Composizione negoziata crisi d'Impresa


Un nuovo servizio offerto dalla Camera di commercio dal 15 novembre 2021

 

Dal 15 novembre 2021, l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ma per il quale risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento, può chiedere la nomina di un esperto alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.

L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Questa è la procedura di Composizione negoziata della crisi d’impresa introdotta dal D.L. 118 del 24 agosto 2021 convertito con modifiche dalla Legge 147 del 21 ottobre 2021, ora inserito - con modifiche - nel "Codice della crisi e dell'insolvenza" in vigore dal 15 luglio 2022, agli articoli 12 e seguenti.

Il compenso dell’esperto è a carico dell’imprenditore.

 

Link alla piattaforma telematica


 

Come accedere alla procedura: la Piattaforma telematica nazionale

L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale accessibile attraverso il sito internet istituzionale della Camera di commercio ove l’impresa ha la propria sede legale.

La piattaforma contiene inoltre:

  1. un test pratico, utilizzabile in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, per auto-diagnosticare la situazione in cui si trova l’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento.
  2. una check-list (lista di controllo) per consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile, nonché all’esperto l’analisi di coerenza del piano;
  3. un protocollo di conduzione della composizione negoziata che recepisce anche le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi.

 

Nomina dell'Esperto Indipendente

L'istanza di nomina dell’esperto è presentata mediante compilazione di un modello presente nella piattaforma telematica, mentre la nomina è affidata (a eccezione delle imprese di minori dimensioni, c.d. «sotto soglia») a una commissione, istituita presso la Camera di Commercio capoluogo di Regione, composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall’Autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto.

In particolare, la nomina può avvenire solo tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio capoluogo di regione, mentre l’iscrizione agli elenchi può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate.

 

Esperto Indipendente

La procedura prevede la nomina di un esperto che agevoli le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l'equilibrio economico dell'impresa. La presenza dell’esperto serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa mentre la negoziazione resta comunque una prerogativa dell’imprenditore, che porta avanti le trattative personalmente, con l’eventuale ausilio dei propri consulenti.

Il percorso della composizione negoziata, che si apre con l’istanza di nomina dell’esperto, si conclude con il deposito della relazione finale con la quale l’esperto dà atto dell’attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all’esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l’impresa. Se la relazione è negativa la procedura viene archiviata.

Come diventare esperto?

Gli esperti sono scelti da un apposito elenco regionale tenuto dalle camere di commercio. Per l’Emilia Romagna è competente la Camera di commercio di Bologna.

La domanda di iscrizione all’elenco degli esperti va presentata:

  1. agli Ordini professionali di appartenenza se il richiedente è un professionista iscritto da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati, dei consulenti del lavoro;

  2. alla Camera di Commercio di Bologna se il richiedente, non iscritto in albi professionali, è in possesso dei prescritti requisiti.

Per i necessari approfondimenti vai al seguente LINK

 

Riservatezza

Le trattative hanno l’obbligo di riservatezza.

Tutte le parti coinvolte, dall’imprenditore, all’esperto, ai creditori, fino alle altre parti interessate, sono tenute a non divulgare le notizie sull’impresa apprese nel corso delle trattative e a collaborare per assicurarne il regolare svolgimento.

 

Misure Protettive

Nel caso vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio dell’imprenditore da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell’impresa, è previsto che l’imprenditore possa chiedere una protezione del patrimonio ( art. 18 e seg. del Codice della crisi e dell'insolvenza). Perché si attivi la protezione è sufficiente che l’imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, l’applicazione di misure protettive successivamente sottoposte alla conferma da parte del giudice.

L’istanza di applicazione di misure protettive è pubblicata nel Registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti.

 

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Contatti

per imprese con sede legale a Ferrara E-mailconciliazione@fera.camcom.it

per imprese con sede legale a Ravenna E-mail: sovraindebitamento.ra@fera.camcom.it  

 

Ultima modifica
Mar 01 Apr, 2025