Obbligo polizze catastrofali - Indicazioni per le Imprese

Obbligo di polizza catastrofale per l'accesso ai finanziamenti pubblici

 

Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi (di seguito, “Codice”).
ll Codice è stato adottato in attuazione della Legge 27 ottobre 2023, n. 160, contenente la delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con l’obiettivo di semplificare i processi e rafforzare il monitoraggio delle attività economiche.
In tale ambito è stata prevista, l'esclusione dagli incentivi in caso di mancata stipula delle polizze catastrofali: in particolare l’art. 9, comma 1, lettera f) prevede l’esclusione dalle agevolazioni per le imprese che non abbiano adempiuto all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali, obbligo già introdotto dall’art. 1, comma 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).


La disposizione del Codice specifica e rafforza quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2024, che all’art. 1, comma 102, che già stabiliva che dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo debba tenersi conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

1. Soggetti obbligati e categorie escluse

L'obbligo  si applica a tutte le imprese che hanno la sede legale o una stabile organizzazione in Italia, a prescindere dal regime fiscale o dalla forma giuridica e sono iscritte al registro imprese; rimangono escluse solo le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., per le quali si fa riferimento al Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo, brina e siccità, prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022. Inoltre, poichè l'obbligo sorge con l'iscrizione al Registro imprese, il soggetto iscritto esclusivamente al REA (Repertorio Economico Amministrativo) non è obbligato a stipulare l’assicurazione.

2. Beni da assicurare

Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. Si tratta di immobilizzazioni materiali,  terreni e fabbricati, edifici, capannoni e strutture aziendali, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.


Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

3. I rischi da assicurare

La copertura assicurativa deve riguardare i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Gli eventi da assicurare in tale ambito: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.

4. Ripercussioni sull'accesso ai finanziamenti pubblici

L'ottemperanza all'obbligo assicurativo costituisce un requisito fondamentale per accedere ai finanziamenti pubblici all'impresa:

  • Assegnazione dei contributi: La regolarità dell'obbligo di assicurazione è un requisito fondamentale per accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche. La sua assenza comporterà l'esclusione automatica dalla procedura di assegnazione dei fondi.
  • Risorse per emergenze: Tale penalizzazione si applica anche in riferimento ai contributi pubblici stanziati specificamente in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Si raccomanda, in ogni caso, di verificare con l'assicuratore contenuti, eventi, rischi e beni coperti dalle polizze assicurative in esame ai fini del rispetto delle prescrizioni legislative.

 

Ultima modifica
Gio 21 Mag, 2026