Come compilare il certificato di origine

 

OGNI informazione riportata sul Certificato di origine deve essere presente anche nella fattura export o nella packing list (purchè consegnata assieme alla fattura). 
Non sono ammesse sul certificato di origine: dichiarazioni discriminatorie, prezzi, codici doganali.
1.
SPEDITORE

Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo (incluso il paese) dello speditore.

Per speditore si intende:

  • il soggetto che emette la fattura di vendita all'estero (esportatore)
  • il soggetto che provvede alla spedizione all'estero, per conto dell'esportatore
    In questo caso indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo di colui che cura la spedizione e la dicitura "per conto di" (on behalf of) seguita dalla ragione sociale di colui che emette la fattura.

NOTE

  • In caso di certificato "per conto di"  serve la DELEGA dell'esportatore a richiedere il certificato di origine. Vedi i facsimili nella sezione modulistica »
  • Il certificato può essere richiesto SOLO PER CONTO di imprese ITALIANE o dell'UNIONE EUROPEA. In questo campo non possono mai figurare imprese di Paesi terzi.
2.
DESTINATARIO

Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo (incluso il paese)  dell’acquirente ESTERO. Il nome del paese deve essere indicato per esteso.

Se l'acquirente e il destinatario finale non coincidono è possibile indicare entrambi gli indirizzi o solo il destinatario finale, a condizione che figuri chiaramente anche in fattura.

E' anche possibile scrivere soltanto  "all'ordine" (eventualmente seguito dal nome del Paese estero, se risulta dalla documentazione commerciale).

NOTE
Non si  può MAI  indicare un destinatario ITALIANO.

Se viene richiesto un certificato di origine per l'ITALIA  scrivere solo "ALL'ORDINE",
 

3. 
PAESE DI ORIGINE

Indicare il nome completo del Paese di origine della merce.

  • Merci di origine dell'UE: dicitura “Unione Europea”  eventualmente seguita dal nome ufficiale del Paese (quindi Repubblica Federale Tedesca, non Germania)
  • Merci di origine NON UE indicare il nome del paese terzo.
     

    4. 
    INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

    La compilazione è facoltativa tranne che per i certificati destinati all'IRAQ.

    E' raccomandata in caso di merce alla rinfusa o di non facile identificazione.

    Indicare il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro) o "trasporti misti" in caso di  mezzi diversi. Se conosciuti possono  anche essere riportati i dettagli del container, del porto di destino. Tutte le informazioni inserite, tuttavia, devono essere presenti anche in fattura. Se i dettagli della spedizione non sono noti al momento della richiesta del certificato di origine è possibile lasciare vuoto il campo oppure utilizzare la dicitura "da stabilirsi".

    NOTE

    • Non indicare i termini di resa o menzioni negative relative a porti non attraversati.
    • per i certificati destinati all'IRAQ viene quasi sempre richiesto di riportare l'itinerario della spedizione (sia essa in partenza dall'Italia o meno) ed eventualmente specificare il mezzo di trasporto utilizzato.
    5.
    OSSERVAZIONI

    La compilazione è facoltativa (tranne che per i certificati destinati all'Iraq). E' un campo libero, utilizzabile per le diciture e informazioni che non possono essere inserite altrove. Si possono inserire i riferimenti della fattura, buono d'ordine, numero della licenza o del credito documentario, termini di resa...

    NOTE

    • Per i certificati destinati all'Iraq le schede export prevedano che vada indicata numero e data fattura.
    • Ogni informazione inserita deve comunque trovare rispondenza nei documenti commerciali e/o di spedizione.
    6.
    NUMERO D'ORDINE, MARCHE, NUMERI, QUANTITA' E NATURA DEI COLLI, DENOMINAZIONE DELLE MERCI

    Descrizione completa delle merci elencate per numero d'ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli, ricorrendo sia ai termini tecnici propri dei prodotti esportati, sia la denominazione commerciale. La descrizione deve consentire l'identificazione esatta delle merci, utile anche alla corretta classificazione doganale.
    Le indicazioni generiche quali, ad esempio, "prodotti chimici" non sono accettate, così come i soli codici interni degli articoli che non consentano di identificare la natura dei beni.

    Se lo spazio  non è sufficiente si può:
    1) utilizzare la stampa su più pagine 
    2) utilizzare una descrizione generica seguita da "secondo fattura allegata", ma in questo caso la fattura deve contenere solo i suoi elementi essenziali e le informazioni previste dal C.O. e nessun'altra menzione aggiuntiva.

    NOTE

    Non si può ricorrere alla "fattura allegata" se essa contiene: dichiarazioni di origine preferenziale, di libera esportazione, di autenticità dei prezzi, l'indicazione dei codici doganali, ...
    In questi casi è preferibile far riferimento alla packing list

    7.
    QUANTITA'

    Indicare la quantità dei prodotti da esportare, precisando l’unità di misura utilizzata (peso, volume, pezzi, ecc. ).

    Se viene indicato il peso, precisare se si tratta del peso netto o del peso lordo.

    NOTE

    La quantità dichiarata deve apparire anche sulla fattura di vendita.

    DICHIARAZIONE DI ORIGINE
    "Il richiedente dichiara inoltre"
    • Se la merce è di origine italiana o dell'UE, bisognerà compilare o il paragrafo 1 o il paragrafo 2, inserendo la ragione sociale e l'indirizzo del produttore/fabbricante o anche solo il Paese di produzione/fabbricazione.
      N.B. Non rileva da chi si è acquistata la merce, bisogna identificare chi l'ha prodotta/fabbricata.
    • Se la merce è di origine NON UE, bisogna compilare il paragrafo 3, specificando il Paese di origine. In questo caso occorre, di norma, allegare i documenti che giustificano l’origine delle merci.
      In via eccezionale, la Camera di commercio può accettare provvisoriamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente che indichi 1) qual è il Paese di origine: 2) il motivo per cui la documentazione probatoria non viene allegata all'istanza e 3) l'impegno a fornirla in caso di controllo a campione. N.B. In caso di controllo, l'impresa avrà 30 giorni di tempo per produrla.

    NOTE

    La sola documentazione ammessa per la merce estera è:
    • certificato di origine estero
    • dichiarazione import (o di accesso ad un altro regime doganale UE)
    • certificazioni di qualità o sanitarie emesse da Enti esteri
    • foto etichettatura Made In accompagnata da dichiarazione del richiedente che si riferisce ai prodotti esportati

     

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    Ultima modifica
    Mar 03 Dic, 2024