Giocattoli
Si intende "giocattolo" qualsiasi prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. L'aspetto discriminante è pertanto il valore "ludico" del prodotto immesso sul mercato . Non sono peraltro considerati giocattoli, ai fini della presente normativa, tutti i prodotti elencati nell' Allegato I del D.Lgs 54/11
Requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli
I requisiti essenziali, indicati nell'Allegato II del D.Lgs 54/11, sono suddivisi in:
- Requisiti generali
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Sono correlati alla concezione, costruzione e composizione del giocattolo.
In particolare, il giocattolo deve essere privo di parti appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provocare ferite in caso di rottura. Le parti smontabili, se ingerite, devono avere delle dimensioni da impedire il soffocamento. Inoltre, non deve contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili, infatti i materiali con cui sono costruiti e le vernici utilizzate devono rientrare nei limiti di tolleranza biologica previsti e, nei giochi elettrici, la tensione di alimentazione non deve superare i 24Volt.
- Rischi particolari
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- Proprietà fisiche e meccaniche
- Resistenza meccanica e stabilità necessaria
- Rischi di ferite da contatto Incolumità fisica dovuta al movimento delle parti Inalazione di piccole parti (bambini con età inferiore a 36 mesi)
- Rischi di strangolamento e soffocamento
- Perdita di galleggiamento e sostegno al bambino
- Rischi di intrappolamento in giocattoli penetrabili
- Rischi di eiezione o di collisione di veicoli giocattolo con sistema frenante
- Rischi per l'incolumità fisica causati da proiettili Rischi di ustioni, scottature o altre ferite
- Infiammabilità
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- Non deve bruciare se esposto direttamente ad una fiamma
- Non deve prendere fuoco facilmente. Deve bruciare lentamente.
- Deve ritardare il processo di combustione.
- Non devono contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili.
- Non devono contenere elementi o sostanze che possono esplodere.
- Non devono contenere sostanze o preparati che quando mischiate, scaldate o per reazione chimica possono esplodere
- Proprietà chimiche
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- Non devono presentare rischi per l'incolumità fisica a seguito di ingestione, inalazione, contatto con la pelle, mucose ed occhi
- Limiti sulla tolleranza biologica relativa agli otto metalli
- Non devono contenere sostanze o preparati pericolosi
- Proprietà elettriche
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- La tensione nominale non deve essere superiore a 24 Volt
- Devono essere isolati per evitare scariche elettriche
- Le temperature massime non devono causare ustioni
- Igiene
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Devono essere in stato di pulizia per evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione
- Radioattività
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Non devono contenere elementi o sostanze radioattive.
- Come distinguere un giocattolo sicuro
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Controllare che sulla confezione compaiano in maniera visibile, leggibile, indelebile e soprattutto in lingua italiana:
- la marcatura CE con cui il fabbricante attesta la conformità del giocattolo alle prescrizioni di legge
- il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l’indirizzo del fabbricante o del responsabile dell’immissione sul mercato
- le avvertenze sulle fasce d’età consigliate e le indicazioni d’uso per la manutenzione e il montaggio
- la scritta “Attenzione. Da usare sotto la sorveglianza di adulti”, per i giocattoli che riproducono apparecchi destinati agli adulti e per i giocattoli che contengono prodotti chimici
- le eventuali avvertenze specifiche legate al tipo di giocattolo, anche in lingua italiana
- Standard di sicurezza
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I giocattoli e le loro parti smontabili non devono presentare punti o spigoli appuntiti, bordi taglienti e devono avere dimensioni tali da evitare qualunque pericolo di soffocamento se portati alla bocca: quelli destinati ai bambini al di sotto dei tre anni non devono avere un diametro inferiore a 3,17 cm. Tutti i giocattoli meccanici devono essere costruiti in modo tale che gli ingranaggi non siano mai accessibili anche per il bambino più curioso. Le palline che si trovano all’interno di sonagli per bambini di 4/5 mesi non devono essere in alcun modo accessibili. Le batterie a bottone e le minitorce non devono essere facilmente accessibili al bambino. Il trasformatore di un giocattolo deve riportare il simbolo caratteristico (*), non deve essere parte integrante del giocattolo, non deve avere comandi e deve essere usato da un adulto. Le vernici o materiali particolari che possono essere tossici non devono essere usati nella costruzione del giocattolo. Gli occhi, il naso, i bottoni dei pupazzi devono essere resistenti allo strappo. Il materiale utilizzato per i pupazzi di peluche o altri giocattoli morbidi con imbottiture di tessuto non deve essere facilmente infiammabile. Le tende da indiano o le casette per le bambole devono essere arieggiate e prive di chiusure automatiche. I giocattoli da trascinare (telefono di plastica, ecc) devono essere provvisti di corde di lunghezza e spessore tali da non procurare nodi scorsoi. I giocattoli fabbricati in plastica morbida, destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, non devono contenere più dello 0.05 % in peso di ftalati (additivi usati per ammorbidire la plastica), a seguito del Provvedimento del Ministero dell’industria del 30 settembre 1999.
- Obblighi del fabbricante
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Prima di immettere il giocattolo sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario deve apporre sul giocattolo la marcatura CE.
- indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
In questo modo il fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva sulla Sicurezza dei giocattoli, infatti la marcatura CE dimostra che il giocattolo risponde a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e che è stato sottoposto a tutte le procedure di conformità secondo quanto indicato dalla normativa nazionale che recepisce le norme armonizzate comunitarie.
Il fabbricante apponendo la marcatura CE autocertifica, sotto la propria responsabilità, la conformità senza richiedere l'intervento di un organismo notificato. In caso di contestazione da parte degli Organi preposti ai controlli, il fabbricante del giocattolo deve fornire una dimostrazione oggettiva e documentale sulla sicurezza del suo prodotto. In particolare, deve preparare un fascicolo tecnico contenente le seguenti informazioni:
- informativa dettagliata sulla concezione e la fabbricazione;
- descrizione dei mezzi con cui viene assicurata la conformità della produzione;Quando il fabbricante non applica integralmente le norme armonizzate, il giocattolo può essere immesso sul mercato solo dopo aver ricevuto un attestato CE da parte di un organismo abilitato alla certificazione (organismo notificato).
Tale organismo effettua gli esami di laboratorio per verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge.
- l'attestato CE del tipo e i documenti consegnati all'organismo notificato;
In caso di controllo, il fabbricante, deve fornire la seguente documentazione:
- una descrizione dei mezzi con cui viene assicurata la conformità della produzione alle norme armonizzate;
- una descrizione dei mezzi con i quali viene verificata la conformità al modello autorizzato;
- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento.- rapporti di prova.
- Obblighi del distributore
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Il distributore ha l’obbligo di immettere in commercio solo i giocattoli provvisti:
della marcatura CE, e che riportino il nome e/o marchio e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea delle avvertenze e delle precauzioni d'uso redatte in lingua italiana requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli
La vigilanza sulla sicurezza dei giocattoli
Spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - che si avvale della Guardia di Finanza e delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Per verificare la conformità dei giocattoli, vengono effettuati sia controlli fisici nei luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, presso i punti vendita all'ingrosso e al dettaglio , sia controlli documentali riguardanti la documentazione tecnica, che il responsabile dell'immissione sul mercato del giocattolo deve conservare per 10 anni e rendere disponibile in caso di richiesta da parte dell'Autorità competente; nei casi di sospetta non conformità, si procede al prelievo di campioni per sottoporli agli esami di laboratorio a cura di un organismo notificato. Se i giocattoli risultano non muniti legittimamente della marcatura CE, viene effettuato il sequestro cautelativo, in attesa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con proprio decreto motivato, disponga il loro ritiro immediato dal mercato a spese del fabbricante.
Sanzioni
A seguito di controllo, normalmente casuale, talvolta su segnalazione circostanziata, gli Ispettori dell'Ufficio Vigilanza sul Mercato possono riscontrare la violazione delle disposizioni in materia di giocattoli. I controlli possono limitarsi ad un esame visivo dell'etichettatura CE e delle altre indicazioni obbligatorie, possono spingersi ad un esame formale/sostanziale del fascicolo tecnico che deve obbligatoriamente accompagnare il prodotto, fino ad arrivare ad analisi di laboratori accreditati, che mirano a verificare la sicurezza effettiva del prodotto già posto in commercio.
Le sanzioni sono stabilite dall'art. 31 del Decreto Legislativo 54/2011.