Calzature
ultima modifica
12/01/2018 14:02
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prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente.
Dati obbligatori: deve essere presente su almeno una delle calzature un’etichetta (visibile, saldamente applicata, accessibile e che non induca in errore il consumatore) contenente informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (es. suola) per almeno l’80%.
Se nessun materiale raggiunge tale percentuale, l’etichetta deve portare indicazioni sulle due componenti principali.
L’etichetta può contenere informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono.
Fabbricante e venditore e loro obblighi (il fabbricante è colui che produce/importa la calzatura)
Hanno l'obbligo:
- il fabbricante o l’importatore di fornire l’etichetta con i materiali di composizione;
- il venditore di verificare la presenza dell’etichetta e di esporre in modo chiaro e visibile un cartello illustrativo della simbologia dell’etichetta.
La vigilanza: è di competenza del Ministero delle Attività Produttive che la esercita anche tramite le Camere di Commercio.
Nel punto vendita deve essere esposto un cartello contenuto i simboli per l'indicazione della composizione delle varie parti delle calzature.
Controlli e sanzioni calzature
Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
- La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante o all'importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
- L'autorità di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato.
- Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano al provvedimento di cui al comma 7 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle calzature di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 94/11/CE.