CUP - Indicazioni per l'apposizione del Codice Unico di Progetto sulle fatture

Il decreto legge n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023, sancisce l'obbligo di apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi OGGETTO DI CONTRIBUTI PUBBLICI, pena l'inammissibilità delle stesse. 

Fatture emesse SUCCESSIVAMENTE alla comunicazione del codice CUP

Le fatture emesse successivamente alla comunicazione del codice CUP, dovranno riportare tale codice ab origine.
I beneficiari dovranno, pertanto, comunicare il codice CUP ai propri fornitori affinché provvedano ad inserirlo nelle fatture ancora da emettere.

REGOLARIZZAZIONE DEI TITOLI DI SPESA PRIVI DI CUP

La regolarizzazione dovrà avvenire entro la data d'invio della rendicontazione secondo le seguenti modalità:

FATTURE CARTACEE

(in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche)

Dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP assegnato sull'originale, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile.

FATTURE ELETTRONICHE

Modalità principale e preferita:
La regolarizzazione va effettuata preferibilmente tramite lo specifico servizio web, disponibile nell’area riservata "Fatture e Corrispettivi" dell’Agenzia delle Entrate (attivo da 27 gennaio 2026 - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 dicembre 2025, Prot. n. 563301/2025).

Questa procedura telematica è lo strumento principale preposto alla regolarizzazione "postuma" poichè crea un legame indissolubile nei sistemi informatici dell'Agenzia tra la fattura originaria e il CUP.

La guida operativa è disponibile al link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida-all-utilizzo-del-servizio-di-integrazione-del-cup-in-fattura

Modalità alternative:
In via subordinata, resta comunque possibile regolarizzare la fattura elettronica mediante:

  • Nota di credito e nuova emissione
    Il fornitore può emettere una nota di credito per annullare il titolo di spesa privo di CUP e la successivamente riemettere una nuova fattura con l'indicazione del CUP.
    (Nota: se la fattura originale è già stata saldata, 
    in rendicontazione andranno allegati tutti e 3 i documenti) 
  • Integrazione elettronica via SDI (TD20):
    invio al Sistema di Interscambio di un documento di integrazione/autofattura con codice tipo documento TD20 (Circolare 14/E del 17/06/2019 Risposta ad interpello n. 438 del 2020), indicando:
FATTURE ESTERE

In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, articolo 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

Si sottolinea che l'obbligo di indicazione del CUP in fattura (aggiuntivo all'obbligo di pagamento dei documenti di spesa) non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma mera integrazione e, dunque, restano inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.

Ultima modifica
Ven 11 Set, 2026