Mediazione sede Ferrara
- MODULISTICA
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Modello integrativo parte istante Modello integrativo parte invitata Domanda Mediazione Modello di adesione primo incontro di Mediazione Delega - REGOLAMENTO
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Regolamento di mediazione del servizio di conciliazione di Ravenna
Iscritto al n. 100 del registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione
Materie, in cui è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione da chi intende esercitare in giudizio una controversia:
- Condominio
- Diritti reali
- Divisione
- Successione ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto di aziende
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi
- Contratti bancari
- Contratti finanziari
- Associazione in partecipazione
- Consorzio
- Franchising
- Opera
- Rete
- Somministrazione
- Società di persone
- Subfornitura
Opposizione a decreto ingiuntivo
L'attivazione è di competenza della parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
Mediazione condominiale
L'amministratore di condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad un procedimento di mediazione (non è più necessaria la preventiva delibera assembleare). L'eventuale verbale di accordo deve contenere il termine entro il quale l'assemblea dovrà approvare l'accordo stesso con le maggioranze previste dall'art. 1136. In caso di mancata approvazione nel termine la conciliazione si intende non conclusa.
Durata
Durata della procedura: sei mesi dal deposito della domanda, prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi; per le mediazioni demandate dal giudice e per quelle per le quali il giudice invita ad esperire la mediazione quando la stessa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la durata è di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta di ulteriori tre mesi.
Procedimento
Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
Partecipazione
Parti persone fisiche: Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Soggetti diversi dalle persone fisiche: partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Primo incontro tra le parti
Il primo incontro è ora effettivo, e non semplicemente informativo: il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Avvio della procedura
La mediazione si avvia depositando presso la Camera di Commercio una domanda compilata sull'apposita modulistica cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo.
- Definizioni
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Definizioni
Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Controversie oggetto di mediazione: controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.
La mediazione può essere
- facoltativa: se attivata volontariamente dalle parti;
- obbligatoria: quando è condizione di procedibilità per la proposizione della successiva domanda giudiziale;
- demandata dal giudice: quando il giudice dispone l'esperimento del procedimento di mediazione valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti;
- contrattuale o statutaria: se derivante da clausola di mediazione prevista da contratto, statuto o atto costitutivo
Forma degli atti: gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. Al procedimento si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, che può prevedere lo svolgimento della mediazione anche con incontri con modalità audiovisive da remoto.
Accesso alla mediazione: la domanda è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.
La domanda deve indicare:
- organismo
- le parti
- l'oggetto
- le ragioni della pretesa
In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
Riservatezza
Chiunque partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.
Procedimento
All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, a cura dell'organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Nelle mediazioni obbligatorie e nelle mediazioni demandate, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. La mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche.
E' possibile la nomina di esperti.
Qualora le parti raggiungano l'accordo, questo assume valore di titolo esecutivo se gli avvocati che assistono le parti certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; negli altri casi l'omologazione è di competenza del Presidente del tribunale.
Organismi di mediazione
Gli organismi sono iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.
La formazione dei mediatori
Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione.
L'attività di formazione deve garantire elevati livelli di formazione dei mediatori.
Agevolazioni fiscali
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 600,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
Indennità e spese di mediazione da corrispondere agli organismi
Le indennità da corrispondere agli organismi sono attualmente disciplinate dal D.M. 150/2023
Modalità di pagamento
a) PagoPA (accesso a SIPA)
b) bancomat, carta di credito o contante presso lo sportello di questo organismo
Accesso Piattaforma PAGAMENTO SIPA Servizio da Selezionare: Servizi di Mediazione/Conciliazione Importo da pagare: Spese di mediazione comunicate dall'ufficio
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NON SONO AMMESSI PAGAMENTI CON BOLLETTINI POSTALI O CON BONIFICI BANCARI.
I nostri mediatori
I mediatori della CAM sono il fulcro dell’intera attività del Servizio di conciliazione.
Grazie alla professionalità, alla competenza e all’esperienza di queste persone il Servizio di conciliazione può offrire alle parti uno strumento di elevata qualità. Il mediatore è la persona che aiuta le parti a trovare l'accordo e risponde a determinati requisiti:
- è indipendente, imparziale e neutrale;
- è esperto in tecniche di gestione dei conflitti;
- garantisce la riservatezza del procedimento nei confronti dell'esterno e, all'interno della mediazione, tra le parti.
Il mediatore partecipa all'incontro con l'unico scopo di aiutare le parti a trovare un accordo.
Non deve né può decidere, e non deve dare nessun parere tecnico sulla vicenda di cui si discute.
Il suo ruolo è molteplice:
- aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi e le rispettive pretese;
- fa dialogare le parti fra loro, creando un clima di maggiore fiducia;
- aiuta le parti, con specifici incontri separati, ad individuare i propri interessi;
- incoraggia le parti a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative su cui articolare, quando possibile, un accordo;
- avvicina le posizioni e gli interessi delle parti, con l'obiettivo di migliorare le relazioni reciproche, affinchè possano collaborare per raggiungere un accordo.
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Iscrizione nell'elenco dei mediatori
Sono chiuse le iscrizioni nell'elenco dei mediatori dello Sportello di mediazione della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna. In ogni caso l'iscrizione è comunque consentita esclusivamente ai soggetti che sono stati valutati idonei tramite un'apposita procedura pubblica di selezione.