.

 

Ultima modifica
Mer 29 Nov, 2023