CUP - Indicazioni per l'apposizione del Codice Unico di Progetto sulle fatture

Il decreto legge n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023, sancisce l'obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulle fatture, a pena di inammissibilità delle stesse. Pertanto, tutte le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi OGGETTO DI CONTRIBUTO emesse a partire dall'1 giugno 2023 devono riportare il "Codice Unico di Progetto” (CUP).

Fatture emesse SUCCESSIVAMENTE alla comunicazione del codice CUP

Le fatture emesse successivamente alla comunicazione del codice CUP, dovranno riportare tale codice ab origine. I beneficiari dovranno, pertanto, comunicare il codice CUP ai propri fornitori affinché provvedano ad inserirlo nelle fatture ancora da emettere.

REGOLARIZZAZIONE DEI TITOLI DI SPESA PRIVI DI CUP

La regolarizzazione dovrà avvenire entro la data d'invio della rendicontazione secondo le seguenti modalità:

FATTURE CARTACEE

(in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche)

Dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP assegnato sull'originale, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile.

FATTURE ELETTRONICHE

La fattura elettronica potrà essere regolarizzata alternativamente secondo queste modalità:

  • mediante l'emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il CUP e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione.
    In questo caso, qualora il titolo di spesa sia stato già pagato, in sede di rendicontazione, dovrà essere allegata la fattura originale unitamente alla nota di credito e al nuovo titolo di spesa.
  • mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate (circolare 14/E del 17/06/2019 per fatture elettroniche - risposta ad interpello n. 438 del 2020 per fatture cartacee ed elettroniche). 

    L'integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20) (si veda la guida alla compilazione delle fatture dell'Agenzia delle Entrate, cfr. pag. 10 e 16).  

    Nel caso di autofattura con "Tipo-Documento" "TD20":
    •  nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura corretta;
    • nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
    • nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).
FATTURE ESTERE

In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, articolo 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

Si sottolinea che l'obbligo di indicazione del CUP in fattura (aggiuntivo all'obbligo di pagamento dei documenti di spesa) non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma mera integrazione e, dunque, restano inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.

Ultima modifica
Mar 24 Dic, 2024