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Normativa tachigrafo: importanti novità

Chi opera nel trasporto internazionale e dispone di veicoli muniti di tachigrafo di prima generazione dovrà sostituire l’impianto con quello di nuova generazione.

Le scadenze previste per l'adeguamento sono le seguenti:

  • 31 dicembre 2024, termine entro il quale tutti i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, dotati di tachigrafo analogico o digitale di prima generazione (fino al 15 giugno 2019) e utilizzati nei trasporti internazionali, dovranno essere muniti dell'ultima generazione del tachigrafo: tachigrafo intelligente G2V2;
  • 19 agosto 2025, tutti i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafo intelligente di prima generazione (quindi dal 15 giugno 2019) dovranno essere dotati di tachigrafo di seconda generazione G2V2. Tale obbligo vale - anche in questo caso - solo per chi opera nel traffico transfrontaliero;
  • 1 luglio 2026, anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.


Agli obblighi di sostituzione del tachigrafo si aggiunge una disposizione generale che riguarda, invece, tutti gli operatori che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo (sia analogico che digitale di ogni generazione): l'obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (oggi sono 28 giorni) nell'ambito dei controlli su strada (Art. 36 Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento UE 1054/2020).

Tale obbligo entra in vigore dal 31 dicembre 2024.

Al riguardo va precisato che solo le carte tachigrafiche omologate a luglio 2023 (sulla base delle disposizioni normative che ne hanno disposto l'adeguamento) hanno memoria sufficiente per la registrazione di 56 giorni di attività; quindi gli utenti che dispongono di versioni precedenti potranno assolvere all'obbligo normativo dotandosi di stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto a quelli già memorizzati sulla carta) o in alternativa dotandosi di una carta di nuova generazione.

Infatti, non essendoci una specifica previsione normativa che impone la sostituzione, spetta unicamente all'utente decidere se continuare ad utilizzare la carta di cui dispone ancora pienamente valida, fornendo le prove di guida alle Autorità preposte ai controlli con le modalità alternative previste.

Val la pena sottolineare che, pur dotandosi di una nuova carta con maggiore capacità di memoria, nella prima fase di utilizzo i conducenti dovranno conservare a bordo una stampa cartacea della registrazione dell'attività dei 56 giorni precedenti per garantire i controlli di legge.

La nuova carta, infatti, inizierà la registrazione delle attività dal primo utilizzo in avanti. Questo comporta necessariamente che prima della restituzione alla Camera della carta precedente, i titolari dovranno aver scaricato i dati in essa contenuti.

Al riguardo si ricorda, inoltre, che l'interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello della nuova carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.

Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione sono di due tipologie e tutte di generazione 2. 

La tipologia è riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:

·         le carte gen2v1 recano il codice: E 3 1003

·         le carte gen2v2 (rilasciate a partire dal 21 luglio 2023) recano il codice: E 3 1004.

A seguito di approfondimenti tecnici sono emerse le seguenti considerazioni con riferimento alle carte circolanti e alla loro capacità di registrazione dei dati.

Le carte gen2v1 possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all’uso che della carta viene fatto in relazione allo svolgimento dell’attività. Infatti, se risulta necessario agire con l’inserimento manuale di parametri aggiuntivi, questi potrebbero saturare lo spazio di memoria e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare.

Le carte gen2v2, di ultima generazione, garantiscono di norma la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.

In linea generale si può affermare che i conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria (nelle carte gen2v1) sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci, in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe arrivare a saturare la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 gg di attività e di dover ricorrere alle stampe.

In sintesi si può, dunque, ritenere che la stampa dei dati di guida può non rivelarsi indispensabile, se è possibile verificare che la propria carta (indipendentemente dalla tipologia) già contiene la registrazione degli ultimi 56 giorni.

Poiché ciò può variare in funzione dell'uso che il conducente ne fa nel corso della propria attività lavorativa, ancor prima di pensare ad una sostituzione, il titolare può verificare lo stato dei dati presenti sulla propria carta e se coprono già i 56 giorni previsti non ha bisogno di sostituire la carta o di munirsi di stampe.

 Si sottolineano ancora  due importanti elementi per la corretta gestione delle carte e conservazione dei dati: 

  1. con la sostituzione della carta tachigrafica, la nuova carta registra dal primo giorno del suo utilizzo ed è quindi essenziale scaricare i dati della carta sostituita prima della riconsegna; 
  2. come regola generale uno scarico frequente e regolare dei dati delle carte, consente di avere sempre dati disponibili per gli usi richiesti dalla legge.

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Mar 03 Dic, 2024